Con decreto ministeriale n. 22048 del 3 febbraio 1997, in favore di 34 lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Forese, con sede in Milano e unita' in Pescara e Avezzano (L'Aquila), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 14 novembre 1995 al 3 maggio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 14 maggio 1996 al 7 agosto 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 22049 del 3 febbraio 1997, in favore di 103 lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agostino, con sede in Padova e unita' di Ravenna, S. Giorgio in Bosco (Padova) e Venezia, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 gennaio 1996 al 3 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22050 e' autorizzata l'estensione della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 14 lavoratori in contratto di formazione lavoro dipendenti dalla ditta S.p.a. Morando impianti, con sede in Asti e unita' di Asti, per il periodo dal 18 marzo 1996 al 10 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 12 aprile 1996 con decorrenza 18 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22051 del 3 febbraio 1997: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 ottobre 1996 al 28 gennaio 1997 limitatamente a 47 lavoratori dipendenti dalla societa' Selenia S.p.a., con sede in Crotone e unita' in Crotone, per i quali e' stata gia' disposta la concessione del predetto trattamento con decreto ministeriale del 1 giugno 1996 a decorrere dal 19 ottobre 1995. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Reggio Calabria come da protocollo dello stesso, in data 28 novembre 1996. Pagamento diretto: no; 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di 46 lavoratori dipendenti dalla S.c.a.c. S.p.a. sede di Montesilvano ed unita' di Torre Annunziata (Napoli), e' concesso il trattamento straordinario di integazione salariale dal 5 aprile 1996 al 3 ottobre 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 4 aprile 1997. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 4 luglio 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 2 maggio 1996. Pagamento diretto: si. Il presente D.M. annulla e sostituisce il D.M. 21704 del 20 novembre 1996; 3) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di 18 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto, dipendenti dalla Gecomontaggi S.r.l. sede di Siracusa ed unita' di c/o Centrale Enel di Montalto di Castro (Viterbo), e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 gennaio 1996 al 1 gennaio 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Viterbo come da protocollo dello stesso, in data 24 gennaio 1996. Pagamento diretto: si. Il presente D.M. annulla e sostituisce il D.M. 21517 del 17 ottobre 1996; 4) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 dicembre 1996 al 28 febbraio 1997 limitatamente a 74 lavoratori dipendenti dalla societa' Raccorderie meridionali, con sede in Napoli e unita' in Castellammare di Stabia, per i quali e' stata gia' disposta la concessione del predetto trattamento con decreto ministeriale del 10 maggio 1996 a decorrere dal 1 dicembre 1995. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 12 novembre 1996. Pagamento diretto: si; 5) ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di 66 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Itel S.p.a. sede di S. Gregorio di Catania ed unita' di Siracusa e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 maggio 1996 al 31 ottobre 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 30 aprile 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Siracusa come da protocollo dello stesso, in data 20 giugno 1996. Pagamento diretto: si. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato, la' ove espressamente disposto, ed erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 22052 del 3 febbraio 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.r.l. Blucover, con sede in Pisticci (Matera) e unita' di Pisticci (Matera) per il periodo dal 23 settembre 1994 al 31 gennaio 1995. Parere comitato tecnico del 21 novembre 1996, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Blucover, con sede in Pisticci (Matera) e unita' di Pisticci (Matera), per il periodo dal 23 settembre 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 30 settembre 1994 con decorrenza 1 agosto 1994. Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 23 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Blucover, con sede in Pisticci (Matera) e unita' di Pisticci (Matera), per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 1 marzo 1995 con decorrenza 1 febbraio 1995; 3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 2 novembre 1995 al 1 maggio 1996, della ditta S.n.c. B. & L. appalti ing. Pietro Lazzoni & C., con sede in Taranto e unita' di Taranto. Parere comitato tecnico del 21 novembre 1996, favorevole; A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, gia' disposta con decreto ministeriale 27 maggio 1995 con effetto dal 2 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. B. & L. appalti ing. Pietro Lazzoni & C., con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1 maggio 1996. Articolo 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto tribunale del 2 novembre 1994. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22053 del 3 febbraio 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 aprile 1996 al 1 ottobre 1996, della ditta S.r.l. F.lli Molino, con sede in Vasto (Chieti) e unita' di Campomarino (Campobasso), Montenero di Bisaccia (Campobasso), San Salvo (Chieti); Parere comitato tecnico del 5 novembre 1996, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 novembre 1996 con effetto dal 2 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. F.lli Molino, con sede in Vasto (Chieti) e unita' di Campomarino (Campobasso), Montenero di Bisaccia (Campobasso), San Salvo (Chieti), per il periodo dal 2 aprile 1996 al 1 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 3 aprile 1996 con decorrenza 2 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22054 del 3 febbraio 1997 e' e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1995, al 30 settembre 1996, della ditta S.r.l. Nuova Sirci, con sede in Gubbio (Perugia) e unita' di Gubbio (Perugia). Parere comitato tecnico del 13 novembre 1996, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Sirci, con sede in Gubbio (Perugia) e unita' di Gubbio (Perugia), per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 1 ottobre 1995 con decorrenza 1 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22055 del 3 febbraio 1997: 1) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazoine aziendale, relativa al periodo dal 19 settembre 1995 al 18 settembre 1996, della ditta S.p.a. Firema trasporti unita' operativa metalmeccanica lucana, con sede in Napoli e unita' di Metalmeccanica lucana di Tito scalo (Potenza). Parere comitato tecnico del 14 novembre 1996, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 giugno 1996 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti della ditta S.p.a. Firema trasporti unita' operativa metalmeccanica lucana, con sede in Napoli e unita' di Metalmeccanica lucana di Tito scalo (Potenza), per il periodo dal 19 settembre 1995 al 18 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 19 settembre 1995; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 giugno 1996 con effetto dal 19 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Firema trasporti unita' operativa metalmeccanica lucana, con sede in Napoli e unita' di Metalmeccanica lucana di Tito scalo (Potenza), per il periodo dal 19 marzo 1996 al 18 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1996 con decorrenza 19 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22056 del 3 febbraio 1997: 1) e' approvata la modifica del programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 luglio 1995 al 31 maggio 1996, della ditta S.r.l. Cimpa costruzioni immobiliari partenopee, con sede in Napoli e unita' di Napoli centro direzionale Isola (Napoli), e Napoli, via Chiatamone, 62. Parere comitato tecnico del 20 novembre 1996, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cimpa costruzioni immobiliari partenopee, con sede in Napoli e unita' di Napoli centro direzionale Isola (Napoli), e Napoli, via Chiatamone, 62, per il periodo dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1995 con decorrenza 3 luglio 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore coresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 3 luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cimpa costruzioni immobiliari partenopee, con sede in Napoli e unita' di Napoli centro direzionale Isola (Napoli) e Napoli, via Chiatamone, 62, per il periodo dal 3 gennaio 1996 al 31 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1996 con decorrenza 3 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22057 del 3 febbraio 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 26 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Alidolce con sede in Caivano (Napoli) e unita' di Caivano (Napoli). Parere comitato tecnico del 7 novembre 1996, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alidolce, con sede in Caivano (Napoli) e unita' di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 1 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore coresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alidolce, con sede in Caivano (Napoli) e unita' di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 26 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1994 con decorrenza dal 1 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 marzo 1995 al 5 marzo 1996, della ditta S.p.a. C.I.T.E.C. con sede in Roma e unita' di Roma (2 unita'). Parere comitato tecnico del 6 ottobre 1995, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.I.T.E.C., con sede in Roma e unita' di Roma (2 unita'), per il periodo dal 6 marzo 1995 al 5 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 31 marzo 1995 con decorrenza 6 marzo 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1 dicembre 1995, n. 19447/1 vedi nota U.P.L.M.O. di Roma n. 6691/1 dell'11 dicembre 1996; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 maggio 1996 al 12 maggio 1997, della ditta S.p.a. Russino conserve ittiche alimentari con sede in Coriano di Rimini e unita' di Pineto (Teramo). Parere comitato tecnico del 7 novembre 1996, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Russino conserve ittiche alimentari, con sede in Coriano di Rimini e unita' di Pineto (Teramo), per il periodo dal 13 maggio 1996 al 12 maggio 1997. Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1996 con decorrenza 13 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22058 del 3 febbraio 1997: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Ansaldo azienda di Finmeccanica con sede in Roma e unita' di Genova e Roma. Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996, favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unita' di Genova e Roma, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza dal 1 gennaio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unita' di Genova e Roma, per il periodo dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1995 con decorrenza dal 1 luglio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O. 3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interassati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unita' di Genova e Roma, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 1 agosto 1995 con decorrenza dall'11 agosto 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 4) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 marzo 1995 al 30 giugno 1995, della ditta S.p.a. Termosud - Gruppo Ansaldo, con sede in Gioia del Colle (Bari) e unita' di Gioia del Colle (Bari). Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996, favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Termosud - Gruppo Ansaldo, con sede in Giaia del Colle (Bari) e unita' di Gioia del Colle (Bari), per il periodo dal 1 marzo 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1995 con decorrenza dal 1 marzo 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 5) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 gennaio 1995 all'8 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Ansaldo energia, con sede in Genova e unita' di Corsico (Milano). Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996, favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo energia, con sede in Genova e unita' di Corsico (Milano), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1995 con decorrenza dal 1 gennaio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 6) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta per il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo energia, con sede in Genova e unita' di Corsico (Milano), per il periodo dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 7) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta per il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo energia, con sede in Genova e unita' di Corsico (Milano), per il periodo dall'11 agosto 1995 all'8 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 11 agosto 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 8) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 marzo 1995 all'8 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Ansaldo Gie gia' Ansaldo componenti dal 30 dicembre 1994 Ansaldo energia, con sede in Genova e unita' di Genova e Milano. Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996, favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo Gie gia' Ansaldo componenti dal 30 dicembre 1994 Ansaldo energia, con sede in Genova e unita' di Genova e Milano, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza dal 1 gennaio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 9) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta per il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo Gie gia' Ansaldo componenti dal 30 dicembre 1994 Ansaldo energia, con sede in Genova e unita' di Genova e Milano, per il periodo dal 1 luglio 1995 al 10 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 1 luglio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 10) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta per il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 1 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo Gie gia' Ansaldo componenti dal 30 dicembre 1994 Ansaldo energia, con sede in Genova e unita' di Genova e Milano, per il periodo dall'11 agosto 1995 all'8 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 11 agosto 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 11) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 9 dicembre 1994 all'8 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Ansaldo Gie gia' ansaldo componenti dal 30 dicembre 1994 Ansaldo energia, con sede in Genova e unita' di Legnano (Milano). Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996, favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo Gie gia' Ansaldo componenti dal 30 dicembre 1994 Ansaldo energia, con sede in Genova e unita' di Legnano (Milano), per il periodo dal 9 dicembre 1994 all'8 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza dal 9 dicembre 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 12) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta per il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo Gie gia' Ansaldo componenti dal 30 dicembre 1994 Ansaldo energia, con sede in Genova e unita' di Legnano (Milano), per il periodo dall'8 giugno 1995 al 10 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1995 con decorrenza 8 giugno 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 13) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta per il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 febbraio 1993 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo Gie gia' Ansaldo componenti dal 30 dicembre 1994 Ansaldo energia, con sede in Genova e unita' di Legnano (Milano), per il periodo dall'11 agosto 1995 all'8 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 11 agosto 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22059 del 3 febbraio 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, della ditta S.p.a. Russo pavimenti, con sede in Rose (Caserta) e unita' di Rose (Caserta). Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1996, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Russo pavimenti, con sede in Rose (Caserta) e unita' di Rose (Caserta), per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza dal 23 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22060 del 3 febbraio 1997 a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto dal 22 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.I.R. Fabbrica italiana rele', con sede in S. Pellegrino Terme (Bergamo) e unita' di San Pellegrino Terme (Bergamo), per il periodo dal 22 maggio 1996 al 21 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1996 con decorrenza 22 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22061 del 3 febbraio 1997 a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 marzo 1996 con effetto dall'11 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Centro servizi B 3, con sede in Torino e unita' di Rivoli unita' vendita (Torino), Torino amministrativi, Torino magazzino e servizi generali, Torino unita' vendita, per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22062 del 3 febbraio 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1995, della ditta S.p.a. Italfond, con sede in Bagnolo Mella (Brescia), e unita' di Bagnolo Mella (Brescia). Parere comitato tecnico del 4 dicembre 1996, favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italfond, con sede in Bagnolo Mella (Brescia) e unita' di Bagnolo Mella (Brescia), per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza dal 20 giugno 1994. A seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 20 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italfond, con sede in Bagnolo Mella (Brescia) e unita' di Bagnolo Mella (Brescia), per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1994 con decorrenza 20 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 22063 del 3 febbraio 1997 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a decorrere dal 2 giugno 1995, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Varese, e unita' di Varese, per il periodo dal 2 giugno 1995 al 1 dicembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 2 dicembre 1995 al 1 giugno 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 22064 del 3 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Inv. El. involucri elettromeccanici, con sede in Catania e unita' di Catania, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 22 giugno 1995 al 21 dicembre 1995. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale n. 22065 del 3 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Nixdorf Informatica, con sede in Milano e unita' di Milano - Padova - Catania, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 5 luglio 1995 al 4 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento disposta come sopra e' ulteriormente prorogata dal 5 gennaio 1996 al 4 luglio 1996. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale n. 22066 del 3 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unita' di Genova e Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 marzo 1996. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale n. 22067 del 3 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo energia, con sede in Genova e unita' di Corsico (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 9 dicembre 1995 al 31 marzo 1996. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.