A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione
                            generale affari generali e del personale
                            (o uffici analoghi)
                          Alle aziende autonome ed amministrazioni
                           autonome dello Stato
                          Al Ministero della pubblica istruzione (per
                           il comparto scuola) - Gabinetto
                          Ai presidenti degli enti pubblici non
                           economici
                          Ai presidenti degli enti di ricerca e
                           sperimentazione
                          Ai rettori delle universita' e delle
                           istituzioni universitarie
                          Ai presidenti delle regioni e delle
                           province autonome
                          Ai sindaci dei comuni
                          Ai presidenti delle comunita' montane
                          Ai presidenti delle province
                          Ai direttori generali delle aziende
                           sanitarie e ospedaliere
                          Ai presidenti degli enti del Servizio
                           sanitario nazionale
                          Ai presidenti delle camere di commercio,
                           industria, artigianato e agricoltura
                          Ai commissari del Governo presso le regioni
                           e le province autonome
                             e, per conoscenza:
                          Alla Presidenza Consiglio dei Ministri -
                           Dipartimento funzione pubblica
                          Alla Presidenza Consiglio dei Ministri -
                           Dipartimento coordinamento delle politiche
                           comunitarie e per gli affari regionali
                          Alla Corte dei conti - Segreteria generale
                          Agli assessori alla sanita' delle regioni
                          Al consiglio nazionale dell'economia e del
                           lavoro - Segretariato generale
                          All'A.N.C.I. - Direzione generale
                          All'U.P.I. - Direzione generale
                          All'U.N.C.E.M. - Direzione generale
                          All'Unioncamere
                          Alle ragionerie centrali dello Stato
                          Alle ragionerie regionali dello Stato
                          Alle ragionerie provinciali dello Stato
                          Ai revisori dei conti in rappresentanza del
                           Ministero del tesoro
                                            p. Il Ministro: PENNACCHI
   Il  conto annuale, insieme agli allegati al bilancio di previsione
e alla relazione sui risultati gestionali, ha  ormai  consolidato  la
funzione   di   supporto  necessario  agli  operatori  delle  singole
amministrazioni per realizzare, anche attraverso  l'informatizzazione
degli  atti  amministrativi e l'integrazione del sistemi informativi,
una gestione del personale fondata su principi di economicita'  e  di
efficienza.
   L'elaborazione  del documento ha comportato per le amministrazioni
l'adozione di adeguate misure  organizzative  per  l'acquisizione  di
informazioni complete ed attendibili.
   Occorre,  tuttavia,  intensificare  gli sforzi per raggiungere una
dimensione ottimale che consenta  una  maggiore  tempestivita'  nella
presentazione del conto annuale.
   L'obiettivo  potra'  essere raggiunto migliorando la qualita' e la
completezza del dato, con l'eliminazione  delle  incongruenze  finora
riscontrate,   per   una  piu'  rapida  validazione  da  parte  dello
scrivente.
   Nel confermare, d'intesa  con  la  Presidenza  del  Consiglio  del
Ministri-Dipartimento  per  la  Funzione  Pubblica,  la struttura del
conto annuale dei precedenti anni, salvo le modifiche  connesse  alle
innovazioni    contrattuali,    si    rende,    quindi,    necessaria
l'individuazione  di  procedure  piu'  puntuali  illustrate  qui   di
seguito:
   1  - Fermo restando il termine perentorio del 31 maggio, entro cui
le amministrazioni interessate devono inoltrare il conto annuale e la
relazione  illustrativa,  si  procedera',  per   le   amministrazioni
statali,  ad  una  chiusura  anticipata al 20 giugno 1997 del sistema
informativo, mentre, per il settore pubblico viene confermata la data
del 31 luglio. Si rappresenta che per Ministeri, Aziende Sanitarie  e
Comuni   e'   prevista,  per  la  relazione  al  conto  annuale,  una
modulistica e termini di scadenza diversificati.
   2  - Dopo tali date sara' possibile introdurre eventuali modifiche
ai dati trasmessi, nel periodo 30 giugno - 18  luglio,  relativamente
al settore statale, dal 1 al 19 settembre per il settore pubblico.
