IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile  1987, n. 183 concernente il coordinamento
delle  politiche comunitarie  riguardanti l'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee e  l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti  normativi comunitari  e, in  particolare, gli  articoli 2  e 3,
relativi  ai  compiti del  CIPE  in  ordine all'armonizzazione  della
politica economica  nazionale con  le politiche  comunitarie, nonche'
l'art.  5 che  ha istituito  il Fondo  di rotazione  per l'attuazione
delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista  la  legge   n.  845  del  21  dicembre   1978  e  successive
modificazioni, che all'art.  25 prevede l'istituzione di  un Fondo di
rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;
  Visti gli  articoli 74 e  75 della legge  19 febbraio 1992,  n. 142
(legge comunitaria per il 1991);
  Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione;
  Vista la legge 6 febbraio 1996,  n. 52 (legge comunitaria 1994), ed
in particolare l'art. 56;
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro del 27 dicembre 1996, con
il quale,  in attuazione  del predetto art.  56, e'  stato modificato
l'art. 9 del citato decreto n. 568/88;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Visto l'art.  1, comma  72 della  legge 28  dicembre 1995,  n. 549,
recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto  il  decreto del  Ministro  del  tesoro  di concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 1996, di
attuazione  delle misure  di cui  alla richiamata  legge 28  dicembre
1995, n. 549;
  Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di
razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052/88  come modificato  dal  regolamento n.  2081/93 relativo  alle
missioni dei Fondi a finalita'  strutturali, alla loro efficacia e al
coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per
gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
4253/88  come  modificato  dal  regolamento n.  2082/93  relativo  al
coordinamento tra  gli interventi dei  vari fondi strutturali,  da un
lato, e  tra tali interventi  e quelli per  la Banca europea  per gli
investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento(CEE) del  Consiglio delle comunita' europee n.
4255/88 come modificato dal regolamento  n. 2084/93 relativo al Fondo
sociale europeo;
  Visti i Quadri comunitari di sostegno approvati dall'Unione europea
relativi agli obiettivi 1 e 3 di cui al regolamento CEE n. 2052/88;
  Visti  i  Programmi operativi  multiregionali  n.  970033/I-1 e  n.
970034/I-3 a  titolarita' del  Ministero del lavoro  "Parco progetti:
una  rete  per  lo  sviluppo  locale",  approvati  dalla  commissione
dell'Unione europea, rispettivamente con  decisione C(97) 1992 del 30
luglio  1997  e  C(97)  1981  del  29  luglio  1997,  contenenti  gli
interventi  di Fondo  sociale europeo  per gli  anni 1997  e 1998,  a
titolo degli obiettivi 1 e 3 di cui al regolamento CEE n. 2052/88;
  Considerata  la necessita'  di  assicurare  il finanziamento  della
quota nazionale dei predetti programmi  operativi per gli anni 1997 e
1998;
  Considerata, inoltre, la grave calamita' naturale che ha colpito le
regioni  Marche ed  Umbria, per  le  quali e'  necessario assumere  a
carico del Fondo di rotazione l'intera quota nazionale pubblica;
  Rilevato  che  a fronte  delle  risorse  rese disponibili  in  tale
contesto  dalla  commissione  Europea ammontanti  complessivamente  a
59,666 Mecu, a valere sul Fondo  sociale europeo, per gli anni 1997 e
1998,  occorre   provvedere  ad  assicurare  le   necessarie  risorse
nazionali valutate in lire 75,967 miliardi;
  Considerato  di  dover  far  ricorso  alle  risorse  del  Fondo  di
rotazione di  cui alla  legge n. 183/1987  per il  cofinanziamento di
parte  nazionale  pubblica  nella  misura di  lire  61,419  miliardi,
comprensivo della quota relativa alle regioni Marche ed Umbria;
  Considerata l'esigenza di fissare, in termini di cassa, la predetta
contribuzione  a carico  del  Fondo di  rotazione  in distinte  quote
annuali riferite agli anni 1997 e 1998;
  Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n.
5267 del 28 novembre 1997;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  Comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Le  risorse finanziarie  per il cofinanziamento  nazionale delle
azioni  del Fondo  sociale europeo,  pari a  complessive lire  75,967
miliardi,   relative   ai   Programmi  operativi   multiregionali   a
titolarita' del Ministero del lavoro "Parco progetti: una rete per lo
sviluppo  locale", degli  obiettivi  1 e  3,  quali risultanti  dalla
allegata tabella, sono assicurate, per gli anni 1997 e 1998, quanto a
lire 61,419 miliardi  dalle disponibilita' del Fondo  di rotazione di
cui  all'art. 5  della  legge n.  183/1987  (comprensive della  quota
relativa  alle  regioni Marche  e  Umbria)  e  quanto a  lire  14,548
miliardi dai bilanci regionali.
  2.  Ai fini  dell'attuazione  delle azioni,  il  predetto Fondo  di
rotazione provvede,  in conformita'  alle vigenti  disposizioni, alle
erogazioni  di competenza,  sulla  base di  apposite richieste  fatte
pervenire  al  Fondo  medesimo  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale. La  richiesta relativa  al primo  anticipo viene
avanzata dallo  stesso Ministero a seguito  della pubblicazione della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  3.  Il  Fondo di  rotazione  e'  autorizzato  ad erogare  le  quote
nazionali annuali stabilite dalla  presente delibera anche negli anni
successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.
  4. I  titolari dei  programmi verificano  che gli  operatori, nella
elaborazione  dei  progetti  formativi, inseriscano  fra  i  relativi
costi,  anche quelli  gravanti  sulla finanza  pubblica  a titolo  di
indennita' per cassa integrazione,  mobilita', sgravi contributivi ed
istituti similari, il  cui ammontare viene posto  in detrazione delle
quote a carico  del Fondo di rotazione e dei  bilanci regionali, come
determinate al  precedente comma  1. Le  risultanze di  tale verifica
sono comunicate  a cura dei  titolari dei programmi al  Ministero del
lavoro e previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, ai fini della
sottoposizione  al CIPE  di  apposita delibera  di rimodulazione  del
cofinanziamento nazionale pubblico.
  5. Il  Ministero del  lavoro e previdenza  sociale adotta  tutte le
iniziative  ed  i provvedimenti  necessari  per  utilizzare entro  le
scadenze  previste i  finanziamenti comunitari  e nazionali  relativi
agli interventi in questione.
  6.  I  dati  relativi  alla  attuazione  degli  interventi  vengono
trasmessi   a   cura   dell'amministrazione  titolare,   al   Sistema
informativo  della   Ragioneria  generale  dello  Stato   secondo  le
modalita' vigenti.
   Roma, 3 dicembre 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1998
Registro  n. 1  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 246