IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, della medesima legge n. 104/1995 che demanda al CIPE il riparto del fondo ex art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 sulla base degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonche' delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse; Vista la propria deliberazione del 27 aprile 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1995, recante direttive per la concessione di agevolazioni industriali a favore delle nuove iniziative ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 488/92; Visto, in particolare, il punto 5, lettera a) della summenzionata deliberazione, che prevede che il CIPE, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, ripartisca annualmente su base regionale l'importo disponibile per le agevolazioni quale derivante dagli stanziamenti dello Stato e dalle risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea; Vista la propria deliberazione del 9 ottobre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1996, sul riparto delle risorse disponibili per l'anno 1996 ai fini della concessione delle agevolazioni industriali ex lege n. 488/1992; Sentite le regioni interessate al riparto previsto dal punto 5, lettera a) della deliberazione del 27 aprile 1995 sopra richiamata; Ritenuto, anche sulla base delle osservazioni avanzate dalle regioni medesime, di effettuare il riparto delle risorse per le agevolazioni industriali di cui alla legge n. 488/1z992, che saranno rese disponibili dalla legge finanziaria per il 1997, sulla base del criterio della quota di popolazione residente in aree depresse, corretta con l'indice di disoccupazione rilevato a livello provinciale; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: L'importo delle risorse finanziarie recate dalla legge finanziaria per il 1997 per le agevolazioni industriali di cui alla legge n. 488/1992, da concedere sulle domande presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 dicembre 1996, sara' utilizzato dallo stesso Ministero al fine delle graduatorie regionali, in base al criterio della quota di popolazione residente in aree depresse con la correzione dell'indice di disoccupazione, secondo l'allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione. Roma, 18 dicembre 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 25 febbraio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 77