IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30  aprile  1992,
n. 285, "Nuovo codice della strada", secondo il quale il Ministro dei
trasporti  dispone,  con  propri  decreti,  i  criteri,  i tempi e le
modalita' per la effettuazione della revisione  generale  o  parziale
dei veicoli a motore e dei rimorchi;
  Visto  il  suindicato  art.  80,  comma  2,  secondo  il  quale  le
prescrizioni contenute nei decreti in  questione  debbono  essere  in
armonia  con quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore;
  Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1997,  n.  20  (pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1997), che stabilisce
quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre  periodicamente  a
revisione  generale  nonche'  gli  elementi  degli stessi su cui deve
essere effettuato il controllo tecnico;
  Visto il decreto ministeriale 22 novembre  1995  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1995) con il quale e' stata
disposta per il 1995 la revisione di alcune categorie di veicoli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ferma  restando la revisione generale ed annuale delle seguenti
categorie di veicoli:
    a) autobus;
    b) autoveicoli  isolati  di  massa  complessiva  a  pieno  carico
superiore a 3,5 tonnellate;
    c)  rimorchi  di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate;
    d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di  noleggio
con conducente;
    e) autoambulanze,
e'  disposta  per  il  1997  la  revisione  generale  delle ulteriori
seguenti categorie di veicoli;
    f) autocarri ed autoveicoli per  uso  speciale  o  per  trasporti
specifici  di  cose,  aventi  massa  complessiva  a  pieno carico non
superiore a 3500 kg e quadricicli  a  motore:  immatricolati  per  la
prima  volta  entro  il 31 dicembre 1993 con esclusione di quelli che
siano stati sottoposti  a  visita  e  prova  per  l'accertamento  dei
requisiti  di  idoneita'  alla  circolazione  nel  1997  o  nell'anno
precedente;
    g) autovetture ed autoveicoli per uso promiscuo non compresi  nel
punto  d),  autocaravan,  immatricolati  per la prima volta con targa
civile italiana entro il 31 dicembre 1987, con esclusione  di  quelli
che  siano  stati  sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei
requisiti di idoneita' alla circolazione nel 1997 o  nel  quadriennio
precedente;
    h)   rimorchi  di  massa  complessiva  non  superiore  a  3,5  t,
immatricolati per la prima volta  entro  il  31  dicembre  1987,  con
esclusione  di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per
l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione nel  1997
o nel quadriennio precedente;
  2. La revisione e' diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2
del citato decreto ministeriale 13 gennaio 1997, n. 20.