FORMAZIONE MIGRANTI RESIDENTI IN PAESI NON
                   APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA
             (Legge 21.12.78, n. 845, art. 18, lett. d)
              Modalita' e termini per la presentazione
                   dei progetti - annualita' 1997
                           avviso n. 1/97
1. PREMESSA
    Il presente avviso sostituisce la precedente circolare n.  82 del
1992,  pari  oggetto,  e definisce, alla luce dell'esperienza sin qui
acquisita  e  dell'evoluzione  delle  caratteristiche  del   processo
migratorio,  nuovi  criteri  e procedure relative all'istituzione, al
finanziamento,  alla  vigilanza  e  alla  gestione  delle   attivita'
formative indicate in oggetto.
    Il  Ministero  del  Lavoro  e della P.S. istituisce e finanzia le
iniziative  di  formazione  professionale  dei  lavoratori   italiani
all'estero  residenti  nei  Paesi  non appartenenti all'U.E. alla cui
vigilanza provvede il Ministero degli  Affari  Esteri  attraverso  le
rappresentanze consolari competenti per territorio.
    Tali  attivita'  sono  dirette  a  soggetti  che hanno completato
l'obbligo scolastico per  facilitarne  l'inserimento  nel  mondo  del
lavoro,  ovvero per permettere loro l'acquisizione o il miglioramento
della qualificazione professionale, anche  nella  prospettiva  di  un
eventuale rientro in Italia.
2. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
    2.1 Tipologia degli interventi.
    Sono  previste  iniziative  di formazione professionale rivolte a
giovani e adulti in relazione alle esigenze locali emergenti.
    Le azioni potranno essere mirate a:
    - a) realizzare corsi di qualificazione, di  aggiornamento  e  di
riqualificazione  per  lavoratori, in particolare in quei casi in cui
non siano disponibili o facilmente fruibili da parte  dei  lavoratori
italiani  iniziative  formative  nell'ambito  dei  locali  sistemi di
formazione professionale;
    - b) attuare iniziative formative di  supporto  e  sostegno  alla
microimprenditorialita', laddove le condizioni economiche e regionali
orientino  in  questo  senso  le  scelte  di  quote  significative di
lavoratori italiani e si rilevi l'esigenza  di  fornire  un  sostegno
formativo   ed  informativo  a  queste  opzioni  professionali  anche
rispetto alle regioni di origine;
    - c) fornire consulenza e orientamento professionale ai  giovani,
ai  lavoratori  nonche' alle famiglie di provenienza, ivi compresa la
messa a disposizione  di  banche  dati  contenenti  informazioni  sul
mercato  del  lavoro  dei Paesi ospitanti e delle regioni italiane di
provenienza;
    - d) produrre studi  e  ricerche  sulle  esigenze  formative  dei
lavoratori  migranti  e  delle loro famiglie, al fine di registrare i
cambiamenti  in  corso  e  mirare  adeguatamente  le   modalita'   di
intervento;
    -   e)   realizzare  corsi  di  formazione  e  aggiornamento  per
insegnanti e istruttori impegnati nelle attivita' formative;
    - f) attuare iniziative di formazione linguistica e professionale
di   natura  innovativa,  ivi  comprese  le  iniziative  di  stage  e
tirocinio.
    Possono  essere   finanziate   iniziative   non   necessariamente
articolate  secondo  una  struttura corsuale tradizionale, purche' ne
venga dimostrata la finalizzazione all'inserimento  nel  mercato  del
lavoro   locale   o   l'accesso   alle   opportunita'  di  formazione
professionale offerte dalle strutture locali.
    2.2 Enti Associazioni ed Organismi promotori e realizzatori delle
iniziative di formazione.
    Potranno presentare i progetti:
    - Enti di formazione
    - Organismi e strutture di orientamento
    -  Associazioni  culturali  operanti  in  favore  degli  italiani
all'estero.
    Gli  Enti  e  le  Associazioni che svolgono attivita' formative a
favore dei lavoratori italiani  all'estero,  per  essere  ammessi  al
finanziamento  da  parte  dello  Stato,  debbono possedere i seguenti
requisiti:
    a)  non perseguire scopi di lucro;
    b)  avere tra i propri fini la formazione professionale;
    c)  disporre di strutture e capacita' organizzative idonee.
    2.3  Durata dell'intervento e articolazione dei corsi.
    I progetti formativi debbono essere  rapportati  ad  anno  solare
anche in caso di interventi pluriennali.
