Alle sedi periferiche INPDAP
                                  A  tutti  gli  enti  con  personale
                                  iscritto alle casse pensioni INPDAP
                                  Alla Direzione generale dei servizi
                                  periferici del tesoro
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                  Ai   commissari  di  Governo  delle
                                  regioni e delle  province  autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  Ai provveditorati agli studi
                                  Alle corti di appello
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  Tesoro
                                  Alle ragionerie  provinciali  dello
                                  Stato
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri  -  Dipartimento  per   la
                                  funzione pubblica
                                  Al  Ministero  del  lavoro  e della
                                  previdenza sociale - Gabinetto  del
                                  Ministro
                                  Al Ministero del tesoro - Gabinetto
                                  del Ministro
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Al  Ministero   della   sanita'   -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alle  sezioni regionali della Corte
                                  dei conti
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  Alla  Ragioneria   generale   dello
                                  Stato
                                  All'Istituto     nazionale    della
                                  previdenza sociale
Premessa.
  In attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma  39,  della
legge  8 agosto 1995, n. 335, col decreto legislativo in oggetto sono
state dettate disposizioni in materia di riordino,  armonizzazione  e
razionalizzazione   della  contribuzione  figurativa,  nonche'  sulla
copertura assicurativa per i periodi che  risultino  non  coperti  da
contribuzione.
  Per  la  prima applicazione della normativa in esame, si forniscono
le  seguenti  valutazioni,  facendo   tuttavia   ampia   riserva   di
integrazione o approfondimento delle stesse, in considerazione che il
processo  di  armonizzazione  avviato  con  la  riforma  del  sistema
previdenziale attraverso disposizioni immediatamente precettive o con
delega al Governo a provvedere all'emanazione  di  specifici  decreti
attuativi non e' stato ancora interamente realizzato.
                     I) CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
  A) Periodi di malattia.
  I  primi  quattro  commi dell'art. 1 della norma in esame prevedono
l'elevazione del limite massimo accreditabile per periodi di malattia
in tutto  l'arco  della  vita  lavorativa,  la  determinazione  della
contribuzione figurativa accreditabile e all'attribuzione degli oneri
connessi. Tali disposizioni non hanno pero' riflessi per gli iscritti
a  questo Istituto, stante preciso riferimento al regio decreto legge
4 ottobre 1935, n. 1827, convertito dalla legge  6  aprile  1936,  n.
1155  (Perfezionamento  e  coordinamento legislativo della previdenza
sociale),  per  cui  il  loro   ambito   di   applicazione   riguarda
esclusivamente  il  settore  privato  e  cioe'  gli iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
  La formulazione del comma 5 invece, ricomprende tutti i  lavoratori
dipendenti  (sia pubblici che privati), prescrivendo che i periodi di
assenza dal lavoro per malattia  verificatisi  oltre  il  limite  del
dodicesimo  mese  vengono  valutati, ai fini pensionistici, al 50 per
cento, fatta eccezione per i soli malati terminali, indipendentemente
dalla circostanza che i periodi stessi  siano  retribuiti  in  misura
intera o ridotta da parte dell'ente datore di lavoro.
  Al riguardo, mentre si fa riserva di ulteriori comunicazioni per la
precisa  individuazione  della  categoria  oggetto  di  eccezione, si
precisa quanto segue:
   1) i dodici mesi da prendere in considerazione  per  computare  il
limite  oltre il quale i successivi periodi di malattia sono valutati
al 50 per cento devono collocarsi temporalmente in data posteriore  a
quella  di  entrata  in vigore del decreto legislativo in oggetto (15
novembre 1996) e riguarda tutti i periodi  di  assenza  per  malattia
verificatesi  nell'intero arco della vita lavorativa. In tale calcolo
dovranno percio' essere considerati anche periodi  brevi  di  assenza
per malattia che andranno a cumularsi fra loro.
