IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1995, recante disposizioni per l'accelerazione del completamento dei progetti FIO e la normativa in essa richiamata; Visto il programma di completamento dei progetti FIO adottato dalla giunta regionale della Sardegna con delibere n. 63/42 del 29 dicembre 1995 e n. 54/49 del 29 novembre 1996; Considerato che la regione ha esplicitamente dichiarato che i progetti FIO 83 n. 35 e n. 38; FIO 84 n. 70, FIO 85 n. 101; FIO 86 n. 217, n. 286, n. 288; FIO 89 n. 121 e n. 122, inclusi nel programma di completamento, saranno completati entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione; Considerato che la regione Sardegna ha previsto che le economie realizzate siano impiegate nell'ambito degli stessi progetti per opere complementari o migliorative; Ritenuto prioritario per il completamento dei programmi affidarne la gestione alla diretta responsabilita' della regione che provvedera' ad adottare tutti i provvedimenti necessari a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo; Ritenuto opportuno assicurare flessibilita' al programma presentato attraverso la facolta', concessa alla regione, di operare eventuali ulteriori compensazioni finanziarie fra progetti entro un limite massimo del 20%, rimanendo esclusa la possibilita' di richiedere ulteriori modifiche; Vista la relazione del Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici predisposta ai sensi della direttiva ministeriale n. 1/619 del 2 febbraio 1996; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. E' autorizzata la realizzazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dalla regione Sardegna richiamato in premessa. 2. I progetti da completare, ivi compresi quelli i cui finanziamenti alla data odierna risultino sospesi purche' inclusi nel programma dovranno essere portati a compimento perentoriamente nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione. A tal fine la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad erogare anche le eventuali anticipazioni ancora non attivate, su richiesta della regione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle direttive CIPE in materia. 3. La regione curera', sotto la propria responsabilita', tutti gli adempimenti - tecnici e procedurali - necessari per assicurare la realizzazione dei progetti inseriti nel programma adottando i provvedimenti idonei a consentirne la regolare attuazione ed a superare, nei tempi previsti, ogni ostacolo realizzativo. Sono autorizzabili dalla stessa regione, nel limite del 20%, le ulteriori compensazioni finanziarie tra progetti che si dovessero rendere necessarie, dandone immediata comunicazione alla Cassa depositi e prestiti e al nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici. 4. Lo stesso Nucleo ispettivo riferira' semestralmente al CIPE sull'avanzamento finanziario dell'intero programma. Roma, 18 dicembre 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 59