FORMAZIONE MIGRANTI RESIDENTI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA (Legge 21.12.78, n. 845, art. 18, lett. d) Modalita' e termini per la presentazione dei progetti - annualita' 1997 avviso n. 1/97 1. PREMESSA Il presente avviso sostituisce la precedente circolare n. 82 del 1992, pari oggetto, e definisce, alla luce dell'esperienza sin qui acquisita e dell'evoluzione delle caratteristiche del processo migratorio, nuovi criteri e procedure relative all'istituzione, al finanziamento, alla vigilanza e alla gestione delle attivita' formative indicate in oggetto. Il Ministero del Lavoro e della P.S. istituisce e finanzia le iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero residenti nei Paesi non appartenenti all'U.E. alla cui vigilanza provvede il Ministero degli Affari Esteri attraverso le rappresentanze consolari competenti per territorio. Tali attivita' sono dirette a soggetti che hanno completato l'obbligo scolastico per facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero per permettere loro l'acquisizione o il miglioramento della qualificazione professionale, anche nella prospettiva di un eventuale rientro in Italia. 2. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 2.1 Tipologia degli interventi. Sono previste iniziative di formazione professionale rivolte a giovani e adulti in relazione alle esigenze locali emergenti. Le azioni potranno essere mirate a: - a) realizzare corsi di qualificazione, di aggiornamento e di riqualificazione per lavoratori, in particolare in quei casi in cui non siano disponibili o facilmente fruibili da parte dei lavoratori italiani iniziative formative nell'ambito dei locali sistemi di formazione professionale; - b) attuare iniziative formative di supporto e sostegno alla microimprenditorialita', laddove le condizioni economiche e regionali orientino in questo senso le scelte di quote significative di lavoratori italiani e si rilevi l'esigenza di fornire un sostegno formativo ed informativo a queste opzioni professionali anche rispetto alle regioni di origine; - c) fornire consulenza e orientamento professionale ai giovani, ai lavoratori nonche' alle famiglie di provenienza, ivi compresa la messa a disposizione di banche dati contenenti informazioni sul mercato del lavoro dei Paesi ospitanti e delle regioni italiane di provenienza; - d) produrre studi e ricerche sulle esigenze formative dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, al fine di registrare i cambiamenti in corso e mirare adeguatamente le modalita' di intervento; - e) realizzare corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti e istruttori impegnati nelle attivita' formative; - f) attuare iniziative di formazione linguistica e professionale di natura innovativa, ivi comprese le iniziative di stage e tirocinio. Possono essere finanziate iniziative non necessariamente articolate secondo una struttura corsuale tradizionale, purche' ne venga dimostrata la finalizzazione all'inserimento nel mercato del lavoro locale o l'accesso alle opportunita' di formazione professionale offerte dalle strutture locali. 2.2 Enti Associazioni ed Organismi promotori e realizzatori delle iniziative di formazione. Potranno presentare i progetti: - Enti di formazione - Organismi e strutture di orientamento - Associazioni culturali operanti in favore degli italiani all'estero. Gli Enti e le Associazioni che svolgono attivita' formative a favore dei lavoratori italiani all'estero, per essere ammessi al finanziamento da parte dello Stato, debbono possedere i seguenti requisiti: a) non perseguire scopi di lucro; b) avere tra i propri fini la formazione professionale; c) disporre di strutture e capacita' organizzative idonee. 2.3 Durata dell'intervento e articolazione dei corsi. I progetti formativi debbono essere rapportati ad anno solare anche in caso di interventi pluriennali. La durata delle iniziative previste non deve indicativamente superare i seguenti limiti nell'anno solare: 200 ore per le attivita' di orientamento e preformazione 700 ore per la qualificazione, la riqualificazione e la riconversione della professionalita' 600 ore per la formazione per il lavoro autonomo e la nuova imprenditorialita' 300 ore per le iniziative di formazione linguistica e professionale di natura innovativa 300 ore per la formazione dei formatori e dei docenti 100 ore per iniziative di stage e di tirocinio. Le attivita' di formazione professionale finanziate dovranno essere articolate in corsi di almeno 10 allievi ciascuno e svolte, per la parte di carattere generale, in lingua italiana. Esse, essendo finalizzate al sostegno occupazionale dei lavoratori italiani, non possono essere rivolte a lavoratori di altri Paesi. I singoli interventi proposti debbono essere preordinati a facilitare l'inserimento dei lavoratori italiani nel mercato del lavoro e nell'organizzazione aziendale locale anche attraverso la conoscenza della lingua e delle metodologie e tecniche lavorative del Paese ospitante. 