    La  durata  delle  iniziative  previste  non deve indicativamente
superare i seguenti limiti nell'anno solare:
    200 ore per le attivita' di orientamento e preformazione
    700  ore  per  la  qualificazione,  la  riqualificazione   e   la
riconversione della professionalita'
    600  ore  per  la  formazione  per  il lavoro autonomo e la nuova
imprenditorialita'
    300  ore  per  le  iniziative   di   formazione   linguistica   e
professionale di natura innovativa
    300 ore per la formazione dei formatori e dei docenti
    100 ore per iniziative di stage e di tirocinio.
    Le  attivita'  di  formazione  professionale  finanziate dovranno
essere articolate in corsi di almeno 10 allievi  ciascuno  e  svolte,
per la parte di carattere generale, in lingua italiana. Esse, essendo
finalizzate  al  sostegno  occupazionale dei lavoratori italiani, non
possono essere  rivolte  a  lavoratori  di  altri  Paesi.  I  singoli
interventi   proposti   debbono   essere   preordinati  a  facilitare
l'inserimento dei  lavoratori  italiani  nel  mercato  del  lavoro  e
nell'organizzazione  aziendale  locale anche attraverso la conoscenza
della lingua e delle metodologie  e  tecniche  lavorative  del  Paese
ospitante.
3.  MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
    I  progetti  formativi  completi  dei  formulari,  debbono essere
presentati in duplice copia al Ministero del Lavoro e  della  P.S.  -
U.C.O.F.P.L.  -  Divisione V, una copia dovra' essere trasmessa anche
al MAE - DGEAS - Ufficio V ed al Consolato nella  cui  Circoscrizione
saranno  realizzati,  che  provvedera'  a trasmetterli all'Ambasciata
competente.
    I soggetti promotori in sede di presentazione dei progetti devono
attestare  la  disponibilita'  di  proprie  sedi nei Paesi esteri ove
intendono  realizzare  le  azioni  e  dichiarare  di   accettare   il
controllo,  da  parte  dell'Amministrazione  statale,  sulla gestione
delle attivita' formative e sull'utilizzo di tutti i  fondi  comunque
ottenuti per l'attuazione delle stesse.
    Per  ogni  singolo  progetto  dovra' essere presentata domanda di
finanziamento sulla base delle  indicazioni  contenute  nel  presente
avviso,  utilizzando  il formulario allegato. I progetti e le domande
di finanziamento firmate dal legale rappresentante  e  corredate  dal
formulario  su  supporto cartaceo devono pervenire entro le ore 13.00
del 11 aprile 1997 al Ministero del Lavoro e P.S.  -  U.C.O.F.P.L.  -
Divisione  V,  Vicolo  D'Aste  n.    12  - Roma, nonche' al Consolato
competente per territorio.
    Le  Rappresentanze  consolari  accerteranno   l'esattezza   delle
notizie e dei dati forniti dagli organismi proponenti, verificando la
coerenza  del progetto con le dinamiche del mercato del lavoro locali
e ne daranno comunicazione tramite le  Ambasciate  al  Ministero  del
Lavoro e P.S. entro 30 giorni dalla ricezione dei progetti.
4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
    L'ammissibilita'  dei  progetti  sara'  riscontrata nella fase di
valutazione preliminare dei singoli progetti presentati. Non  saranno
ammessi a valutazione i progetti:
    a)  pervenuti  successivamente  al termine indicato al precedente
punto 3;
    b) non corredati  della  domanda  di  finanziamento  firmata  dal
legale rappresentante;
    c) presentati non utilizzando l'apposito formulario allegato.
5.  PRIORITA'
    Costituiscono criteri di priorita':
    -   il   raccordo  con  le  organizzazioni  locali  ufficiali  di
formazione professionale e/o con le parti sociali;
    - il coofinanziamento delle Autorita' locali;
    - la coerenza  dei  programmi  didattici  con  quelli  localmente
seguiti;
    -  attestazione  da  parte  delle  Autorita' locali e/o di quelle
italiane, del conseguimento della qualifica professionale.
