IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sul sistema di imposizione fiscale dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, che ha elevato dal 18 al 19 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1 gennaio 1993 ha elevato al 10% l'aggio ai rivenditori generi di monopolio; Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che fissa al 57% l'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette; Visto il decreto direttoriale 29 gennaio 1997, che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette; Visto il comma 84 dell'art. 1 ed il comma 152 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, in base ai quali il Ministro delle finanze puo' disporre, con propri decreti, entro il 28 febbraio 1997, l'aumento dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, della legge 29 ottobre 1993, n. 427; Considerata l'opportunita' di disporre l'aumento della indicata aliquota dal 57% al 58%, al fine di contribuire ad assicurare le maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato di cui all'art. 4, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; Decreta: Art. 1. L'aliquota di base prevista dal comma 1, lettera a), dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' elevata al 58%.