   3  -  Si  ricorda  che,  oltre  alla  sanzione  gia'  attivata nei
precedenti anni per gli enti inadempienti, sussiste  quella  prevista
dagli artt. 7 e 11 del D. L.vo 6.9.89, n. 322 nei casi in cui vengano
fornite informazioni incomplete e chiaramente inattendibili.
   L'art.  7  menzionato  dispone  infatti: "coloro che, richiesti di
dati e notizie ai sensi del comma 1, non  li  forniscono,  ovvero  li
forniscono  scientemente  errati  o  incompleti, sono soggetti ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art.  11,
che e' applicata secondo il procedimento ivi previsto".
   4 - In applicazione della legge 7 agosto 90, n. 241, dovra' essere
indicato nel "prospetto informativo" il responsabile del procedimento
amministrativo.
   Con l'all. 1 vengono puntualizzate le incongruenze evidenziate dal
sistema  informativo,  su  cui  si  richiama  l'attenzione di codeste
Amministrazioni e delle Ragionerie centrali, regionali e  provinciali
che  dovranno intensificare la verifica dei dati, anche ai fini degli
adempimenti di  seguito  specificati.  Si  raccomanda,  pertanto,  di
approfondire e di seguire puntualmente le istruzioni allegate.
   Si  ribadiscono  inoltre  gli  indirizzi  gia'  illustrati  con le
precedenti circolari:
   a.  L'acquisizione  delle  informazioni,  connesse  con  il  conto
annuale  e la relazione riguarda anche le Regioni a statuto speciale,
in relazione all'aspetto conoscitivo della rilevazione, senza  alcuna
lesione,  quindi,  dell'autonomia  regionale,  come ha evidenziato la
Corte Costituzionale con la sentenza n. 359 del 30  luglio  1993.  Su
tale  aspetto  si  richiama  l'attenzione  della  Regione Sicilia che
finora non ha dato seguito a tale adempimento.
   b. Il conto annuale e la relazione, ivi comprese le eventuali suc-
cessive rettifiche, vanno sottoscritti, oltre  che  dal  responsabile
del  procedimento,  anche  dal  rappresentante  del Tesoro in seno al
Collegio dei revisori, ove esiste, prima dell'inoltro alla competente
Ragioneria.
   c. Il conto annuale e la relazione vanno  inoltrati,  agli  uffici
centrali   e   periferici  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato:
Ragionerie  centrali,  regionali  e  provinciali  a   seconda   delle
rispettive    competenze   territoriali,   cosi'   come   specificate
nell'allegato prospetto "Strutture della  Ragioneria  Generale  dello
Stato" (All. 2).
   d.  Come previsto dal D.L.vo, n. 29/93, copia del conto annuale va
"contestualmente"  inoltrata  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei
Ministri-Dipartimento  per  la  Funzione  pubblica  e  alla Corte dei
Conti, agli indirizzi in allegato riportati (All.3).
   e. In tale contesto va immediatamente attivata  la  procedura  che
comporta la dichiarazione di inadempienza subito dopo la scadenza del
termine  del  31  maggio  e l'automatica applicazione delle procedure
sanzionatorie.  Infatti,  appena  scaduto  il  termine  di  preavviso
fissato  dalla  dichiarazione  di  stato  di inadempienza, il sistema
informativo viene chiuso alle date specificate al punto 1  e  non  e'
piu'   possibile  l'acquisizione  dei  dati.  Al  fine  di  cadenzare
puntualmente la procedura si allegano apposite istruzioni ("Procedura
per  l'acquisizione  e  la  verifica  del  flusso  di   informazioni.
Procedura in caso di inadempienza.").
   f.  Nel  precisare  che  il  conto  annuale  fa  parte  del flussi
informativi del Sistema Statistico  Nazionale  (SISTAN)  e  ribadendo
l'importanza  che  esso assume per l'attivita' delle Amministrazioni,
e, piu' in generale, del Governo (come gia' indicato nella  direttiva
della  Presidenza del Consiglio del Ministri del 17.11.93, pubblicata
nella G.U. n. 282 del  1  dicembre  1993),  si  richiama  la  diretta
responsabilita' della dirigenza nella gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa  anche  in relazione agli effetti che possono derivare
alla gestione stessa nel  caso  in  cui,  per  inadempienza,  vengano
applicate  le  sanzioni  di  cui  all'art.  30, comma 11, della legge
5.8.78, n. 468, e successive modificazioni ed  integrazioni,  nonche'
quelle previste dal richiamato art. 11 del D.L.vo n. 322 del 6.9.89.