   2)  mancando  ogni  riferimento  alla  contribuzione figurativa, i
contributi per i suddetti  periodi  saranno  interamente  dovuti;  in
particolare  per  i casi di retribuzione ridotta il contributo dovuto
dovra' commisurarsi alla  retribuzione  virtuale  cui  il  dipendente
avrebbe avuto diritto se fosse stato in servizio;
   3)  l'applicazione della nuova normativa che limita la valutazione
pensionistica  della  malattia  avverra'  previa  comunicazione   dei
periodi  di  malattia  stessa  da  parte  dell'ente  datore di lavoro
all'istituto previdenziale ove risulta  iscritto  il  dipendente.  In
proposito,  stante  la  formulazione  del  comma  6  dell'art.  1, la
comunicazione anzidetta si configura  come  un'inderogabile  precetto
per tutti gli enti datori di lavoro. Si dispone, pertanto, che per il
personale  iscritto  all'INPDAP  cio' avvenga annualmente, in sede di
denuncia dei contributi con elenco generale.
  B) Periodi per maternita' (art. 2).
  L'art. 2 del decreto legislativo in esame attua la delega conferita
dall'art. 1, comma 39, della legge n. 335/1995, intesa ad armonizzare
anche  in  materia  di  tutela  della  maternita'   le   disposizioni
previdenziali  vigenti  nel  Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti e
negli  altri  fondi  sostitutivi  ed   esclusivi   dell'assicurazione
generale  obbligatoria,  ivi  compreso,  quindi, questo Istituto che,
come  noto,  si  configura  come  gestione  previdenziale   esclusiva
dell'A.G.O.
  La  citata  normativa in via di principio ha eliminato, ai fini del
riconoscimento figurativo dei periodi di  astensione  obbligatoria  e
facoltativa  verificatisi  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro, il
requisito introdotto dal precedente decreto legislativo  n.  503/1992
pari a cinque anni di anzianita' contributiva.
  Pertanto, l'accredito dei periodi in argomento, puo' avvenire senza
vantare  alcun  requisito  di  anzianita' contributiva, essendo a tal
fine necessario e sufficiente il possesso della semplice qualifica di
iscritto.
  Il secondo comma dell'art. 2  estende  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto l'istituto della contribuzione figurativa
per  i  periodi  di  astensione facoltativa ai dipendenti del settore
pubblico    nonche'    agli    iscritti    ai    fondi    sostitutivi
dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  In pratica, i periodi di
astensione facoltativa dal lavoro previsti dal primo e secondo  comma
dell'art.   7  della  citata  legge  n.  1204/1971  verranno  coperti
figurativamente  da  contribuzione  nei  casi  in   cui   manchi   la
corresponsione di retribuzione o, per la parte differenziale, qualora
spettino  emolumenti  ridotti. Di tale situazione il datore di lavoro
e' tenuto a darne comunicazione  in  sede  di  denuncia  annuale  dei
contributi.
  Per  la concreta applicazione di tale previsione legislativa dovra'
farsi riferimento alle disposizioni recate dall'art. 8 della legge 23
aprile  1981,  n.  155  che  prevede  quale  valore  retributivo   dl
riferimento   da  attribuire  quello  risultante  dalla  media  delle
retribuzioni settimanali percepite in costanza  di  lavoro  nell'anno
solare in cui si collocano i periodi da riconoscere figurativamente.
  I  successivi commi 4 e 5 dello stesso art. 2 contengono innovative
disposizioni per  il  riconoscimento  dei  periodi  corrispondenti  a
quelli  di  astensione  obbligatoria  e  facoltativa  quando l'evento
maternita' si verifichi al di fuori del rapporto di lavoro.
  Al riguardo, prima di analizzare separatamente le  due  fattispecie
previste dalla norma, occorre chiarire che i soggetti riguardati sono
tutti  gli  assicurati  al  Fondo pensioni lavoratori dipendenti e ai
fondi sostitutivi ed esclusivi di tale assicurazione.
Periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria
  al di fuori del rapporto di lavoro (comma 4).
  Per  ottenere  l'accredito  figurativo  di  contribuzione  ai  fini
pensionistici   in  tale  ipotesi,  e'  necessario  che  il  soggetto
richiedente possa vantare, all'atto  della  domanda  di  valutazione,
almeno  cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva
attivita' lavorativa nel Fondo di appartenenza.
