AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Erogazione agli enti locali dei residui trasferimenti erariali relativi al 1996 1. Il fondo ordinario spettante agli enti locali ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' incrementato per l'anno 1996 di lire 525.400 milioni, di cui lire 130.400 milioni finanziate con corrispondente riduzione del fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale determinato per lo stesso anno 1996, sulla base della legislazione vigente in complessive lire 1.938.300 milioni. 2. A valere sul fondo ordinario per il 1996, come rideterminato dal comma 1, alle province, ai comuni ed alle comunita' montane sono attribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte residua di competenza del 1996, gli importi a ciascuno spettanti e non ancora corrisposti relativi a: a) contributo ordinario definitivamente attribuito nel 1995 incrementato dell'1,288 per cento pari a complessive lire 220.400 milioni e per le province i contributi sono determinati, per l'anno 1996, applicando una detrazione corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale prevista dall'articolo 3, comma 48, della legge n. 549 del 1995, con le modalita' di cui al comma 55 del medesimo articolo. Alle province di nuova istituzione, nonche' a quelle da cui le stesse traggono origine, la detrazione e' effettuata, sulla base degli ultimi dati disponibili, in proporzione alla popolazione; b) contributo pari al 40 per cento della detrazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Per gli enti che hanno subito una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995 il contributo non puo' comunque essere inferiore a quello concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. I contributi sono determinati nell'importo complessivo di lire 292.000 milioni; c) conguaglio per gli anni 1994-1995 conseguente alla rideterminazione del gettito dell'I.C.I. e delle riscossioni dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995; i relativi conguagli sono effettuati sui contributi erariali per il 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 444 del 1995; d) contributi spettanti agli enti di nuova istituzione, non derivanti da fusione, con le modalita' indicate all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995; e) contributo straordinario, a valere sul fondo ammontante a lire 3.000 milioni all'uopo istituito per l'anno 1996, spettante a seguito di fusione ed unione di comuni, previa determinazione di criteri e modalita' della concessione da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.); f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'importo di lire 30.000 milioni a favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo. Al finanziamento della spesa si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548. L'erogazione del contributo e' effettuata dal Ministero dell'interno agli enti interessati entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi; g) fondo ordinario spettante alle comunita' montane per complessive lire 182.169 milioni. Le modalita' di riparto sono quelle stabilite dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Riferimenti normativi: - Il testo degli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "Art. 35 (Fondo ordinario). - 1. Il fondo ordinario di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 34 e' costituito dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, riconosciuto alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane nell'anno 1993, ridotto, per la quota spettante ai comuni, di un importo pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'imposta comunale immobiliare (ICI), calcolata sulla base dell'aliquota del quattro per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'INVIM individuata nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992. 2. I proventi dell'addizionale di cui al comma 1 da riconoscere per l'anno 1993 ai fini della loro confluenza nel fondo ordinario sono determinati per i comuni al netto dell'importo di lire 130 miliardi destinato al finanziamento degli oneri di cui all'art. 31, comma 2, lettere b) e c), che restano a carico del bilancio statale. A decorrere dall'anno 1994 le addizionali di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica ed acquisite all'erario con versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale. 3. L'eventuale eccedenza tra le somme versate all'erario ai sensi del comma 2 e i proventi dell'addizionale confluiti nel fondo ordinario, aumentati dell'incremento annuo determinato ai sensi del comma 4 e dell'importo di lire 130 miliardi, e' portata in aumento del fondo ordinario dell'anno successivo ed e' ripartita tra le province, i comuni e le comunita' montane con i criteri di cui all'art. 28, comma 1, lettera b). 4. Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo delle riduzioni previste per la quota spettante ai comuni, costituisce la base di riferimento per l'aggiornamento delle risorse correnti degli enti locali. L'aggiornamento e' operato con riferimento ad un andamento coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato. Per gli anni 1994 e 1995 l'incremento e' pari al tasso di inflazione programmato, cosi' come indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato per il triennio 1993-1995. Gli incrementi annuali cosi' calcolati, per la parte spettante alle amministrazioni provinciali ed ai comuni sono destinati, a decorrere dal 1994, esclusivamente alla perequazione degli squilibri della fiscalita' locale. Per la parte spettante alle comunita' montane, gli incrementi affluiscono al fondo ordinario. 5. Il calcolo del gettito dell'ICI dovuto per l'anno 1993 e' definito con le modalita' prescritte dall'art. 18. Ai fini della determinazione della quota di fondo ordinario spettante ai comuni l'importo del gettito dell'ICI cosi' risultante ha valenza triennale a decorrere dal 1993 e, in occasione dei successivi aggiornamenti, deve tenere conto degli ulteriori accertamenti definitivi effettuati per l'anno 1993 dall'amministrazione finanziaria entro i termini di prescrizione. Gli accertamenti devono essere comunicati annualmente entro il 30 aprile dal Ministero delle finanze ai Ministeri dell'interno e del tesoro. 