IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997; Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazione debitorie; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253; Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 14 febbraio 1997 e' pari a 4.941 miliardi; Decreta: Per il 28 febbraio 1997 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 29 agosto 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi. La spesa per interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997. In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 16 puo' essere presentata per un importo pari a 3 miliardi. Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro. Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 25 febbraio 1997, con l'osservanza delle modalita' stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 5 dicembre 1996. Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 febbraio 1997 p. Il direttore generale: GRILLI