IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modifiche;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
  Vista l'ordinanza ministeriale 14 febbraio 1968;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
  Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298;
  Visto il decreto 19 agosto 1996, n. 587;
  Visto il decreto 18 ottobre 1991, n. 427;
  Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1995, e successiva modifica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
363;
  Vista la decisione della commissione CE del 25  novembre  1996  che
approva  il  programma di eradicazione e di sorveglianza per la peste
suina classica e per la peste suina africana;
  Ritenuto necessario adeguarsi alla suddetta  decisione  comunitaria
al   fine   di   pervenire  mediante  interventi  di  controllo  alla
eradicazione delle predette malattie in Sardegna;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. E'  resa  obbligatoria  l'esecuzione,  da  parte  della  regione
autonoma  della  Sardegna  di  seguito indicata regione Sardegna, del
piano di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana  e
della peste suina classica nel territorio dell'isola, approvato dalla
commissione U.E. con propria decisione citata nelle premesse.
  2.  A  tale  scopo i suini sono sottoposti ai controlli sanitari da
parte delle aziende unita'  sanitarie  locali  competenti  secondo  i
criteri e le modalita' del piano.
  3.  Gli esami di laboratorio devono essere eseguiti anche sui suidi
selvatici abbattuti nell'ambito del piano.
  4.  La  regione  Sardegna,   stante   la   particolare   situazione
epidemiologica  nei confronti delle malattie di cui all'art. 1, comma
1,  del  presente   decreto,   puo'   introdurre   misure   sanitarie
straordinarie  di  controllo  per  il diradamento dei suini selvatici
nell'ambito delle proprie competenze in materia di caccia.