IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per la effettuazione della revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi; Visto il suindicato art. 80, comma 2, secondo il quale le prescrizioni contenute nei decreti in questione debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1997, n. 20 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1997), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre periodicamente a revisione generale nonche' gli elementi degli stessi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1995) con il quale e' stata disposta per il 1995 la revisione di alcune categorie di veicoli; Decreta: Art. 1. 1. Ferma restando la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli: a) autobus; b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente; e) autoambulanze, e' disposta per il 1997 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli; f) autocarri ed autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 kg e quadricicli a motore: immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1993 con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione nel 1997 o nell'anno precedente; g) autovetture ed autoveicoli per uso promiscuo non compresi nel punto d), autocaravan, immatricolati per la prima volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1987, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione nel 1997 o nel quadriennio precedente; h) rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1987, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione nel 1997 o nel quadriennio precedente; 2. La revisione e' diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del citato decreto ministeriale 13 gennaio 1997, n. 20.