  L'accredito della relativa contribuzione figurativa avverra' con le
modalita' previste dal richiamato art. 8 della legge n. 155/1981, con
effetto dal periodo in cui si colloca  l'evento  purche'  questo  sia
successivo  al  1 gennaio 1994, cosi' come stabilito dall'art. 14 del
decreto n. 503/1992. In altri termini, si possono rendere utili  tali
fattispecie di periodi qualunque sia la loro collocazione temporale e
percio'  anche  precedenti  all'entrata  in  vigore  del  decreto  n.
564/1996, ma a condizione che non siano anteriori alla predetta  data
del 10 gennaio 1994.
Periodi corrispondenti a quelli che danno luogo ad assenza
  facoltativa.
  Trattasi  dei periodi previsti dall'art. 7 della legge n. 1204/1971
che, quando non siano coperti da altra forma di  assicurazione  e  si
collochino  anch'essi  temporalmente  al  di  fuori  del  rapporto di
lavoro, possono formare oggetto di riscatto, nella misura massima  di
cinque   anni,   mediante  versamento  dell'onere  calcolato  con  le
modalita' introdotte dall'art. 13 della  legge  12  agosto  1962,  n.
1338 e sempre che i soggetti interessati possano far valere, all'atto
della   richiesta,  complessivamente  cinque  anni  di  contribuzione
versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa.
  Analogamente ai periodi di astensione obbligatoria al di fuori  del
rapporto  di  lavoro,  pure  per quelli in esame la valutazione sara'
possibile con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento  purche'
posteriore al 1 gennaio 1994.
  E'  da  precisare infine che, a termini del comma 6, per i soggetti
iscritti a fondi esclusivi dell'assicurazione  generale  obbligatoria
gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del precedente comma 4 sono
posti a carico dell'ultima  gestione  pensionistica  del  quinquennio
lavorativo richiesto dal medesimo comma.
 C) Aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive
  o sindacali (art. 3).
  Le   disposizioni   contenute   in   questo   articolo  ridisegnano
organicamente la materia  afferente  la  copertura  assicurativa  dei
periodi  di aspettativa non retribuita per cariche elettive o cariche
sindacali ex art. 31 della legge n. 300/1970.
  Prima di procedere all'analisi delle nuove disposizioni, si ritiene
opportuno, a titolo di comparazione,  fornire  un  breve  riferimento
alla  specifica normativa in materia anteriore al decreto legislativo
di che trattasi e ai riflessi previdenziali che ne derivavano per gli
iscritti a questo Istituto.
  Nella dizione funzioni pubbliche elettive sono da ricomprendere  le
nomine  a  membro  del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale e
dei consigli regionali, provinciali e comunali.
  Per effetto dell'interpretazione  autentica  fornita  dall'art.  22
(comma  39)  della  legge  n.  724/1994  dell'art.  31 della legge n.
300/1970, a decorrere dal 31 marzo  1993  per  i  soli  iscritti  che
divengano  membri  del  Parlamento  europeo, nazionale o dei consigli
regionali, ai  fini  previdenziali,  i  periodi  di  aspettativa  non
retribuita  per  mandato  elettivo erano utili senza il versamento di
contribuzione.
  Per i consiglieri provinciali o comunali pure in aspettativa  senza
assegni,  l'ente  datore  di  lavoro  era  tenuto  al  versamento  di
contribuzione,  commisurata  alla   retribuzione   teorica   cui   il
dipendente eletto avrebbe avuto diritto.
  L'aspettativa  non  retribuita  per  motivi  sindacali,  invece, se
concessa  nel  rispetto  delle  modalita'  di  cui  al  decreto   del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27 ottobre 1994, n. 770, e
quindi  dal  6  aprile  1995,  era  considerata  utile  ai  fini  del
trattamento pensionistico con onere a totale carico dell'INPDAP.
  L'introduzione  del  decreto  legislativo  n.  564/1996 viene ora a
stabilire (comma 9) anche per i lavoratori iscritti a fondi esclusivi
dell'assicurazione   generale   obbligatoria    il    diritto    alla
contribuzione  figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa
per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive.
  I provvedimenti di collocamento in aspettativa a partire dalla data
di   entrata  in  vigore  del  decreto  (15  novembre  1996)  per  lo
svolgimento delle predette funzioni producono effetti,  ai  fini  del
beneficio  della  copertura  figurativa,  solo  se  assunti  con atto
scritto e, limitatamente ai lavoratori chiamati a ricoprire incarichi
sindacali, dopo che sia decorso il  periodo  di  prova  previsto  dai
contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.
