Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164: preso atto che allo stato attuale sono state presentate nelle forme di rito due domande intese ad ottenere, la prima la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" in alcune sue determinazioni e la seconda la modifica della denominazione di origine medesima ed altre modifiche al disciplinare di produzione; esaminata la prima domanda, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente parere nella Gazzetta Ufficiale. Il sopra citato Comitato si e' riservato di esaminare la restante domanda ai fini di una successiva unificazione dei procedimenti in corso. ------------ Proposta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" e' riservata ai fini bianchi e rossi rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.