3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE I progetti formativi completi dei formulari, debbono essere presentati in duplice copia al Ministero del Lavoro e della P.S. - U.C.O.F.P.L. - Divisione V, una copia dovra' essere trasmessa anche al MAE - DGEAS - Ufficio V ed al Consolato nella cui Circoscrizione saranno realizzati, che provvedera' a trasmetterli all'Ambasciata competente. I soggetti promotori in sede di presentazione dei progetti devono attestare la disponibilita' di proprie sedi nei Paesi esteri ove intendono realizzare le azioni e dichiarare di accettare il controllo, da parte dell'Amministrazione statale, sulla gestione delle attivita' formative e sull'utilizzo di tutti i fondi comunque ottenuti per l'attuazione delle stesse. Per ogni singolo progetto dovra' essere presentata domanda di finanziamento sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso, utilizzando il formulario allegato. I progetti e le domande di finanziamento firmate dal legale rappresentante e corredate dal formulario su supporto cartaceo devono pervenire entro le ore 13.00 del 11 aprile 1997 al Ministero del Lavoro e P.S. - U.C.O.F.P.L. - Divisione V, Vicolo D'Aste n. 12 - Roma, nonche' al Consolato competente per territorio. Le Rappresentanze consolari accerteranno l'esattezza delle notizie e dei dati forniti dagli organismi proponenti, verificando la coerenza del progetto con le dinamiche del mercato del lavoro locali e ne daranno comunicazione tramite le Ambasciate al Ministero del Lavoro e P.S. entro 30 giorni dalla ricezione dei progetti. 4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' L'ammissibilita' dei progetti sara' riscontrata nella fase di valutazione preliminare dei singoli progetti presentati. Non saranno ammessi a valutazione i progetti: a) pervenuti successivamente al termine indicato al precedente punto 3; b) non corredati della domanda di finanziamento firmata dal legale rappresentante; c) presentati non utilizzando l'apposito formulario allegato. 5. PRIORITA' Costituiscono criteri di priorita': - il raccordo con le organizzazioni locali ufficiali di formazione professionale e/o con le parti sociali; - il coofinanziamento delle Autorita' locali; - la coerenza dei programmi didattici con quelli localmente seguiti; - attestazione da parte delle Autorita' locali e/o di quelle italiane, del conseguimento della qualifica professionale. 6. ISTITUZIONE E FINANZIAMENTO 6.1 Valutazione, selezione e finanziamento dei progetti. I progetti trasmessi al Ministero del Lavoro e della P.S. - U.C.O.F.P.L. saranno valutati entro 60 giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione dei progetti. Un Comitato di valutazione, istituito con provvedimento ministeriale, valutera' i progetti secondo i criteri di seguito elencati: - rispondenza alle priorita' indicate; - spendibilita' delle qualifiche professionali sul locale mercato del lavoro; - livello di qualita' organizzativa e didattica con riferimento in particolare: - alla progettazione dell'iniziativa e alla sua coerenza interna - all'impianto metodologico ed alle metodologie didattiche previste per la realizzazione dell'iniziativa - alle risorse professionali e tecniche da impegnare - alla presenza di dispositivi di autovalutazione dei progetti; - la congruita' delle risorse che si prevede di impegnare, rispetto ai risultati previsti; - le caratteristiche del soggetto proponente, in termini di esperienza nel settore, di dotazione di infrastrutture e strutture, di personale, di capacita' organizzativa, di apparecchiature idonee. I finanziamenti avverranno mediante l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilita' di bilancio secondo l'ordine di graduatoria definito dal Comitato di valutazione. I progetti verranno approvati con apposito provvedimento ministeriale che ne individua gli aspetti soggettivi ed oggettivi essenziali. Il Ministero del Lavoro e della P.S. provvede a comunicare tempestivamente l'esito della selezione al soggetto proponente che e' tenuto a svolgere direttamente l'attivita' formativa ed e' unico responsabile dell'impiego dei fondi ricevuti nonche' del rispetto delle finalita' cui essi sono destinati, al M.A.E., ed ai Consolati. Con successivo decreto interministeriale verra' formalizzata la concessione del relativo finanziamento che in nessun caso potra' essere suscettibile di integrazioni. Non potra' riconoscersi alcun finanziamento per attivita' formative poste in essere prima dell'approvazione ministeriale. 6.2 COSTI AMMISSIBILI. Per quanto concerne l'ammissibilita' dei costi si fa riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro e della P.S. ÊNatura dei costi ammissibili per le attivita' formative coofinanziate del F.S.E.