   Con  la circolare n. 32 del 12.4.96, pubblicata nel S.O. alla G.U.
n. 121 del 25.5.96  e'  stata  disposta  anche  per  l'anno  1995  la
relazione  al  conto  annuale  dei  Ministeri. Tale rilevazione sara'
confermata per il 1996 con apposita circolare.
   Con la circolare n. 33 del 18.4.96 (S.O. alla G.U. n.  121/96)  la
relazione  al  conto annuale e' stata introdotta, a partire dal 1996,
anche per i Comuni.
   Con la circolare n. 34 del 18.4.96 (S.O.  alla  G.U.  n.  121  del
24.5.96)  tale relazione e' stata confermata per le Aziende Sanitarie
locali e per le Aziende Ospedaliere anche per l'esercizio 1996.
   Le altre amministrazioni continueranno ad inviare,  congiuntamente
al  conto  annuale (e, quindi, entro il 31 maggio 1997), la relazione
illustrativa, a, carattere descrittivo, sulla gestione del personale.
   Le strutture centrali  e  periferiche  della  Ragioneria  Generale
dello  Stato  confermano il loro impegno per ogni possibile azione di
supporto e di indirizzo in connessione  con  il  rapporto  funzionale
esistente  con  le  Amministrazioni interessate, e daranno il massimo
contributo per evitare inadempienze e per  assicurare  la  congruita'
dei   dati  e  la  corrispondenza  degli  stessi  con  le  risultanze
contabili. Si attiveranno, inoltre, anche i revisori  del  conti  del
Tesoro,  ove  ne  e'  prevista  la presenza, considerato che il conto
annuale e la relativa relazione rappresentano un valido strumento per
le funzioni di verifica e di monitoraggio del costo del  personale  e
di analisi della relativa gestione.
   I  revisori  stessi  si  asterranno  dal  sottoscrivere  documenti
contabili (come rendiconti  trimestrali,  bilanci  di  previsione:  e
conti  consuntivi),  in caso di accertamento di situazioni di ritardo
negli  adempimenti  provvedendo,   con   urgenza,   alle   necessarie
segnalazioni,  al  fine di poter consentire i conseguenti interventi,
tenuto conto del rilievo contabile che il conto annuale assume.
   Risultera'  sempre  determinante  il  ruolo  dei  Commissari   del
Governo,  che operano ai sensi dell'art. 67 del D.L.vo n. 29, nonche'
dei Prefetti, attivati dal Ministro dell'Interno. Si richiama la loro
attenzione, oltre che sugli enti  risultati  inadempienti,  anche  su
quelli  per i quali le Ragionerie competenti comunicheranno l'inoltro
di dati incompleti o non corretti.
   Con il Ministero della Sanita' e  con  gli  Assessorati  regionali
alla   Sanita'   si   sta   definendo  la  programmata  attivita'  di
collaborazione al fine di unificare e omogeneizzare le rilevazioni.
   Si  confida,  infine,  anche nell'intervento della Corte dei Conti
per realizzare, attraverso positive sinergie, ottimali  e  tempestivi
risultati.
   In  definitiva, si precisa che le correzioni procedurali richieste
trovano  giustificazione  e  supporto   nel   livello   organizzativo
raggiunto da codeste amministrazioni che consente adesso di acquisire
informazioni   puntuali  e  univoche  e  di  sviluppare  parametri  e
indicatori  adeguati  per  consentire  una  migliore   gestione   del
personale.
   Codeste    amministrazioni    vorranno,    pertanto,    provvedere
tempestivamente, possibilmente prima della  scadenza  del  31  maggio
1997,  alla trasmissione del conto annuale, con l'invito a verificare
la correttezza e la coerenza dei dati. L'abbreviazione dei  tempi  di
validazione   da   parte   della   scrivente,   rendera'   possibile,
nell'interesse  generale,  di  provvedere  alla  pubblicazione  entro
l'anno 1997.
