IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  propria  deliberazione  dell'8  agosto   1995,   recante
disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e
la normativa in essa richiamata;
  Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dalla
giunta  regionale  della  regione  Molise con delibera n. 5084 del 18
dicembre 1995;
  Considerato che il suddetto programma di completamento non  prevede
una  diversa distribuzione delle risorse finanziarie, originariamente
attribuite ai singoli progetti, e che la  regione  ha  esplicitamente
dichiarato  che  portera' a compimento tutte le iniziative finanziate
entro il termine di ventiquattro mesi  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione;
  Ritenuto  prioritario  per il completamento dei programmi affidarne
la  gestione  alla  diretta   responsabilita'   della   regione   che
provvedera'  ad  adottare tutti i provvedimenti necessari a superare,
nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo;
  Ritenuto opportuno assicurare flessibilita' al programma presentato
attraverso la facolta', concessa alla regione, di  operare  eventuali
ulteriori  compensazioni  finanziarie  fra  progetti  entro un limite
massimo del 20%, rimanendo  esclusa  la  possibilita'  di  richiedere
ulteriori modifiche;
  Vista   la   relazione   del   Nucleo  ispettivo  per  la  verifica
dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta
ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/6/19 del 2 febbraio 1996;
  Su proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  E'  autorizzata la realizzazione del programma di completamento
dei progetti FIO  presentato  dalla  regione  Molise,  richiamato  in
premessa.
  2.   I   progetti   da   completare,  ivi  compresi  quelli  i  cui
finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purche' inclusi nel
programma, dovranno essere portati a compimento  perentoriamente  nei
ventiquattro   mesi  successivi  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione. A tal fine la  Cassa
depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  ad erogare anche le eventuali
anticipazioni  ancora  non  attivate,  su  richiesta  della   regione
attestante  l'avvenuto  espletamento  delle  procedure previste dalle
direttive CIPE in materia.
  3. La regione curera', sotto la propria responsabilita', tutti  gli
adempimenti  -  tecnici  e  procedurali - necessari per assicurare la
realizzazione  dei  progetti  inseriti  nel  programma  adottando   i
provvedimenti  idonei  a  consentirne  la  regolare  attuazione  ed a
superare,  nei  tempi  previsti,  ogni  ostacolo  realizzativo.  Sono
autorizzabili  dalla stessa regione, nel limite del 20%, le ulteriori
compensazioni finanziarie  tra  progetti  che  si  dovessero  rendere
necessarie,  dandone  immediata  comunicazione  alla Cassa depositi e
prestiti e al nucleo ispettivo per la  verifica  dell'attuazione  dei
programmi degli investimenti pubblici.
  4.  Lo  stesso  Nucleo  ispettivo  riferira' semestralmente al CIPE
sull'avanzamento finanziario dell'intero programma.
   Roma, 18 dicembre 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
 Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 64