IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione fiscale dei prodotti oggetto di  monopolio  di  Stato,  e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10  dicembre  1975, n. 724, che reca disposizioni
sull'importazione e  commercializzazione  all'ingrosso  dei  tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7  marzo  1985, n. 76, sul sistema di imposizione
fiscale dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 1989, n.  202,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 luglio 1989, n. 263,
che ha elevato dal 18 al 19 per  cento  l'aliquota  dell'imposta  sul
valore aggiunto;
  Visto  l'art.  1  della  legge  5  febbraio  1992, n. 81, che dal 1
gennaio 1993 ha elevato al  10%  l'aggio  ai  rivenditori  generi  di
monopolio;
  Visto   l'art.  28  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  che  fissa  al  57%
l'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette;
  Visto  il  decreto  direttoriale  29  gennaio  1997,  che  fissa la
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;
  Visto il comma 84 dell'art. 1 ed il comma  152  dell'art.  2  della
legge  23  dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione
della finanza pubblica, in base ai quali il  Ministro  delle  finanze
puo'  disporre,  con  propri  decreti,  entro  il  28  febbraio 1997,
l'aumento dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera  a),  dell'art.
28  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, della legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  Considerata l'opportunita' di  disporre  l'aumento  della  indicata
aliquota  dal  57%  al  58%,  al fine di contribuire ad assicurare le
maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato di cui all'art. 4,
comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'aliquota di base prevista dal comma 1, lettera a),  dell'art.  28
del   decreto-legge   30   agosto   1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  e'  elevata  al
58%.