6.  ISTITUZIONE E FINANZIAMENTO
    6.1  Valutazione, selezione e finanziamento dei progetti.
    I progetti trasmessi al Ministero del Lavoro  e  della  P.S.    -
U.C.O.F.P.L.  saranno  valutati  entro  60  giorni dall'ultimo giorno
utile per la presentazione dei progetti. Un Comitato di  valutazione,
istituito   con  provvedimento  ministeriale,  valutera'  i  progetti
secondo i criteri di seguito elencati:
    - rispondenza alle priorita' indicate;
    - spendibilita' delle qualifiche professionali sul locale mercato
del lavoro;
    - livello di qualita' organizzativa e didattica  con  riferimento
in particolare:
       -  alla  progettazione  dell'iniziativa  e  alla  sua coerenza
interna
       - all'impianto metodologico  ed  alle  metodologie  didattiche
previste per la realizzazione dell'iniziativa
       - alle risorse professionali e tecniche da impegnare
       -   alla   presenza  di  dispositivi  di  autovalutazione  dei
progetti;
    - la congruita'  delle  risorse  che  si  prevede  di  impegnare,
rispetto ai risultati previsti;
    -  le  caratteristiche  del  soggetto  proponente,  in termini di
esperienza nel settore, di dotazione di infrastrutture  e  strutture,
di personale, di capacita' organizzativa, di apparecchiature idonee.
    I  finanziamenti  avverranno mediante l'erogazione dei contributi
nei limiti delle  disponibilita'  di  bilancio  secondo  l'ordine  di
graduatoria definito dal Comitato di valutazione.
    I   progetti   verranno   approvati  con  apposito  provvedimento
ministeriale che ne individua gli  aspetti  soggettivi  ed  oggettivi
essenziali.   Il  Ministero  del  Lavoro  e  della  P.S.  provvede  a
comunicare  tempestivamente  l'esito  della  selezione  al   soggetto
proponente   che   e'  tenuto  a  svolgere  direttamente  l'attivita'
formativa ed e' unico responsabile dell'impiego  dei  fondi  ricevuti
nonche'  del  rispetto  delle  finalita'  cui essi sono destinati, al
M.A.E., ed ai Consolati.  Con  successivo  decreto  interministeriale
verra'  formalizzata la concessione del relativo finanziamento che in
nessun caso potra' essere suscettibile di integrazioni.
    Non  potra'  riconoscersi  alcun  finanziamento   per   attivita'
formative poste in essere prima dell'approvazione ministeriale.
    6.2  COSTI AMMISSIBILI.
    Per  quanto concerne l'ammissibilita' dei costi si fa riferimento
alla Circolare del Ministero del Lavoro  e  della  P.S.  ÊNatura  dei
costi  ammissibili  per  le  attivita'  formative  coofinanziate  del
F.S.E.¾ n. 98 del 4.8.1995 cosi' come integrata  e  modificata  dalla
circolare  130  del  4.11.1995.  Pertanto sono tassativamente escluse
dalla  finanziabilita'  le  attivita'  che   danno   luogo   a   sub-
committenze,   salvo   che  per  apporti  specifici  e  specialistici
giustificati  dalla  programmazione   didattica   e   dall'intervento
formativo   che   devono   necessariamente   indicarsi   in  sede  di
presentazione progetto.
    Il costo medio orario per allievo per  le  azioni  formative  per
l'anno 1997 non potra' di norma superare L. 36.000.
    In relazione ai parametri medi dei costi della vita e dei servizi
dei  singoli  Stati ed in relazione alla eventuale particolare natura
della azione il Comitato di valutazione potra'  approvare  anche,  in
via del tutto eccezionale, progetti con costi superiori.
    Per gli Enti che, nell'ambito di un intero Paese, si avvalgono di
una  appropriata  struttura  per il coordinamento delle iniziative di
formazione svolte in piu' Circoscrizioni consolari, verra'  presa  in
considerazione  la  spesa relativa al funzionamento di tale struttura
purche':
    a)  le  attivita'  formative  vengono  svolte   in   almeno   tre
Circoscrizioni consolari,
    b) in ogni Circoscrizione consolare venga svolta, in favore degli
emigrati  italiani,  un  volume  di attivita' annuale non inferiore a
1.000 ore di formazione,
    c) in complesso si raggiungano almeno 6.000 ore di formazione.
    Tali spese potranno essere riconosciute nella misura massima  del
10%  del  contributo  ministeriale erogato per il finanziamento delle
attivita' effettivamente svolte nell'intero Paese.
    La  spesa  in  questione,  pur  tenuta  distinta,  va aggiunta al
preventivo   relativo    all'attivita'    corsuale    svolta    nella
Circoscrizione consolare dove ha sede la struttura di coordinamento e
in  nessun  caso  potra'  essere superiore alla spesa prevista per la
realizzazione delle attivita' ivi programmate.
    6.3  Erogazione del finanziamento.
    Il Ministero del Lavoro e della P.S.  provvedera',  di  volta  in
volta,  ad accreditare a favore del Console competente per territorio
le quote di finanziamento concesse ai vari Enti.
