IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo; Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991); Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, e' stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/88; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Visto l'art. 1, comma 72 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 1996, di attuazione delle misure di cui alla richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549; Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88 come modificato dal regolamento n. 2081/93 relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/88 come modificato dal regolamento n. 2082/93 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli per la Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento(CEE) del Consiglio delle comunita' europee n. 4255/88 come modificato dal regolamento n. 2084/93 relativo al Fondo sociale europeo; Visti i Quadri comunitari di sostegno approvati dall'Unione europea relativi agli obiettivi 1 e 3 di cui al regolamento CEE n. 2052/88; Visti i Programmi operativi multiregionali n. 970033/I-1 e n. 970034/I-3 a titolarita' del Ministero del lavoro "Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale", approvati dalla commissione dell'Unione europea, rispettivamente con decisione C(97) 1992 del 30 luglio 1997 e C(97) 1981 del 29 luglio 1997, contenenti gli interventi di Fondo sociale europeo per gli anni 1997 e 1998, a titolo degli obiettivi 1 e 3 di cui al regolamento CEE n. 2052/88; Considerata la necessita' di assicurare il finanziamento della quota nazionale dei predetti programmi operativi per gli anni 1997 e 1998; Considerata, inoltre, la grave calamita' naturale che ha colpito le regioni Marche ed Umbria, per le quali e' necessario assumere a carico del Fondo di rotazione l'intera quota nazionale pubblica; Rilevato che a fronte delle risorse rese disponibili in tale contesto dalla commissione Europea ammontanti complessivamente a 59,666 Mecu, a valere sul Fondo sociale europeo, per gli anni 1997 e 1998, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali valutate in lire 75,967 miliardi; Considerato di dover far ricorso alle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il cofinanziamento di parte nazionale pubblica nella misura di lire 61,419 miliardi, comprensivo della quota relativa alle regioni Marche ed Umbria; Considerata l'esigenza di fissare, in termini di cassa, la predetta contribuzione a carico del Fondo di rotazione in distinte quote annuali riferite agli anni 1997 e 1998; Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 5267 del 28 novembre 1997; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale delle azioni del Fondo sociale europeo, pari a complessive lire 75,967 miliardi, relative ai Programmi operativi multiregionali a titolarita' del Ministero del lavoro "Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale", degli obiettivi 1 e 3, quali risultanti dalla allegata tabella, sono assicurate, per gli anni 1997 e 1998, quanto a lire 61,419 miliardi dalle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 (comprensive della quota relativa alle regioni Marche e Umbria) e quanto a lire 14,548 miliardi dai bilanci regionali. 2. Ai fini dell'attuazione delle azioni, il predetto Fondo di rotazione provvede, in conformita' alle vigenti disposizioni, alle erogazioni di competenza, sulla base di apposite richieste fatte pervenire al Fondo medesimo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La richiesta relativa al primo anticipo viene avanzata dallo stesso Ministero a seguito della pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. 4. I titolari dei programmi verificano che gli operatori, nella elaborazione dei progetti formativi, inseriscano fra i relativi costi, anche quelli gravanti sulla finanza pubblica a titolo di indennita' per cassa integrazione, mobilita', sgravi contributivi ed istituti similari, il cui ammontare viene posto in detrazione delle quote a carico del Fondo di rotazione e dei bilanci regionali, come determinate al precedente comma 1. Le risultanze di tale verifica sono comunicate a cura dei titolari dei programmi al Ministero del lavoro e previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, ai fini della sottoposizione al CIPE di apposita delibera di rimodulazione del cofinanziamento nazionale pubblico. 5. Il Ministero del lavoro e previdenza sociale adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione. 6. I dati relativi alla attuazione degli interventi vengono trasmessi a cura dell'amministrazione titolare, al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato secondo le modalita' vigenti. Roma, 3 dicembre 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1998 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 246