  Da  parte  del  legislatore,  per quanto attiene all'individuazione
delle cariche sindacali, al comma  2  e'  stato  precisato  che  deve
trattarsi   di   quelle   cariche  previste  da  norme  statutarie  e
formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative
e dirigenziali a  livello  nazionale,  regionale,  provinciale  o  di
comprensorio,  anche  in  qualita' di componenti di organi collegiali
dell'organizzazione sindacale.
  Di notevole rilevanza e' il successivo comma 3, ove si prevedono le
modalita' per il riconoscimento di tali periodi.
  E'  infatti  necessario  produrre  apposita  istanza  tendente   ad
ottenere  l'accredito  figurativo  nella  gestione previdenziale alla
quale gli interessati sono  iscritti  all'atto  del  collocamento  in
aspettativa.  La  predetta  domanda deve essere presentata, a pena di
decadenza, per ogni anno solare o per frazione di esso  entro  il  31
marzo  dell'anno  successivo a quello nel corso del quale abbia avuto
inizio o si sia protratta l'aspettativa stessa.
  E' pure necessario sottolineare che per le  aspettative  di  durata
pluriennale,  la  domanda di accredito di contribuzione dovra' essere
presentata entro il 31 marzo di ogni anno, con  riferimento  all'anno
solare precedente.
  Come  gia'  precisato  con  circolare  n. 9 del 1 febbraio 1996, la
valutazione in pensione dei periodi di aspettativa non retribuita per
motivi sindacali intercorsi fra il 6 aprile 1995  e  il  14  novembre
1996  puo'  avvenire  con  presentazione  di  apposita  domanda,  non
soggetta  ad  alcuna  scadenza.  E'  tuttavia   opportuno   che,   in
considerazione  della  diversa  disciplina dettata dalla normativa in
esame, le domande tendenti ad ottenere la  valutazione  dei  predetti
periodi  anche  se  gia'  inoltrate  vengano  ripresentate  a  questo
Istituto e all'ente di appartenenza del dipendente con tempestivita',
entro il 13 febbraio 1997.
  Per il periodo dal 15 novembre 1996 al 31 dicembre 1996 la  domanda
deve essere presentata a pena di decadenza entro il 31 marzo 1997.
  Al  comma  4  vengono  stabiliti i criteri cui fare riferimento per
l'individuazione  della  retribuzione  sulla  quale  commisurare   la
contribuzione figurativa.
  Essa  sara'  quella cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in base
ai contratti collettivi di lavoro della categoria,  non  comprendendo
pero'   quegli   emolumenti   collegati   all'effettiva   prestazione
dell'attivita'  lavorativa  o   condizionati   da   una   determinata
produttivita', ne' incrementi retributivi o avanzamenti che non siano
legati alla sola maturazione dell'anzianita' di servizio.
  Il comma 5 sub. art. 3 del decreto legislativo in analisi introduce
invece  una  sostanziale novita'. Trattasi della facolta' di versare,
per i periodi che si collocano a decorrere dal 1 dicembre  1996,  una
contribuzione  aggiuntiva  sull'eventuale  differenza  tra  le  somme
corrisposte per lo svolgimento dell'attivita' sindacale ai lavoratori
in aspettativa e la retribuzione presa a riferimento per  il  calcolo
della contribuzione figurativa.
  La  predetta  facolta'  puo'  essere esercitata dall'organizzazione
sindacale, prevla richiesta di autorizzazione al regime pensionistico
di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo  va  versato
entro  lo  stesso  termine  previsto  per  la  domanda  di  accredito
figurativo (cioe' entro il 31 marzo dell'anno successivo) ed e'  pari
alla    somma    risultante    dall'applicazione   dell'aliquota   di
contribuzione del regime pensionistico al differenziale degli importi
della retribuzione effettivamente percepita da parte del sindacato  e
quella figurativa.
  Con  gli  stessi  termini  e  modalita' le organizzazioni sindacali
hanno  facolta'  di  effettuare  versamenti  contributivi   per   gli
emolumenti  e  le  indennita'  che  abbiano corrisposto ai lavoratori
collocati in distacco sindacale con diritto a retribuzione  da  parte
dell'ente datore di lavoro.
