IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in  materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 144, e successive modificazioni ed  integrazioni,  recante  "Norme
per   l'organizzazione   ed  il  funzionamento  dell'Agenzia  per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
    Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995 del
Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   all'Agenzia   per   la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
    Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il
1995),  ed  in  particolare  l'art. 2, comma 9, con il quale e' stata
determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire
3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996  e  1997,  la
spesa  relativa  ai  rinnovi  contrattuali del personale dei comparti
Ministeri, aziende ed  amministrazioni  dello  Stato  ad  ordinamento
autonomo ..., scuola e universita';
    Vista  la lettera prot. n. 7651 del 9 dicembre 1996 (pervenuta il
16 dicembre 1996) con la quale l'ARAN, in attuazione  degli  articoli
51,  comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha  trasmesso,  ai
fini   dell'"autorizzazione   alla   sottoscrizione",  il  testo  del
contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata  area
di  contrattazione  per  il  personale  con  qualifica dirigenziale e
relative  specifiche  tipologie   professionali,   dipendente   dalle
amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle
universita',  di  cui  all'art.  11  del  decreto  del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 - relativo al periodo
1 gennaio 1994-31 dicembre  1997,  per  gli  aspetti  normativi  e  1
gennaio  1994/31 dicembre 1995 per gli aspetti economici - concordato
in data 3 dicembre 1996, con le confederazioni sindacali CGIL,  CISL,
UIL,  CONFSAL, CISNAL, CIDA, RdB/CUB, UNIONQUADRI e le organizzazioni
sindacali di categoria CISL/FSUR/DIRIGENTI e CIDA/FENDEP/UNIVERSITA'.
    Visto il "Testo concordato" in precedenza indicato, il  quale  e'
stato  inviato unitamente ad una relazione dell'articolato corredata,
ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3,  del  D.L.vo
n.  29/1993, da appositi "Prospetti" contenenti "l'individuazione del
personale  interessato,  dei costi unitari e degli oneri riflessi del
trattamento   economico   previsto,   nonche'   la    quantificazione
complessiva  della  spesa  diretta  ed indiretta, ivi compresa quella
rimessa  alla  contrattazione  decentrata"  e  "l'indicazione   della
copertura    complessiva    per   l'intero   periodo   di   validita'
contrattuale";
    Visto l'art. 2, comma 1, del predetto testo concordato, il  quale
prevede  che  "il  contratto decorre dal 1 gennaio 1994 e scade il 31
dicembre 1997 per la parte normativa ed il 31 dicembre  1995  per  la
parte economica";
    Visto  l'art.  51,  comma  1,  del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, - come modificato dal decreto  legislativo  10  novembre
1993,  n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 - il
quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla  sottoscrizione,
"il  Governo,  nei  quindici giorni successivi, si pronuncia in senso
positivo  o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli   effetti
applicativi  dei  contratti  collettivi  anche decentrati relativi al
precedente periodo contrattuale e della  conformita'  alle  direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
    Considerato  che  nella  citata direttiva del 5 settembre 1994 e'
stato precisato che "per il  1994  non  possono  essere  riconosciuti
ulteriori   benefici   economici,   oltre   l'indennita'  di  vacanza
contrattuale attribuita, per  nove  mensilita',  a  decorrere  dal  1
aprile  1994,  con  il provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
143  del  21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il
decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469" e che  nella  citata  direttiva
del  1  febbraio  1995  e' stata definita, nell'ambito degli indicati
stanziamenti di cui alla legge n. 725/1992  "la  distribuzione  delle
risorse  tra  i  singoli  contratti  collettivi riguardanti i diversi
comparti di contrattazione  collettiva  del  pubblico  impiego  e  le
autonome  separate  aree  di  contrattazione  per  il  personale  con
qualifica dirigenziale e per  la  dirigenza  medica  e  veterinaria",
indicando,  in  particolare,  in  lire  0,34 miliardi ed in lire 0,59
miliardi gli specifici stanziamenti  destinati,  rispettivamente  per
gli  anni  1995 e 1996, al rinnovo del contratto collettivo nazionale
di lavoro  dell'autonoma  separata  area  di  contrattazione  per  il
personale  con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie
