IL DIRETTORE
                 DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
           E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI REGGIO CALABRIA
  Visto  l'art.  2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della
legge n. 59/1992;
  Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
  Considerato che il provvedimento di scioglimento non  comporta  una
fase liquidatoria;
  Visto  il  verbale  di ispezione ordinaria dal quale risulta che la
societa' cooperativa si trova nelle condizioni  previste  dal  citato
art. 2544;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale del 6 marzo 1996;
  Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative  di
cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;
                              Decreta:
  La seguente societa' cooperativa e' sciolta ai sensi dell'art. 2544
del  codice  civile,  senza  far  luogo  alla  nomina del commissario
liquidatore, in virtu' dell'art. 2 della legge  17  luglio  1975,  n.
400:
   societa'  cooperativa  "Coditur"  a  r.l.,  con  sede in Molochio,
costituita per rogito notaio R. Zumbo in data 17 marzo 1986, rep.  n.
1374, reg. soc. n. 1579, tribunale di Palmi.
   Reggio Calabria, 10 febbraio 1997
                                                Il direttore: LAGANA'