¾ n. 98 del 4.8.1995 cosi' come integrata e modificata dalla circolare 130 del 4.11.1995. Pertanto sono tassativamente escluse dalla finanziabilita' le attivita' che danno luogo a sub- committenze, salvo che per apporti specifici e specialistici giustificati dalla programmazione didattica e dall'intervento formativo che devono necessariamente indicarsi in sede di presentazione progetto. Il costo medio orario per allievo per le azioni formative per l'anno 1997 non potra' di norma superare L. 36.000. In relazione ai parametri medi dei costi della vita e dei servizi dei singoli Stati ed in relazione alla eventuale particolare natura della azione il Comitato di valutazione potra' approvare anche, in via del tutto eccezionale, progetti con costi superiori. Per gli Enti che, nell'ambito di un intero Paese, si avvalgono di una appropriata struttura per il coordinamento delle iniziative di formazione svolte in piu' Circoscrizioni consolari, verra' presa in considerazione la spesa relativa al funzionamento di tale struttura purche': a) le attivita' formative vengono svolte in almeno tre Circoscrizioni consolari, b) in ogni Circoscrizione consolare venga svolta, in favore degli emigrati italiani, un volume di attivita' annuale non inferiore a 1.000 ore di formazione, c) in complesso si raggiungano almeno 6.000 ore di formazione. Tali spese potranno essere riconosciute nella misura massima del 10% del contributo ministeriale erogato per il finanziamento delle attivita' effettivamente svolte nell'intero Paese. La spesa in questione, pur tenuta distinta, va aggiunta al preventivo relativo all'attivita' corsuale svolta nella Circoscrizione consolare dove ha sede la struttura di coordinamento e in nessun caso potra' essere superiore alla spesa prevista per la realizzazione delle attivita' ivi programmate. 6.3 Erogazione del finanziamento. Il Ministero del Lavoro e della P.S. provvedera', di volta in volta, ad accreditare a favore del Console competente per territorio le quote di finanziamento concesse ai vari Enti. Il finanziamento predetto verra' erogato come segue: - il 50%, quale prima anticipazione, all'avvio delle attivita' corsuali che dovra' essere comunicato dal soggetto attuatore al Ministero del Lavoro e P.S. per il tramite del Consolato nella cui Circoscrizione si attua l'attivita' stessa, - il 30%, quale seconda anticipazione, alla certificazione da parte dell'Ente attuatore dell'avvenuta spesa di almeno il 50% della prima anticipazione e al completamento del 50% delle attivita' previste. Tale certificazione dovra' pervenire al Ministero del Lavoro e P.S. per il tramite del Consolato nella cui Circoscrizione si attua l'attivita' corsuale, - il restante 20% a saldo, dopo l'approvazione della rendicontazione finale. 7. GESTIONE E CONTROLLO 7.1 Adempimenti degli Enti gestori Gli Enti gestori di iniziative di formazione professionale beneficiari di finanziamenti ministeriali sono tenuti a seguire i seguenti adempimenti: a) tenuta del registro di classe, per ogni corso, con l'indicazione delle presenze degli allievi, alle ore di lezione svolte dagli insegnanti e/o istruttore pratico e dell'argomento delle lezioni svolte (da tenere sul luogo dove e' svolto il corso); b) registrazione contabile, di tutte le entrate e delle spese e raccolta dei titoli originali di spesa (da tenere nella sede di coordinamento dei corsi o nella sede centrale); c) rendicontazione delle entrate e delle spese per l'esercizio cui si riferisce il finanziamento utilizzando i modelli allegati opportunamente integrati dal riepilogo analitico delle spese direte e delle spese indirette. 7.2 Controllo della gestione Il controllo della gestione delle iniziative di formazione e la verifica analitica del rendiconto presentato dall'Ente al termine dei corsi sono affidati al Consolato competente che ne attesta la validita'. I rendiconti finali debbono essere presentati dall'Ente al Consolato competente entro 90 giorni dal termine delle operazioni cui si riferisce il finanziamento ministeriale e in ogni caso entro il 31 maggio dell'anno successivo e da questi debbono essere trasmessi vistati all'Ambasciata, al Ministero degli Affari Esteri, DGEAS Uff. V e al Ministero del Lavoro e P.S. - U.V.O.F.P.L. - Div. V. Il MAE e il MLPS possono disporre, a richiesta del Consolato competente, o di loro iniziativa, le verifiche che riterranno opportune anche ai fini di un'esatta valutazione circa le realizzazioni delle iniziative intraprese. 7.3 Prove finali di esame e rilascio dell'attestato di qualifica I corsi di formazione professionale vanno conclusi necessariamente con apposite prove che consentano di verificare il livello di profitto conseguito dai partecipanti ai corsi. Il tipo di prove (colloquio, test, prova pratica ed altro) dovra' essere evidenziato nella proposta di finanziamento. Gli esiti delle prove medesime dovranno essere riferiti nel contesto della relazione finale da allegare al rendiconto di spesa. Nel momento della presentazione dei progetti formativi va fatto obbligo agli Enti di specificare quali corsi prevedano, nell'anno di riferimento, esami finali in virtu' del Decreto Interministeriale 11 luglio 1986 col quale, a suo tempo, questo Ministero, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, ha provveduto a definire attestati di qualifica professionale conseguiti all'estero dai lavoratori italiani. L'Ente formalizzera' al Consolato e al Ministero del Lavoro e P.S. la richiesta di esami finali, due mesi prima del termine del ciclo formativo. La Commissione d'esame, di cui al su citato Decreto Interministeriale 11 luglio 1986 dovra' essere integrata con un membro esperto della materia in oggetto della formazione, esterno rispetto al gruppo docenti. Roma, 17 febbraio 1997 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TREU