professionali  dipendente  dalle   amministrazioni   ricomprese   nel
comparto del personale delle universita';
    Considerato  che  il  predetto  testo  concordato  non risulta in
contrasto con le citate direttive  del  5  settembre  1994  e  del  1
febbraio  1995,  impartite  dal Presidente del Consiglio dei Ministri
all'ARAN, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro;
    Considerato che la spesa complessiva  diretta  ed  indiretta  del
rinnovo  contrattuale  in questione e' contenuta entro i limiti delle
disponibilita' finanziarie determinate dalla legge n. 725/1994, dalla
direttiva del 1 febbraio 1995, razionalizzando in tal modo  il  costo
del  lavoro  nel  settore  pubblico,  nel  rispetto delle indicazioni
contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed
approvati dal Parlamento;
    Considerato  che  il  predetto testo concordato e' coerente con i
principi e gli  obiettivi  di  razionalizzazione  dell'organizzazione
delle  amministrazioni  pubbliche e di revisione della disciplina del
rapporto di lavoro dei  pubblici  dipendenti  contenuti  nel  decreto
legislativo n. 29/1993, valorizzando la funzione e la responsabilita'
del personale con qualifica dirigenziale;
    Tenuto  conto che il testo concordato in questione realizza, come
indicato nelle citate Direttive, un nuovo sistema nell'erogazione del
trattamento  economico   accessorio,   finalizzato,   attraverso   la
destinazione   di   buona   parte  delle  complessive  disponibilita'
finanziarie, a valorizzare  e  premiare  la  professionalita'  ed  il
maggiore  impegno  dei dirigenti allo scopo di migliorare la qualita'
del lavoro e dei servizi, collegando tali trattamenti ad obiettivi di
produttivita'  da  erogare  sulla  base  di  criteri  selettivi   ben
individuati e dopo aver verificato la realizzazione dei risultati;
    Tenuto  conto  che,  come  indicato  nelle predette Direttive, il
citato testo concordato, nel rendere piu' flessibile l'organizzazione
del   lavoro   nell'ambito   dell'autonomia    organizzativa    delle
Amministrazioni    pubbliche,    contribuisce,   con   una   maggiore
responsabilizzazione  dei  dirigenti,  ad  accrescere  l'efficacia  e
l'efficienza delle Amministrazioni pubbliche, realizzando l'obiettivo
di   migliorare   le   relazioni  con  l'utenza  con  la  contestuale
diminuzione dei costi complessivi dei servizi pubblici;
    Vista l'autorizzazione espressa del Consiglio dei Ministri  nella
riunione  del  30  dicembre  1996  concernente  l'autorizzazione alla
sottoscrizione del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni  e
le  organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4  giugno
1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco
Bassanini,  e'  stato  delegato a provvedere alla "attuazione ... del
decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.      29   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni  ..." e ad "esercitare ... ogni altra
funzione attribuita dalle  vigenti  disposizioni  al  Presidente  del
Consiglio   dei   Ministri,   relative   a   tutte   le  materie  che
riguardano...1) Funzione pubblica";
    A nome del Governo;
                              Autorizza
    ai sensi  dell'art.  51,  comma  1,  del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni ed integrazioni,
l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni  (ARAN)  alla  sottoscrizione del testo del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  dell'autonoma  separata  area   di
contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e relative
specifiche  tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni
pubbliche ricomprese nel comparto del personale delle universita', di
cui all'art.   11  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  30  dicembre  1993,  n. 593 - relativo al periodo 1 gennaio
1994-31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e 1 gennaio  1994-31
dicembre  1995  per  gli  aspetti  economici  -  concordato in data 3
dicembre 1996, con  le  confederazioni  sindacali  CGIL,  CISL,  UIL,
CONFSAL,  CISNAL,  CIDA,  RdB/CUB,  UNIONQUADRI  e  le organizzazioni
sindacali di categoria CISL/FSUR/DIRIGENTI e CIDA/FENDEP/UNIVERSITA'.
    Ai  sensi  dell'art.  51,  comma  2,  del  decreto  legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e  integrazioni,  la
presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
    Roma, 30 dicembre 1996
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                              Il Ministro per la funzione pubblica
                                              BASSANINI
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1997
Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 4