IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068,
cosi'  come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1987, n. 556;
  Visto  l'art.  7,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;
  Visti  gli  articoli 20, comma 11, 22, comma 3 e 23, comma 5, della
legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto  il  proprio  decreto  24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del  2  marzo  1994,  come modificato ed
integrato  dai  propri  decreti  10  maggio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  112  del  16  maggio  1994,  4  luglio 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del  12  luglio  1994,  22
marzo  1995,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo
1995, 31 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del  4
aprile  1995,  e 3 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'8 novembre 1995;
  Ravvisata l'esigenza di integrare  le  disposizioni  contenute  nel
suddetto  decreto,  al  fine  di  promuovere  la  concorrenzialita' e
l'efficienza complessiva del mercato dei contratti uniformi a termine
sui titoli di Stato;
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il comma 3 dell'art. 11 del citato decreto  24  febbraio  1994,  e'
sostituito dal seguente:
  "3. Successivamente all'iscrizione, gli operatori principali devono
svolgere  scambi  significativi  per  conto  proprio, secondo criteri
determinati e resi noti  dal  Ministero  del  tesoro  e  dalla  Banca
d'Italia,  sulla  categoria  di  contratti  uniformi a termine per la
quale si sono assunti l'impegno di cui al comma 1".
  Dopo il comma 3 dell'art. 11 e' aggiunto il seguente comma 3-bis:
  "3-bis. La Banca d'Italia verifica la permanenza dei  requisiti  di
cui  al  comma  2,  lettera  a), e al comma 3. In caso di perdita del
requisito di cui al comma 2, lettera a), il  patrimonio  deve  essere
ricostituito  entro  il  termine di 3 mesi. La mancata ricostituzione
del patrimonio entro il termine previsto, ovvero il mancato  rispetto
della  condizione di cui al comma 3, determinano la cancellazione dal
registro degli operatori principali. La verifica del requisito di cui
al comma 3 viene effettuata nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno
e si riferisce all'attivita' svolta nel semestre precedente".