                                            p. Il Ministro: PENNACCHI
      PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE E LA VERIFICA DEL FLUSSO DI
          INFORMAZIONE. PROCEDURA IN CASO DI INADEMPIENZA.
   -  Le Amministrazioni sono sollecitate ad inviare il cento annuale
e la relativa relazione illustrativa, prima della  fine  del  periodo
utile (31 maggio), allo scopo di evitare la concentrazione del carico
di  lavoro  in un unico periodo e accelerare cosi' la definizione del
documento. A tal proposito si presuppone che,  dopo  tre  rilevazioni
del  conto  annuale, sia possibile acquisire dati corretti e puntuali
ed  evitare  le  incongruenze  e  gli  errori   riscontrati   finora.
Iniziative   verranno  assunte  per  individuare  i  motivi  di  tali
disfunzioni gestionali.
   AMMINISTRAZIONI ADEMPIENTI
   - Le Ragionerie  centrali,  regionali  e  provinciali,  dopo  aver
verificato  che  il  documento  sia  stato sottoscritto dal dirigente
preposto alla gestione del personale, nonche' dal revisore dei  conti
in  rappresentanza  del Tesoro, ove previsto, effettuano le verifiche
del  caso  man  mano  che  pervengono  le  schede   di   rilevazione,
contattando  immediatamente le amministrazioni interessate in caso di
incongruenze e omissioni;
   - le verifiche da effettuare sono quelle informatiche previste dal
sistema e quelle logiche di correlazione derivanti dal confronto  con
le  risultanze  contabili  e  con quelle dei conti annuali degli anni
precedenti
   -  a  tal  fine  va  osservato  che  gli  incrementi   retributivi
verificatisi nel 1996 sono quelli derivanti dai rinnovi dei contratti
collettivi  di  lavoro sottoscritti, ai sensi dell'art. 51 del D.L.vo
n.  29/93, per i comparti di contrattazione collettiva nei limiti  in
cui   hanno   trovato   applicazione  nel  corso  dello  stesso  anno
(mediamente  2,4%  quale  trascinamento  del  primo  biennio  e  2,9%
relativa al secondo biennio, per un totale stimabile nel 5,3%). A tal
fine  potranno  risultare  anche  utili le circolari sul monitoraggio
delle spese di personale  in  corso  di  emanazione,  indirizzate,  a
secondo   del   comparto,   alle  Ragionerie  centrali,  regionali  e
provinciali, nonche' ai revisori dei conti del Tesoro.
   Per  le  Forze  Armate  ed  i  Corpi  di  Polizia  gli  incrementi
retributivi sono quelli derivati dai decreti legislativi del 12.5.95,
nn. 195-201 (S.O. alla G.U. 27.5.95, n. 122), dai DD.P.R. 31.7.95, n.
394 e n. 395 (S.O. alla G.U. 22.9.95, n. 222).
   Al  personale  non  contrattualizzato  dirigenziale gli incrementi
sono derivati dal D.P.R. del 5.7.95 (G.U. n. 173 del 26.7.95) che  ha
previsto,  in  attuazione  della  legge  6.3.92, n.216, un incremento
dell'1,3% degli stipendi,  dall'1.1.95,  sui  trattamenti  in  vigore
all'1.1.94.
   Vanno  altresi'  considerati  gli  incrementi retributivi derivati
dalla progressione economica  di  anzianita'  per  il  personale  che
ancora ne usufruisce (medici, dirigenti).
   Tale   valutazione   deve   tenere  anche  conto  delle  modifiche
intervenute nella consistenza del personale e nella sua distribuzione
ai livelli.
   Confronti  vanno  altresi'  effettuati,  per  le   Amministrazioni
statali,   con  i  flussi  derivanti  dall'integrazione  dei  sistemi
informativi (come nel caso dei Ministeri, della Scuola, del personale
della Magistratura: integrazione SIRGS-DGSPT-SIPI);
   - e' evidente che le  predette  valutazioni  vanno  effettuate,  a
monte,  dalla  stessa Amministrazione che invia i dati e dagli organi
di controllo interno;
   - le Ragionerie centrali, regionali e  provinciali    segnaleranno
tempestivamente  e,  comunque prima della chiusura della rilevazione,
alle  Amministrazioni  interessate  le  incongruenze  e  gli   errori
riscontrati  nella  rilevazione.  Qualora,  dopo  la  chiusura del 31
maggio riscontrassero ancora  incongruenze  e  incoerenze  nei  dati,
contatteranno  le Amministrazioni concedendo un tempo non superiore a
15 giorni per i necessari chiarimenti, integrazioni o rettifiche.
