IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali; Visto l'art. 11 della legge n. 451 citata che prevede misure promozionali in materia di ricerca e innovazione tecnologica e in particolare il primo comma che dispone che il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove iniziative di attivita' di ricerca e di qualificazione e formazione di risorse umane orientate alle esigenze delle attivita' produttive; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni e in particolare l'art. 10; Visto il proprio decreto adottato in data 20 febbraio 1996 di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e, in particolare, l'art. 5 che rinvia ad un successivo provvedimento, sentito per quanto di competenza, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per la definizione delle procedure relative alla concessione dei contributi; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e le successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 12; Acquisite le valutazioni della commissione consultiva di esperti nominata con proprio decreto in data 5 luglio 1995; Sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale che con nota n. 796/96 in data 30 settembre 1996 si e' espresso favorevolmente sul presente decreto; Decreta: Art. 1. 1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno i soggetti indicati dal comma 3 dell' art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451 sono abilitati a presentare a mezzo plico raccomandato al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per la ricerca scientifica e tecnologica, i progetti ammissibili ai finanziamenti previsti dal comma 2 dello stesso articolo e individuati dall'art. 2, lettere a) e b), del decreto ministeriale 20 febbraio 1996 citato nelle premesse, da redigere sulla base degli schemi allegati. In sede di prima applicazione del presente decreto il termine di presentazione dei progetti e' differito al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. 2. Il Dipartimento da' comunicazione dell'avvio della fase istruttoria ai soggetti interessati, secondo le modalita' previste dalla legge n. 241 del 1990, citata. 3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al precedente comma 1 la commissione di cui all'art. 2 del richiamato decreto 20 febbraio 1996 effettua la preselezione dei progetti pervenuti, accertandone i requisiti di ammissibilita', nonche' la coerenza degli stessi con le finalita' della legge. La predetta commissione redige per ciascun progetto un'apposita relazione di proposta di ammissibilita' o di diniego alla successiva fase istruttoria. Dei risultati della preselezione e' data motivata comunicazione ai soggetti interessati. 4. Il Dipartimento cura l'istruttoria tecnico-economica dei progetti selezionati avvalendosi di esperti tecnico-scientifici ed economici designati dal comitato di cui all'art. 7 della legge n. 46 citata e scelti tra quelli dell'albo previsto dalla deliberazione del comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale del 28 dicembre 1993. 5. L'istruttoria deve accertare per ciascun progetto, in considerazione della specificita' dello stesso, il grado di rispondenza ad uno o piu' dei seguenti elementi di valutazione: a) organicita' dei progetti nell'ambito di intese e accordi di programma; b) contributo al riorientamento e al recupero di competitivita' di strutture di ricerca industriale, anche se coinvolte in processi di ristrutturazione e di riorganizzazione; c) recupero dei ricercatori e dei tecnici dei centri di ricerca in crisi con particolare considerazione dell'eventuale riutilizzo delle medesime strutture; d) prospettive di incremento occupazionale di ricercatori e tecnici con particolare riferimento al predetto personale espulso dai processi produttivi; e) grado di innovazione dei progetti, anche con riferimento alle problematiche di impatto ambientale, di riciclaggio dei materiali e di recupero energetico; f) benefici e supporti ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese e al miglioramento dei rapporti tra attivita' produttive e attivita' di ricerca; g) livello qualitativo e patrimonio tecnico-scientifico dei soggetti coinvolti nell'intervento. Per i progetti di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 febbraio 1996 e' altresi' valutata la validita' dei programmi organici di intervento. Sono considerati altresi' prioritariamente i progetti di cui alla lettera b) dell'art. 2 dello stesso decreto individuati o individuabili in uno specifico programma organico di intervento. 6. Il Dipartimento nel corso dell'attivita' istruttoria puo', di volta in volta, effettuare audizioni dei soggetti proponenti e, se diversi, dei titolari dei programmi organici di intervento per acquisire elementi integrativi di informazione. 7. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46, citata e successive modificazioni e integrazioni, acquisite le conclusioni istruttorie, esprime la propria proposta sulla ammissibilita' dei progetti al finanziamento indicando, altresi', le misure dell'incentivo sulla base dei criteri vigenti in materia di contratti ex art. 10 della predetta legge n. 46. Il comitato si pronuncia altresi' sull'ammissibilita' dell'affidamento dei contratti agli stessi soggetti proponenti ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge n. 451, citata. 8. Il Ministro approva il progetto con proprio decreto, di norma entro novanta giorni dal termine finale della selezione dei progetti da parte della commissione di cui al precedente comma 3. 9. I contratti di ricerca e/o di formazione e riqualificazione e i relativi capitolati tecnici sono predisposti dal Dipartimento in conformita' agli schemi-tipo pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 6 agosto 1983 e n. 355 del 28 dicembre 1984 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni. 10. Il direttore del Dipartimento con proprio decreto procede all'affidamento del contratto al soggetto esecutore, ovvero all'adozione di un provvedimento motivato di non affidamento, ove non ricorrano o siano venuti meno i requisiti per l'affidamento del contratto stesso. 11. L'istituto gestore del fondo speciale per la ricerca applicata, svolti gli accertamenti tecnico-giuridici e assolti gli adempimenti previsti dal decreto di cui al precedente comma e dal relativo capitolato tecnico, provvede alla stipula del contratto entro sessanta giorni dalla data del decreto di affidamento, dandone comunicazione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.