IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991;
  Visti gli atti d'ufficio in base ai quali alcune societa' risultano
autorizzate    a    produrre    medicinali    e/o    materie    prime
farmacologicamenteattive   presso   una   unica   officina  comune  o
consortile;
  Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 6, del  citato  decreto
legislativo  n.  178  del  29 maggio 1991 e' consentita la produzione
presso officine di terzi;
  Ravvisata la necessita'  di  modificare  il  sistema  autorizzativo
facendo  in  modo  che per ciascuna officina di produzione risulti un
unico   soggetto   giuridico   titolare   dell'autorizzazione    alla
produzione;
  Ravvisata   altresi'   l'esigenza   di   assicurare  il  necessario
collegamento tra le vecchie e le nuove autorizzazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Entro centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  le  societa'  titolari di autorizzazione alla produzione di
medicinali  e/o  materie  prime  farmacologicamente   attive   presso
officine  comuni  o consortili, sono tenute a comunicare al Ministero
della sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali  e  la
farmacovigilanza  -  Ufficio  produzione, importazione, esportazione,
l'avvenuta trasformazione in  consorzio  esterno,  ovvero  l'avvenuta
nomina  di un soggetto giuridico, il quale risulti responsabile unico
della officina di produzione medesima.
  2. Alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere allegata  copia
autenticata in bollo del relativo atto notarile, e del certificato di
iscrizione   presso  la  camera  di  commercio  con  iscrizione  alla
cancelleria commerciale del  tribunale,  nonche'  l'attribuzione  del
codice fiscale.