  Nel  caso  in  cui  l'aspettativa sindacale non risulti conforme al
dettato  dell'art.  31  della  legge  n.  300/1970,  l'organizzazione
sindacale  puo'  entro  sei  mesi  dell'entrata in vigore del decreto
legislativo n. 564/1996 regolarizzare la posizione  contributiva  del
dipendente,  versando  i  contributi  dovuti con la maggiorazione dei
soli interessi legali. Al caso in esame  si  applica  il  termine  di
prescrizione  decennale,  per le situazioni pregresse, e quinquennale
per i periodi successivi al 1 gennaio 1996.
  Per gli aspetti attuativi della procedura di accredito  figurativo,
si forniscono le seguenti istruzioni operative.
   1)  Per  tutti  i dipendenti pubblici iscritti all'I.N.P.D.A.P., e
quindi anche per il personale statale, unica  gestione  previdenziale
autorizzata alla ricezione delle domande di accredito figurativo o di
integrazione sul differenziale retributivo e' l'INPDAP medesimo, cio'
si rende indispensabile oltre che per criteri di unicita' applicativa
anche  per l'attuazione della previsione recata dall'art. 1 (comma 6)
della legge n. 335/1995, che fa carico  agli  enti  previdenziali  di
inviare  al  lavoratore  iscritto,  con  cadenza annuale, un estratto
conto che indichi le contribuzione versate  nella  propria  posizione
assicurativa.
   2)  Le  domande  di  cui  al precedente punto, redatte su apposito
modello che si allega  in  fac-simile,  devono  essere  inviate  alla
Direzione  centrale  entrate  contributive  di  questo Istituto e per
conoscenza all'ente  datore  di  lavoro.  Quest'ultimo,  a  richiesta
dell'INPDAP,  avra' cura di trasmettere la documentazione riguardante
i periodi di aspettativa, copia degli atti deliberativi  adottati  in
proposito  nonche' certificare la retribuzione di riferimento secondo
i criteri contenuti nel comma 4 dell'art. 3.
   3) Per l'integrazione contributiva del differenziale  retributivo,
l'organizzazione  sindacale  inviera'  la  documentazione che attesti
l'ammontare della retribuzione corrisposta, corredata dalla normativa
di riferimento e versera' entro il 31 marzo dell'anno  successivo  la
relativa  contribuzione  correlata  all'aliquota contributiva vigente
nel momento in cui la retribuzione e' stata percepita.
        II) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA ASSICURATIVA
              PER PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE
  Il capo II del decreto legislativo n. 564/1996  detta  disposizioni
che  consentono  la  copertura  assicurativa  mediante  riscatto  dei
periodi non assistiti da contribuzione nelle ipotesi di  interruzione
o  sospensione  del  rapporto  di  lavoro,  di  periodi di formazione
professionale,  studio  e  ricerca,  dei periodi intercorrenti tra un
rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori  discontinui  nonche'
di  periodi  intercorrenti nel rapporto di lavoro a tempo parziale di
tipo verticale o ciclico.
  Le caratteristiche comuni a tali tipologie sono:
   1)  i  soggetti  destinatari  di  queste   previsioni   normative,
contenute  negli  articoli  5,  6,  7 e 8 del provvedimento, sono gli
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa
sostitutive ed esclusive;
   2) tutti i periodi che possono formare oggetto di riscatto  devono
collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1996;
   3)  non  sono  richiesti  requisiti  minimi  di  contribuzione per
l'esercizio del riscatto, ma  il  solo  possesso  della  qualita'  di
iscritto;
  4)  il  riscatto  e'  esercitabile  a domanda dell'interessato e si
realizza col versamento dell'onere calcolato in  termini  di  riserva
matematica  ex  art.  13  della  legge  n.  1338/1962,  applicando  i
coefficienti  di  cui  al  decreto  ministeriale  19  febbraio  1981,
pubblicato  sul  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129
del 13 maggio 1981.
  Si prendono in esame ora, le varie fattispecie di riscatto.
 A) Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di
  lavoro (art. 5).