6. Sul fondo ordinario e' accantonata ogni anno una quota di 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilita' del personale previste dal citato art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989". "Art. 36 Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali. - 1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a ciascuna comunita' montana spettano contributi ordinari annuali, destinati al finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi dell'art. 54 della legge n. 142 del 1990, calcolati come segue: a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario e' dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'art. 35, attribuiti per l'anno 1993, dalla quale viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi, una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla quale viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'art. 37, utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte di contributi ordinari destinata al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite all'amministrazione provinciale, il cui importo massimo e' fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993. L'importo relativo e' comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo; b) comuni. Il contributo ordinario e' dato dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 2 dell'art. 35 attribuiti per l'anno 1993 al netto del gettito dell'ICI per il 1993 con l'aliquota del 4 per mille, diminuito della perdita del gettito dell'INVIM. Dalla somma cosi' calcolata viene detratta annualmente e per sedici anni consecutivi una quota del cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito con parametri obiettivi di cui all'art. 37 utilizzando le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte dei contributi ordinari destinati al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite al comune, il cui importo massimo e' fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito per il 1993. L'importo relativo e' comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio successivo; c) comunita' montane. Il contributo ordinario e' dato dalla somma dei contributi ordinari e di quello finanziato con il provento dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'art. 35 attribuiti nell'anno 1993. Ad essa si aggiunge l'incremento annuale delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 35, per la parte attribuita alle comunita' montane, ripartito sulla base della popolazione montana. L'importo relativo e' comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro il mese di settembre, per il triennio successivo". - Il testo dell'art. 3, commi 48 e 55, della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "48. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' sostituita dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413. I poteri e le competenze spettanti in materia alle regioni sono trasferiti alle province. L'addizionale si applica in tutto il territorio nazionale. Qualora la perdita di entrata per le regioni non sia compensata dall'entrata in libera disponibilita' di cui al comma 27, si provvedera' con contestuale aumento delle quote del fondo perequativo di cui al comma 2 del presente articolo, e contestuale proporzionale riduzione delle stesse quote per le regioni che presentino una eccedenza di entrata. 49-54. (Omissis). 55. Alle province viene detratto dai trasferimenti erariali per gli anni 1996 e seguenti un importo corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale di cui al comma 48 con l'aliquota minima, virtualmente calcolato con riferimento all'anno 1994, diminuito del gettito netto per l'anno 1994 dell'imposta soppressa di cui al comma 54. Alle province di nuova istituzione di cui ai decreti legislativi 6 marzo 1992, nn. 248, 249, 250, 251, 252, 253 e 254 e 30 aprile 1992, n. 277, nonche' a quelle da cui traggono origine le province di nuova istituzione, la detrazione e' effettuata in proporzione all'ultima popolazione disponibile. Alla comunicazione al Ministero dell'interno e alle singole province dei dati di riferimento provvede l'Automobile club d'Italia". - Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 41/1995 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e l'occupazione nelle aree depresse), come modificato dal D.L. n. 444/1995, (Misure urgenti in materia di finanza locale) e' il seguente: "Art. 3 (Interventi sulla finanza locale). - 1. Il riequilibrio dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti a province e comuni, e' eseguito sulla base delle norme del presente decreto a decorrere dal 1995, a rettifica delle precedenti assegnazioni di tale anno e con le eccezioni di cui al comma 3. 2. Ai fini di riequilibrio e' stabilito per ciascun ente un fabbisogno standardizzato per i servizi indispensabili con utilizzo dei parametri monetari e dei determinanti di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, fatta esclusione dei servizi relativi alla giustizia. Il fabbisogno e' raffrontato alle risorse generali in atto godute e costituite da trasferimenti ordinari e consolidati, all'uopo unificati e per i comuni anche dal provento dell'ICI al 4 per mille con deduzione della perdita per INVIM. La determinazione del provento dell'ICI al 4 per mille si effettua, anche per gli altri fini previsti dalla legge, riproporzionando, se necessario, con criterio proporzionale, il gettito dell'ICI riscossa nel 1994, al netto delle detrazioni per l'abitazione principale. Dal computo dei contributi consolidati sono esclusi i contributi in favore del comune di Roma, previsti dal comma 26 dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e i contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'art. 2 della legge 15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali. Per il 1995 si utilizzano i dati considerati ai fini delle attribuzioni gia' comunicate per tale anno. 3. Per il 1995 dal complesso delle risorse erariali e' detratta, a vantaggio dello Stato, per le province la somma complessiva di lire 70 miliardi e per i comuni la somma complessiva di lire 600 miliardi. La detrazione e' effettuata in proporzione sulle differenze per maggiori risorse godute come definite rispetto a percentuali uniche di riferimento, separatamente per province e comuni. Non sono oggetto di detrazione il provento dell'ICI e i contributi minimi garantiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Le detrazioni sono effettuate entro i limiti dei contributi erariali ordinari e consolidati ancora dovuti per il 1995. Sono esclusi dalla detrazione per il 1995 gli enti dissestati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero dell'interno comunica gli importi delle riduzioni entro un mese dalla disponibilita' dei dati dei proventi dell'ICI per il 1994. 