IL DIRIGENTE GENERALE
                 DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
  Vista  la  domanda  in data 25 gennaio 1996 con la quale il sindaco
del comune di Monteferrante (Chieti), ha  chiesto  il  riconoscimento
della  qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del
decreto  legislativo  25  gennaio  1972,  n.   105,   dell'acqua   da
denominarsi  "Monteferrante",  che  sgorga  dalla  sorgente Fonte San
Giovanni  ubicata  nella  concessione  mineraria  in  localita'   San
Giovanni    del    comune   di   Monteferrante   (Chieti)   ai   fini
dell'imbottigliamento e della vendita;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;
  Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/92;
  Visto il parere della terza  sezione  del  Consiglio  superiore  di
sanita' nella seduta del 22 gennaio 1997;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi
dell'art.  1  del  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  105,
dell'acqua    minerale   naturale   Monteferrante   del   comune   di
Monteferrante (Chieti).