IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991; Visti gli atti d'ufficio in base ai quali alcune societa' risultano autorizzate a produrre medicinali e/o materie prime farmacologicamenteattive presso una unica officina comune o consortile; Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991 e' consentita la produzione presso officine di terzi; Ravvisata la necessita' di modificare il sistema autorizzativo facendo in modo che per ciascuna officina di produzione risulti un unico soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione alla produzione; Ravvisata altresi' l'esigenza di assicurare il necessario collegamento tra le vecchie e le nuove autorizzazioni; Decreta: Art. 1. 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le societa' titolari di autorizzazione alla produzione di medicinali e/o materie prime farmacologicamente attive presso officine comuni o consortili, sono tenute a comunicare al Ministero della sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio produzione, importazione, esportazione, l'avvenuta trasformazione in consorzio esterno, ovvero l'avvenuta nomina di un soggetto giuridico, il quale risulti responsabile unico della officina di produzione medesima. 2. Alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere allegata copia autenticata in bollo del relativo atto notarile, e del certificato di iscrizione presso la camera di commercio con iscrizione alla cancelleria commerciale del tribunale, nonche' l'attribuzione del codice fiscale.