IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, cosi' come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556; Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138; Visti gli articoli 20, comma 11, 22, comma 3 e 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, come modificato ed integrato dai propri decreti 10 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1994, 4 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1994, 22 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995, 31 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1995, e 3 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 1995; Ravvisata l'esigenza di integrare le disposizioni contenute nel suddetto decreto, al fine di promuovere la concorrenzialita' e l'efficienza complessiva del mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Decreta: Art. 1. Il comma 3 dell'art. 11 del citato decreto 24 febbraio 1994, e' sostituito dal seguente: "3. Successivamente all'iscrizione, gli operatori principali devono svolgere scambi significativi per conto proprio, secondo criteri determinati e resi noti dal Ministero del tesoro e dalla Banca d'Italia, sulla categoria di contratti uniformi a termine per la quale si sono assunti l'impegno di cui al comma 1". Dopo il comma 3 dell'art. 11 e' aggiunto il seguente comma 3-bis: "3-bis. La Banca d'Italia verifica la permanenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3. In caso di perdita del requisito di cui al comma 2, lettera a), il patrimonio deve essere ricostituito entro il termine di 3 mesi. La mancata ricostituzione del patrimonio entro il termine previsto, ovvero il mancato rispetto della condizione di cui al comma 3, determinano la cancellazione dal registro degli operatori principali. La verifica del requisito di cui al comma 3 viene effettuata nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno e si riferisce all'attivita' svolta nel semestre precedente".