IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Vista la domanda in data 25 gennaio 1996 con la quale il sindaco del comune di Monteferrante (Chieti), ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1972, n. 105, dell'acqua da denominarsi "Monteferrante", che sgorga dalla sorgente Fonte San Giovanni ubicata nella concessione mineraria in localita' San Giovanni del comune di Monteferrante (Chieti) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993; Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/92; Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 22 gennaio 1997; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale naturale Monteferrante del comune di Monteferrante (Chieti).