Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la  domanda  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
"Donnici",  ha  espresso  parere  favorevole  al   suo   accoglimento
proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale,
la proposta del disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica ed al disciplinare di  produzione  dovranno  essere  inviate
dagli  interessati  al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini  -  entro  sessanta  giorni   dalla   data   della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Proposta  di  modifica  del  disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata "Donnici":
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Donnici" e' riservata  ai
vini  bianchi  rosati  e  rossi  che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
   Tali vini sono i seguenti:
    "Donnici" rosso (anche nelle tipologie riserva e novello);
    "Donnici" rosato;
    "Donnici" bianco.