4. Ferma restando anche per gli anni 1996 e seguenti la riduzione operata ai sensi del comma 3, a decorrere dal 1996, e per gli enti dissestati dal termine del periodo di risanamento, prosegue l'operazione di riallineamento del complesso dei contributi ordinari e consolidati in dodici anni, per tutti gli enti locali interessati. A tal fine, sono ricalcolate le percentuali di riallineamento per province e comuni e sono detratte quote delle eccedenze proporzionali alla durata del riequilibrio, contestualmente alla riassegnazione agli enti con situazioni di sottodotazione. L'elenco dei servizi indispensabili e' aggiornato, prima di ciascun triennio, tenendo anche conto dei servizi a prevalente diffusione territoriale. La metodologia dei parametri monetari e' gradualmente sostituita nei trienni successivi a quello 1996-1998 con metodologie di costo standard definite dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di ricerca per la finanza locale. Sono fatti salvi i contributi minimi garantiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono soppresse le lettere da a) ad e-bis) del comma 4 dell'art. 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992 come modificato dal decreto legislativo 1 dicembre 1993, n. 528". - Il testo dell'art. 3, comma 9, del citato D.L. n. 444/1995 e' il seguente: "9. In ogni caso, ai comuni che hanno avuto riduzioni nel gettito dell'ICI per effetto della revisione degli estimi catastali il Ministero dell'interno provvede ad erogare il corrispondente contributo dello Stato, nonche' un ulteriore contributo ad esaurimento degli stanziamenti gia' autorizzati al riguardo e per i soli anni 1994 e 1995 fino all'importo delle stime gia' comunicate dal Ministero dell'interno per via telematica. Inoltre, alle province ed ai comuni che per effetto dell'art. 3 del decreto-legge n. 41 del 1995, hanno avuto una detrazione superiore al 3 per cento della spesa corrente del 1995, determinata dal Ministero dell'interno sulla base dei dati consuntivi disponibili mediante rivalutazione ai tassi inflattivi programmati, e' concesso dallo stesso Ministero un contributo di pari importo nell'anno 1995 entro il limite massimo complessivo di lire 105.000 milioni. Gli enti locali che hanno avuto riduzione di trasferimenti erariali nel 1995 sono autorizzati ad aumentare per lo stesso anno l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) fino al sette per mille entro il 31 luglio 1995, nonche' ad utilizzare l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1994 per il finanziamento delle spese correnti del 1995". - Il testo dell'art. 3, commi 3 e 5, del citato D.L. n. 444/1995 e' il seguente: "3. Ulteriori determinazioni dei trasferimenti erariali di cui ai commi 1 e 2, valide per gli anni 1994 e successivi, riguardano solamente gli enti interessati ai seguenti cambiamenti: a) rideterminazione del riparto del gettito dell'ICI relativa all'anno 1993 o della media delle riscossioni INVIM nel triennio 1990-1992, risultante dalla comunicazione del Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995; b) assegnazione del contributo integrativo per la variazione degli estimi catastali ai sensi del comma 9, che rimane fissato nell'ammontare comunicato in data 3 agosto 1995. Per gli anni 1996 e seguenti il contributo e' ricalcolato sulla base della predetta comunicazione del 3 agosto 1995, con esclusione del contributo attribuito ad esaurimento degli stanziamenti autorizzati per gli anni 1994-1995, ed e' reso noto dal Ministero dell'interno per via telematica; c) modifiche derivanti da eventuali errori. 4. (Omissis). 5. Le variazioni di cui al comma 3 relative agli anni 1994 e 1995 sono effettuate sui trasferimenti erariali del 1996". - Il testo dell'art. 3, commi 17 e 18, del citato D.L. n. 444/1995 e' il seguente: "17. Nel caso di istituzione di nuovi enti locali, eccezione fatta per la fusione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene con le seguenti modalita': a) il fondo ordinario, il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale e il fondo nazionale ordinario per gli investimenti previsti dal comma 1, lettere a) e c), e dal comma 3 dell'art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono ripartiti secondo le modalita' stabilite ai sensi degli articoli 36, 37, 40 e 41 del citato decreto legislativo all'inizio del triennio successivo all'acquisizione dei dati dagli organi competenti; b) i trasferimenti erariali relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 28 del decreto legislativo n. 504 del 1992, vengono attribuiti provvisoriamente all'ente originario in attesa delle novazioni soggettive sui mutui ammessi a fruire dell'intervento erariale; c) il fondo consolidato di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il contributo di allineamento alla media nazionale dei trasferimenti erariali spettante agli enti locali dissestati, ai sensi del comma 4 dell'art. 91 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77, e il contributo per la mobilita' volontaria e per quella degli enti dissestati sono disposti, all'inizio del triennio successivo, in proporzione alla popolazione residente ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 504 del 1992. In attesa della comunicazione dell'ISTAT il riparto e' effettuato in base alla popolazione indicata dalla prefettura competente per territorio. 18. In attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti la ripartizione dei fondi di cui al comma 17, lettera a), e' disposta per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio, secondo i dati risultanti alla data dell'istituzione e attestati dalla prefettura competente per territorio". - Il testo dell'art. 4, comma 8, del D.L. n. 148/1993 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e' il seguente: "8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, e' autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti gia' attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmettera' copia di dette relazioni alle Commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno".