Ai prefetti della Repubblica
                                  Al commissario di  Governo  per  la
                                  provincia di Trento
                                  Al  commissario  di  Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'A.N.U.S.C.A.
                                  Al Gabinetto del Ministro
  Con precedente circolare MIACEL n. 8 del  29  maggio  1995,  questo
Ministero  ha  diramato precise disposizioni sulla puntuale ed esatta
gestione dell'anagrafe da  parte  dei  signori  sindaci,  nella  loro
qualita'  di  ufficiali  di  Governo,  richiamando l'attenzione degli
stessi  sulle  conseguenze,  non  solo  di  ordine  penale  ma  anche
amministrative, cui puo' dare luogo, la creazione di impedimenti, non
previsti da norme legislative, all'iscrizione in anagrafe.
  In  particolare  veniva sottolineato che l'iscrizione nell'anagrafe
della popolazione residente dei cittadini italiani, non e' sottoposta
ad alcuna condizione, come si evince chiaramente non solo dalla legge
24 dicembre 1954, n. 1228, e dal successivo  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30 maggio 1989, n. 223, ma altresi' dalla costante
giurisprudenza della Corte di cassazione.
  Unico requisito, e' la corrispondenza che deve intercorrere tra  la
situazione di fatto e quanto dichiarato dall'interessato.
  Tuttavia,  si  e'  gia'  verificato  e  continua a verificarsi, che
alcune amministrazioni comunali, proseguono a respingere richieste di
iscrizione in anagrafe a cittadini che abbiano precedenti penali.
  Nel premettere che in ogni caso, provvedimenti  del  genere  devono
essere  formalizzati  ed,  ai  sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  adeguatamente   motivati,   onde   permettere   agli
interessati   una   eventuale  impugnativa,  si  evidenzia  che  tale
comportamento viene a concretizzare l'irrogazione di una sanzione non
prevista da alcuna normativa, ed e' in contrasto con il principio  di
uguaglianza  sancito  dall'art.  3  della Carta costituzione e con il
successivo art. 16 che prevede la liberta' di movimento e, quindi, di
stabilimento su tutto il territorio nazionale.
  Cio' premesso, atteso il ripetersi di  tali  inammissibili  episodi
cui  si  aggiunge,  da  ultimo,  il  rifiuto ad esaminare pratiche di
iscrizione anagrafica a cittadini non abbienti, si invitano le SS.LL.
ad effettuare la piu'  accurata  sorveglianza  sulla  gestione  delle
anagrafi  da  parte  dei signori sindaci, procedendo, se del caso, ad
adottare tutti quei  provvedimenti  a  tutela  della  dignita'  della
persona, non esclusa la segnalazione all'autorita' giudiziaria.
  Si resta in attesa di assicurazione.
                                              Il Ministro: NAPOLITANO