Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n.
164:
    preso atto che allo stato attuale  sono  state  presentate  nelle
forme  di  rito  due domande intese ad ottenere, la prima la modifica
del disciplinare di produzione dei vini a  denominazione  di  origine
controllata   "Collio   Goriziano"   o   "Collio"   in   alcune   sue
determinazioni e  la  seconda  la  modifica  della  denominazione  di
origine medesima ed altre modifiche al disciplinare di produzione;
    esaminata  la prima domanda, ha espresso parere favorevole al suo
accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto
dirigenziale,  il  disciplinare  di  produzione  nel  testo  di   cui
appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per  la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente parere nella Gazzetta Ufficiale.
   Il sopra citato Comitato si e' riservato di esaminare la  restante
domanda  ai  fini  di una successiva unificazione dei procedimenti in
corso.
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     Proposta di modifica al disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio"
                               Art. 1.
   La denominazione  di  origine  controllata  "Collio  Goriziano"  o
"Collio"  e'  riservata  ai  fini  bianchi  e  rossi  rispondenti  ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.