ACCORDO DI PROGRAMMA
                                 TRA
                    IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                E LA
                   REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
                            PREMESSO CHE:
 Il  D.P.C.M.  12 marzo 1996, registrato alla Corte dei Conti in data
19 giugno 1996 - registro  n.  2  Presidenza,  foglio  n.  75  -,  ha
approvato  il  Piano  di  Riconversione  Produttiva  delle aree della
Regione Autonoma della Sardegna interessate dalla crisi mineraria, ai
sensi  dell'art.  1  del  Decreto-Legge  24  aprile  1993,  n.   121,
convertito  nella  legge  23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi
urgenti a sostegno del settore minerario";
 Le finalita' del Piano sono quelle di favorire la ripresa  economica
ed   occupazionale   nelle   aree  della  Regione  interessate  dalla
ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria;
 L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di
tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti
coinvolti,  nonche'  la  disponibilita'  di  un  quadro   informativo
completo  e  costantemente  aggiornato  in  relazione  allo  stato di
attuazione  dei  singoli  interventi,  per  una   puntuale   corretta
valutazione della loro efficacia;
 La  citata  legge  23  giugno  1993,  n. 204 prevede che il Piano di
Riconversione Produttiva venga attuato mediante accordi  e  contratti
di programma;
 Il  Piano  di  Riconversione  Produttiva  prevede che gli accordi di
programma vengano stipulati  tra  il  Ministero  dell'Industria,  del
Commercio e dell'Artigianato e la Regione stessa;
 La  legge  3  febbraio 1989, n. 41, ed in particolare l'art. 1, come
modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio  1990,  n.  221,
prevede  l'erogazione  di  contributi in conto capitale per attivita'
sostitutive  nei  bacini  minerari   interessati   da   processi   di
ristrutturazione;
 La  deliberazione  del  CIPE  in data 4 dicembre 1990 stabilisce gli
elementi di cui, nell'ambito delle condizioni previste  dalla  legge,
deve tenersi conto nella valutazione dei progetti di investimento per
attivita' sostitutive di quelle minerarie;
 Le deliberazioni del CIPE in date 30 luglio 1991, 20 dicembre 1991 e
25  marzo  1992,  individuano  le  aree  dichiarate  bacini  di crisi
mineraria ed i Comuni in esse compresi;
 Il Piano di Riconversione  Produttiva  comprende,  tra  l'altro,  la
promozione  di nuove attivita' sostitutive, con l'utilizzazione delle
somme all'uopo stanziate dalle varie leggi finanziarie.
 Per l'esercizio finanziario  1994  sono  disponibili,  per  l'intero
territorio nazionale - sul capitolo n. 7904 dello stato di previsione
del  Ministero  dell'Industria,  del  Commercio  e dell'Artigianato -
fondi statali  per  lire  49.167.404.000  (quarantanovemiliardicento-
sessantasettemilioniquattrocentoquattromila)  per  la  concessione di
contributi a programmi di investimento per attivita'  sostitutive  di
quelle  minerarie,  secondo  quanto  previsto  dalla  stessa legge 30
luglio 1990, n. 221;
 Le disponibilita' di cui sopra devono essere impegnate entro  il  31
dicembre  1996, a norma dell'art. 4 del decreto-legge 17 giugno 1996,
n. 321, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
 La Commissione dell'Unione Europea, con nota n. 6642 del  24  maggio
1995,  ha  deciso  di  non  sollevare  obiezioni  all'erogazione  dei
contributi previsti  dalla  sopracitata  normativa  e  relativi  allo
stanziamento per l'esercizio finanziario 1994;
                          CONSIDERATO CHE:
 La  Direzione  Generale  delle Miniere del Ministero dell'Industria,
del  Commercio  e  dell'Artigianato  ha  redatto,  a  seguito   delle
istruttorie  compiute,  la  graduatoria  delle iniziative sostitutive
proposte nell'ambito del  territorio  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna  e  valutabili,  in  quanto  in  regola  con  la  prescritta
documentazione alla data del 31 dicembre 1994,  per  l'erogazione  di
contributi a valere sullo stanziamento esistente alla stessa data;
 La  Giunta  Regionale  della  Regione  Autonoma  della Sardegna, con
propria deliberazione n. 43/26 del 17 settembre 1996, ha espresso  la
propria  intesa  in merito alla suddetta graduatoria e ha espresso la
propria preventiva intesa al presente atto;
 La Giunta Regionale della Regione  Autonoma  della  Sardegna,  nella
stessa  deliberazione  n. 43/26 del 17 settembre 1996, ha proposto al
Ministero  dell'Industria,  del  Commercio  e   dell'Artigianato   di
limitare  l'intervento  in conto capitale ex legge 30 luglio 1990, n.
221, a favore delle imprese richiedenti il beneficio ed operanti  nel
territorio  della Sardegna, entro i seguenti scaglioni progressivi di
intervento: fino ai primi L. 10 Mld. di investimenti ammissibili: 40%
dell'investimento complessivo ammissibile; dai successivi L. 10  Mld.
ai L. 20 Mld. di investimenti ammissibili: 30%; dagli ulteriori L. 20
Mld.  ai  L.  30  Mld.  di  investimenti  ammissibili: 20%; oltre gli
ulteriori L. 30 Mld. di investimenti ammissibili: 15%;  inoltre,  con
la  stessa  citata  deliberazione  n. 43/26 del 17 settembre 1996, ha
proposto di  maggiorare  di  5  punti  percentuali  ognuno  di  detti
scaglioni   per   quelle  iniziative  nelle  quali  il  rapporto  tra
contributo ed occupazione risulti inferiore a L.. 50.000.000;
 Il Ministero dell'Industria, del  Commercio  e  dell'Artigianato  ha
ritenuto condivisibili le proposte come sopra formulate;
               SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
                             Articolo 1
 Con    la   sottoscrizione   del   presente   atto,   il   Ministero
dell'Industria,  del  Commercio  e  dell'Artigianato  e  la   Regione
Autonoma  della  Sardegna concludono un Accordo di Programma ai sensi
dell'art. 1, comma 1  del  Decreto-Legge  24  aprile  1993,  n.  121,
convertito  nella  legge  23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi
urgenti  a  sostegno  del  settore   minerario",   per   dare   avvio
all'attuazione  degli  interventi  previsti  dall'art. 2 del presente
Accordo, ai fini della gestione unitaria ed integrata  del  Piano  di
Riconversione  Produttiva  delle  aree  della  Regione Autonoma della
Sardegna, avente la finalita' di favorire  la  ripresa  economica  ed
occupazionale  nelle  aree  della  Regione  interessate  dalla  crisi
mineraria.