IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Viste le proprie delibere in data 12 giugno e 12 agosto 1992 con le
quali questo Comitato, ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto-legge  5
dicembre 1991, n. 386, convertito nella legge 29 gennaio 1992, n. 35,
e  dell'art.  8  del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito
nella legge 8 agosto 1992, n. 359,  ha  trasformato  l'Ente  ferrovie
dello Stato in societa' per azioni;
  Visto  l'atto  di  concessione  a  favore  della  suddetta societa'
rilasciato il 26 novembre 1993 dal Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e visti in particolare gli
articoli 1 e 10;
  Visto  l'art.  5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 373;
  Vista la propria delibera del 24 aprile  1996  con  la  quale  sono
state  dettate  le  linee  guida  per  la  regolazione dei servizi di
pubblica utilita';
  Viste le proprie delibere dell'8 maggio, 26 giugno, 12 luglio e  18
settembre  1996,  con  le  quali  e'  stato  istituito  il Nucleo per
l'attuazione delle suddette linee guida (NARS) e sono  state  dettate
ulteriori disposizioni anche di ordine organizzatorio;
  Vista  la  propria  delibera  del  26 giugno 1996 con la quale sono
state emanate direttive per le determinazioni tariffarie  relative  a
specifici  settori  e  formulate, in via generale, raccomandazioni ai
Ministri competenti affinche' non procedano ad aumenti tariffari  che
non  siano  adottati  sulla  base  dei criteri e secondo le procedure
stabilite dalla citata delibera del 24 aprile 1996, prevedendo che  a
tal  fine  le eventuali richieste di rimodulazione tariffaria vengano
inoltrate al  NARS  per  una  preliminare  verifica  della  struttura
tariffaria di base;
  Viste le indicazioni formulate dal NARS nella seduta del 16 gennaio
1996;
  Vista la direttiva alle Ferrovie dello Stato S.p.a. emanata in data
odierna,  con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri fissa
obiettivi di aumento della produttivita', di riduzione dei costi,  di
rimodulazione  tariffaria  per  la  parte commerciale, di separazione
societaria fra infrastruttura ed esercizio dei  servizi,  nonche'  di
politica  societaria  in  ordine  alla  dismissione  di attivita' non
strategiche;
  Considerato che il Ministro dei trasporti e della navigazione,  con
nota  n.  18376 del 6 dicembre 1996, ha rappresentato al Ministro del
tesoro e del bilancio, esprimendo parere favorevole al  riguardo,  la
richiesta  avanzata  dalle  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a. al fine di
elevare, dal 1 gennaio 1997, le  tariffe  per  i  servizi  passeggeri
nella misura media del 3,5%;
  Considerato  che  il Ministro del bilancio e del tesoro ha ritenuto
di sottoporre la questione a questo Comitato nel presupposto che  gli
aumenti  tariffari debbano essere valutati in un contesto organico di
generale  compatibilita'  con  la  politica  antinflazionistica   del
Governo e debbano essere adottati nel rispetto dei principi stabiliti
nella citata delibera del 24 aprile 1996;
  Considerato  che il contratto di servizio pubblico, stipulato il 13
febbraio 1996 tra il Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  e
l'amministratore  delegato  delle  Ferrovie dello Stato S.p.a. per il
triennio 1994-96, e' scaduto il 31 dicembre 1996;
  Considerato che gia' il CIPET, nella delibera del 30 novembre 1993,
contestualmente all'allocazione delle risorse previste dal  contratto
di  programma aveva individuato, tra l'altro, gli specifici traguardi
di mercato da raggiungere entro il periodo di validita' del contratto
stesso, avviando cosi'  un  processo  di  progressiva  apertura  alla
logica imprenditoriale;
  Considerato  che,  secondo il disposto dell'art. 2, comma 13, della
legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  la  revisione  del  contratto  di
servizio  e  del  contratto  di  programma dovra' assicurare un minor
onere per il bilancio dello Stato di almeno 2.810  miliardi  di  lire
annue;
  Considerato  che  quindi  la  revisione  del  citato  contratto  di
servizio deve avvenire, in una linea di  progressiva  attuazione  del
medesimo  indirizzo  gia'  tracciato dal CIPET, sulla base di criteri
intesi ad improntare la gestione aziendale a  principi  di  effettiva
efficienza ed economicita';
  Preso  atto  che  il contratto di servizio 1994-1996 autorizzava le
Ferrovie dello Stato S.p.a. ad aumentare, nel 1996, le tariffe per il
trasporto passeggeri in regime di servizio pubblico, prestabilendo il
tetto  massimo  dell'incremento  del  ricavo  medio  unitario   cosi'
realizzabile;
  Preso  atto di quanto disposto dal richiamato atto di concessione e
dal piu' volte menzionato contratto di servizio 1994-1996  in  ordine
alla determinazione dei prezzi per gli altri servizi viaggiatori;
  Ritenuto  che  adeguamenti tariffari possano essere effettuati solo
nel rispetto delle linee guida di cui alla  citata  delibera  del  24
aprile  1996  ed  in  un  contesto organico che miri, tra l'altro, al
miglioramento  della  qualita'  del  servizio  anche  nell'ottica  di
acquisire quote maggiori di traffico;
  Ritenuto   peraltro,   in  considerazione  dell'attuale  situazione
economico-gestionale dell'azienda ed anche al fine
di evitare comunque  ricadute  a  carico  del  bilancio  statale,  di
autorizzare  per  il 1997 adeguamenti tariffari provvisori, come tali
soggetti a revisione in sede di redazione del contratto  di  servizio
1997-1999;
  Ritenuto  che,  pur  in  presenza dei rilevati squilibri finanziari
dell'azienda,  detti  adeguamenti  provvisori  non   possano   essere
previsti  in  misura  superiore al tasso di inflazione programmata al
fine di evitare negativi  riflessi  sulla  politica  di  contenimento
dell'inflazione  che  rappresenta  uno degli obiettivi prioritari del
Governo;
                              Delibera:
1. Contratto di servizio 1997-1999.
  Lo schema del contratto di servizio, non appena redatto sulla  base
delle  indicazioni  contenute  nella  direttiva  della Presidenza del
Consiglio dei Ministri  in  data  odierna  e  meglio  specificata  in
premessa,  verra'  sottoposto  a  questo  Comitato  per un preventivo
parere di congruita' rispetto alle indicazioni  di  cui  alla  citata
delibera del 24 aprile 1996.
2. Adeguamenti trariffari provvisori per il 1997.
  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione puo' autorizzare
adeguamenti provvisori delle tariffe per i servizi  passeggeri  nella
misura media del 2,5%.
  Detti  adeguamenti, in relazione al rilevato carattere provvisorio,
sono soggetti a revisione, tanto in aumento  quanto  in  diminuzione,
nel  contesto  della  redazione  del  contratto di servizio di cui al
punto precedente.
   Roma, 30 gennaio 1997
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
 Registrata alla Corte dei conti il 26 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 78