  I periodi di sospensione o di interruzione dal rapporto  di  lavoro
che  possono  formare oggetto di riscatto nella misura massima di tre
anni, sono quelli previsti da  specifiche  disposizioni  di  legge  o
contrattuali  e  devono  essere  privi  di  copertura assicurativa. A
titolo meramente esemplificativo si possono  citare:  le  aspettative
per  motivi  di  famiglia,  le  aspettative  per motivi di studio, le
interruzioni per motivi disciplinari.
  In alternativa, per gli stessi periodi, i lavoratori possono essere
autorizzati  alla  prosecuzione   volontaria   del   versamento   dei
contributi,  applicando le disposizioni di cui alla legge 18 febbraio
1993, n. 47.
 B) Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e
  di inserimento nel mercato del lavoro (art. 6).
  I periodi richiamati dall'art. 6 che  possono  formare  oggetto  di
riscatto, se privi di copertura assicurativa, sono quelli finalizzati
all'acquisizione  di  titoli o competenze professionali richiesti per
l'assunzione al lavoro o per la progressione di carriera  e,  qualora
sia  previsto  il rilascio di un titolo o attestato, a condizione che
questo sia stato anche conseguito.
  L'esatta individuazione dei corsi  professionali  di  studio  e  di
ricerca  e delle tipologie di ingresso nel mercato del lavoro ammessi
alla copertura assicurativa avverra' con decreto  del  Ministero  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale.  Si  fa,  pertanto, riserva di
ulteriori comunicazioni in proposito.
 C) Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro
  nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei
  (art. 7).
  Altra facolta' di riscatto e' prevista a  favore  degli  assicurati
che  prestino  attivita'  di  lavoro  dipendente in forma stagionale,
temporanea o comunque discontinua.  Oggetto  di  riscatto  saranno  i
periodi  intercorrenti  tra un rapporto di lavoro e un altro, purche'
tali  periodi  risultino  scoperti  da  contribuzione  obbligatoria o
facoltativa. Anche in  questo  caso  e'  data  la  possibilita'  agli
interessati   di  richiedere,  in  alternativa,  l'autorizzazione  al
versamento di contribuzione volontaria  nel  fondo  pensionistico  di
appartenenza,  ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale
autorizzazione  e'  richiesto  il  possesso  di  almeno  un  anno  di
contribuzione   nell'ultimo   quinquennio  che  precede  la  data  di
presentazione della relativa domanda.
  Al riguardo e' bene  precisare  che  il  Governo  deve  emanare  un
apposito  decreto  legislativo  che  introduca  nell'ordinamento  dei
pubblici dipendenti l'istituto della contribuzione volontaria.
  Ai fini dell'esercizio della facolta' di riscatto  dei  periodi  in
argomento  o  in  alternativa,  dell'autorizzazione  al versamento di
contribuzione volontaria, le domande dei soggetti interessati debbono
essere corredate da certificazione comprovante la regolare iscrizione
nelle  liste  di  collocamento  e  il  permanere   dello   stato   di
disoccupazione  per  tutto  il periodo per cui si chiede la copertura
mediante riscatto o contribuzione volontaria.
 D) Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo
  verticale o ciclico (art. 8).
  Ai lavoratori che abbiano stipulato un contratto di lavoro a  tempo
parziale  di tipo verticale o ciclico (settimane o mesi alterni), per
i  periodi  nei  quali  non  venga  effettuata   alcuna   prestazione
lavorativa   e   che   non   siano   gia'  coperti  da  contribuzione
obbligatoria, e' data facolta' di presentare domanda di riscatto.
  Detta facolta' di riscatto  e'  alternativa  alla  possibilita'  di
versamento di contribuzione volontaria secondo i precetti della legge
18   febbraio   1983,   n.   47,  a  condizione  che  il  richiedente
l'autorizzazione  possa  far  valere  nel  Fondo   pensionistico   dl
appartenenza  almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio
che precede la data della relativa domanda.
  Il richiedente,  sia  che  presenti  domanda  di  riscatto  che  di
autorizzazione  ai  versamenti  volontari,  ha  l'onere di provare lo
stato di occupazione a tempo parziale per tutto il periodo per cui si
chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.
                                                Il presidente: SEPPIA