    Il finanziamento predetto verra' erogato come segue:
    - il 50%, quale prima anticipazione,  all'avvio  delle  attivita'
corsuali  che  dovra'  essere  comunicato  dal  soggetto attuatore al
Ministero del Lavoro e P.S. per il tramite del  Consolato  nella  cui
Circoscrizione si attua l'attivita' stessa,
    -  il  30%,  quale  seconda anticipazione, alla certificazione da
parte dell'Ente attuatore dell'avvenuta spesa di almeno il 50%  della
prima  anticipazione  e  al  completamento  del  50%  delle attivita'
previste. Tale  certificazione  dovra'  pervenire  al  Ministero  del
Lavoro  e  P.S. per il tramite del Consolato nella cui Circoscrizione
si attua l'attivita' corsuale,
    -  il  restante  20%   a   saldo,   dopo   l'approvazione   della
rendicontazione finale.
7.  GESTIONE E CONTROLLO
    7.1  Adempimenti degli Enti gestori
    Gli  Enti  gestori  di  iniziative  di  formazione  professionale
beneficiari di finanziamenti ministeriali sono  tenuti  a  seguire  i
seguenti adempimenti:
    a)   tenuta   del   registro  di  classe,  per  ogni  corso,  con
l'indicazione delle presenze  degli  allievi,  alle  ore  di  lezione
svolte dagli insegnanti e/o istruttore pratico e dell'argomento delle
lezioni svolte (da tenere sul luogo dove e' svolto il corso);
    b)  registrazione  contabile, di tutte le entrate e delle spese e
raccolta dei titoli originali di  spesa  (da  tenere  nella  sede  di
coordinamento dei corsi o nella sede centrale);
    c)  rendicontazione  delle  entrate e delle spese per l'esercizio
cui si riferisce il  finanziamento  utilizzando  i  modelli  allegati
opportunamente integrati dal riepilogo analitico delle spese direte e
delle spese indirette.
    7.2  Controllo della gestione
    Il  controllo  della gestione delle iniziative di formazione e la
verifica analitica del rendiconto presentato dall'Ente al termine dei
corsi sono  affidati  al  Consolato  competente  che  ne  attesta  la
validita'.
    I  rendiconti  finali  debbono  essere  presentati  dall'Ente  al
Consolato competente entro 90 giorni dal termine delle operazioni cui
si riferisce il finanziamento ministeriale e in ogni caso entro il 31
maggio dell'anno successivo e  da  questi  debbono  essere  trasmessi
vistati  all'Ambasciata, al Ministero degli Affari Esteri, DGEAS Uff.
V e al Ministero del Lavoro e P.S. - U.V.O.F.P.L. - Div. V.
    Il MAE e il MLPS possono  disporre,  a  richiesta  del  Consolato
competente,  o  di  loro  iniziativa,  le  verifiche  che  riterranno
opportune  anche  ai  fini  di   un'esatta   valutazione   circa   le
realizzazioni delle iniziative intraprese.
    7.3  Prove finali di esame e rilascio dell'attestato di qualifica
    I    corsi    di    formazione   professionale   vanno   conclusi
necessariamente con apposite prove che consentano  di  verificare  il
livello di profitto conseguito dai partecipanti ai corsi.
    Il tipo di prove (colloquio, test, prova pratica ed altro) dovra'
essere  evidenziato  nella proposta di finanziamento. Gli esiti delle
prove medesime dovranno essere riferiti nel contesto della  relazione
finale da allegare al rendiconto di spesa.
    Nel  momento  della presentazione dei progetti formativi va fatto
obbligo agli Enti di specificare quali corsi prevedano, nell'anno  di
riferimento,  esami finali in virtu' del Decreto Interministeriale 11
luglio 1986 col quale, a suo tempo, questo Ministero, di concerto con
il Ministero degli Affari Esteri, ha provveduto a definire  attestati
di  qualifica  professionale  conseguiti  all'estero  dai  lavoratori
italiani.
    L'Ente formalizzera' al Consolato e al  Ministero  del  Lavoro  e
P.S.  la  richiesta  di  esami finali, due mesi prima del termine del
ciclo formativo.
    La  Commissione  d'esame,   di   cui   al   su   citato   Decreto
Interministeriale  11  luglio  1986  dovra'  essere  integrata con un
membro esperto della materia in  oggetto  della  formazione,  esterno
rispetto al gruppo docenti.
    Roma, 17 febbraio 1997
                                       Il Ministro del lavoro
                                     e della previdenza sociale:
                                                TREU