   - il 20 giugno e il 31  luglio,  rispettivamente  per  il  settore
statale  e  per  il  settore pubblico, e, quindi, dopo l'espletamento
degli  interventi  sanzionatori,  si  procedera'  alla  chiusura  del
sistema  per  cui  non  sara' piu' possibile l'acquisizione dei dati.
Pertanto l'inoltro  del  conto  annuale  dopo  tali  date  risultera'
irrilevante  e l'ente verra' considerato definitivamente inadempiente
con i conseguenti effetti amministrativo - finanziari.
   - per l'inserimento di eventuali modifiche o  rettifiche  ai  dati
trasmessi  si  procedera'  alla riapertura del sistema, limitatamente
per il periodo 30 - 18 luglio per il settore statale e dall'1  al  19
settembre per il settore pubblico.
   Si raccomandano le Amministrazioni di effettuare, anche sulla base
di  tali informazioni, le opportune verifiche di congruita' dei dati,
che le strutture della Ragioneria Generale dello Stato  avranno  cura
di  riscontrare  al momento dell'inserimento nel sistema informativo.
Tra  l'altro,  le  predette  strutture  valuteranno  se   considerare
inadempienti anche quelle Amministrazioni che inviano i conti annuali
incompleti  o con errori che li rendano ingestibili. A tal proposito,
come specificato nella  lettera  di  trasmissione,  si  precisa  che,
accanto alle sanzioni, gia' attivate nei precedenti anni per gli enti
inadempienti,  sara' data applicazione agli artt. 7 e 11 del D.leg.vo
6.9.89 n. 332 anche nei casi vengano fornite informazioni  incomplete
e   chiarimenti   inattendibili,   sanzione,   questa,  che  colpisce
direttamente il funzionario responsabile della comunicazione del dato
e firmatario del documento.
   AMMINISTRAZIONI INADEMPIENTI
   -  Dopo  la  scadenza  del  31  maggio  le  Ragionerie regionali e
provinciali compileranno immediatamente (al massimo entro tre giorni)
un elenco delle Amministrazioni che  non  hanno  inoltrato  il  conto
annuale, nonche' un elenco di quelle che vi abbiano provveduto ma che
non e' stato ancora possibile inserire nel sistema informativo.
   Il  primo elenco va inoltrato, via fax, ai Commissari del Governo,
ai Prefetti (limitatamente ai Comuni, alle Comunita' montane e  altri
enti),  agli  Assessorati  regionali  alla Sanita' e all'"interfaccia
Ragioneria Generale dello Stato"  degli  Assessorati  regionali  alla
Sanita'  (limitatamente  alle  UU.SS.LL.,  agli  istituti a carattere
scientifico e agli istituti zooprofilattici) e, per conoscenza,  alla
Corte dei Conti
   Il  secondo elenco va inviato alla Ragioneria Generale dello Stato
IGOP - Divisione VI.
   I Commissari del Governo, che svolgono un'importante  funzione  di
impulso e di coordinamento, attiveranno immediatamente, in virtu' dei
poteri conferiti dalla normativa (in particolare, dall'art. 67 D.L.vo
29/93),  la  procedura  per  le  sanzioni di cui alla legge n. 468/78
secondo le modalita' comunicate con la nota protocollo  n.140571  del
31.5.94, di seguito specificate.
   - analoga procedura sara' attivata dalla scrivente per le sanzioni
pecuniarie di cui al decreto legislativo n. 322/89;
   - le Ragionerie regionali e provinciali e i Commissari del Governo
trasmetteranno,  entro  il  5  agosto, alla Ragioneria Generale dello
Stato  e  alla  Corte  dei  Conti  l'elenco  definitivo  degli   enti
inadempienti alla data di chiusura del sistema;
   -  le Ragionerie centrali, tenendo conto del termine del 5 luglio,
seguiranno direttamente la stessa procedura per le Amministrazioni ed
enti di competenza.