IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista  la  legge  19  luglio  1994,  n.  451,  di  conversione  del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in
materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;
  Visto  l'art.  11  della  legge  n.  451  citata che prevede misure
promozionali in materia di ricerca e  innovazione  tecnologica  e  in
particolare   il   primo   comma   che   dispone   che   il  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   di
concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale
promuove iniziative di attivita' di ricerca  e  di  qualificazione  e
formazione  di  risorse umane orientate alle esigenze delle attivita'
produttive;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive  modificazioni
e integrazioni e in particolare l'art. 10;
  Visto  il  proprio  decreto  adottato  in  data 20 febbraio 1996 di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e,  in
particolare,  l'art.  5  che  rinvia  ad un successivo provvedimento,
sentito per quanto di competenza, il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale, per la definizione delle procedure relative alla
concessione dei contributi;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e le successive modificazioni
e integrazioni e, in particolare, l'art. 12;
  Acquisite le valutazioni della commissione  consultiva  di  esperti
nominata con proprio decreto in data 5 luglio 1995;
  Sentito  il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale che con
nota  n.  796/96  in  data  30  settembre   1996   si   e'   espresso
favorevolmente sul presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Entro  il  28  febbraio di ciascun anno i soggetti indicati dal
comma 3 dell' art. 11  della  legge  19  luglio  1994,  n.  451  sono
abilitati  a  presentare  a  mezzo  plico  raccomandato  al Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e   tecnologica   -
Dipartimento  per  la  ricerca  scientifica e tecnologica, i progetti
ammissibili ai  finanziamenti  previsti  dal  comma  2  dello  stesso
articolo  e  individuati  dall'art.  2,  lettere a) e b), del decreto
ministeriale 20 febbraio 1996  citato  nelle  premesse,  da  redigere
sulla base degli schemi allegati.
  In  sede  di  prima applicazione del presente decreto il termine di
presentazione  dei  progetti  e'  differito  al  sessantesimo  giorno
successivo  alla  data  di  pubblicazione dello stesso nella Gazzetta
Ufficiale.
  2.  Il  Dipartimento  da'  comunicazione  dell'avvio   della   fase
istruttoria  ai  soggetti  interessati, secondo le modalita' previste
dalla legge n. 241 del 1990, citata.
  3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al precedente  comma  1
la  commissione  di cui all'art. 2 del richiamato decreto 20 febbraio
1996 effettua la preselezione dei progetti pervenuti, accertandone  i
requisiti  di ammissibilita', nonche' la coerenza degli stessi con le
finalita' della legge.
  La  predetta  commissione  redige  per ciascun progetto un'apposita
relazione di proposta di ammissibilita' o di diniego alla  successiva
fase istruttoria.
  Dei  risultati della preselezione e' data motivata comunicazione ai
soggetti interessati.
  4.  Il  Dipartimento  cura  l'istruttoria   tecnico-economica   dei
progetti  selezionati  avvalendosi  di esperti tecnico-scientifici ed
economici designati dal comitato di cui all'art. 7 della legge n.  46
citata e scelti tra quelli dell'albo previsto dalla deliberazione del
comitato   interministeriale  per  il  coordinamento  della  politica
industriale del 28 dicembre 1993.
  5.  L'istruttoria  deve  accertare   per   ciascun   progetto,   in
considerazione   della   specificita'   dello  stesso,  il  grado  di
rispondenza ad uno o piu' dei seguenti elementi di valutazione:
    a) organicita' dei progetti nell'ambito di intese  e  accordi  di
programma;
    b)  contributo  al riorientamento e al recupero di competitivita'
di strutture di ricerca industriale, anche se coinvolte  in  processi
di ristrutturazione e di riorganizzazione;
    c)  recupero  dei ricercatori e dei tecnici dei centri di ricerca
in crisi con  particolare  considerazione  dell'eventuale  riutilizzo
delle medesime strutture;
    d)  prospettive  di  incremento  occupazionale  di  ricercatori e
tecnici con particolare riferimento al predetto personale espulso dai
processi produttivi;
    e) grado di innovazione dei progetti, anche con riferimento  alle
problematiche  di  impatto ambientale, di riciclaggio dei materiali e
di recupero energetico;
    f) benefici e supporti ai processi di sviluppo  delle  piccole  e
medie   imprese   e  al  miglioramento  dei  rapporti  tra  attivita'
produttive e attivita' di ricerca;
    g)  livello  qualitativo  e  patrimonio  tecnico-scientifico  dei
soggetti coinvolti nell'intervento.
  Per  i  progetti  di  cui  alla  lettera a) dell'art. 2 del decreto
ministeriale 20 febbraio 1996 e' altresi' valutata la  validita'  dei
programmi organici di intervento.
  Sono  considerati  altresi' prioritariamente i progetti di cui alla
lettera  b)  dell'art.  2  dello   stesso   decreto   individuati   o
individuabili in uno specifico programma organico di intervento.
  6.  Il  Dipartimento  nel corso dell'attivita' istruttoria puo', di
volta in volta, effettuare audizioni dei soggetti  proponenti  e,  se
diversi,  dei  titolari  dei  programmi  organici  di  intervento per
acquisire elementi integrativi di informazione.
  7. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n.
46, citata e successive modificazioni e  integrazioni,  acquisite  le
conclusioni   istruttorie,   esprime   la   propria   proposta  sulla
ammissibilita' dei progetti al finanziamento indicando, altresi',  le
misure  dell'incentivo  sulla  base dei criteri vigenti in materia di
contratti ex art. 10 della predetta  legge  n.  46.  Il  comitato  si
pronuncia altresi' sull'ammissibilita' dell'affidamento dei contratti
agli  stessi  soggetti  proponenti  ai sensi del comma 3 dell'art. 11
della legge n. 451, citata.
  8.  Il  Ministro  approva il progetto con proprio decreto, di norma
entro novanta giorni dal termine finale della selezione dei  progetti
da parte della commissione di cui al precedente comma 3.
  9.  I contratti di ricerca e/o di formazione e riqualificazione e i
relativi capitolati tecnici  sono  predisposti  dal  Dipartimento  in
conformita'   agli   schemi-tipo   pubblicati  rispettivamente  nella
Gazzetta Ufficiale n. 215 del 6 agosto 1983 e n. 355 del 28  dicembre
1984 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.
  10.  Il  direttore  del  Dipartimento  con  proprio decreto procede
all'affidamento  del  contratto   al   soggetto   esecutore,   ovvero
all'adozione di un provvedimento motivato di non affidamento, ove non
ricorrano  o  siano  venuti  meno  i  requisiti per l'affidamento del
contratto stesso.
  11. L'istituto gestore del fondo speciale per la ricerca applicata,
svolti gli accertamenti tecnico-giuridici e assolti  gli  adempimenti
previsti  dal  decreto  di  cui  al  precedente  comma e dal relativo
capitolato  tecnico,  provvede  alla  stipula  del  contratto   entro
sessanta  giorni  dalla  data  del  decreto  di  affidamento, dandone
comunicazione  al  Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica e tecnologica.