IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo n. 178  del  29  maggio  1991,  ed  in
particolare gli articoli 2, 3, 4 e 9, comma 6, lettera b);
  Visti  gli atti d'ufficio relativi alle autorizzazioni ministeriali
rilasciate per le officine di produzione di medicinali;
  Considerato che in taluni casi l'autorizzazione alla produzione  di
una  determinata  forma  farmaceutica o tipologia di prodotti pur non
risultando specificatamente indicata nel  decreto  di  autorizzazione
dell'officina,  e'  tuttavia desumibile dai decreti di autorizzazione
all'immissione in commercio di determinati medicinali;
  Ravvisata  la  necessita'  di  adeguare  i  relativi  provvedimenti
amministrativi, previa effettuazione di accertamenti tecnici mediante
sopralluoghi presso le officine di produzione interessate;
  Ravvisata  altresi'  la  necessita'  di  assicurare nel fratempo la
continuita' dell'azione amministrativa  facendo  salvi  a  tutti  gli
effetti i provvedimenti autorizzativi in precedenza rilasciati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente
decreto le societa' titolari di officine di produzione di  medicinali
devono  trasmettere  al Ministero della sanita' - Dipartimento per la
valutazione  dei  medicinali  e   la   farmacovigilanza   -   Ufficio
produzione, esportazione, importazione, l'elenco completo delle forme
farmaceutiche    autorizzate   allegando   copia   dei   decreti   di
autorizzazione,  nonche'  una  proposta  di  riclassificazione  delle
stesse in base al presente decreto.
  2.  Nell'elenco  di  cui  al  comma  1 devono essere opportunamente
segnalati i casi in cui  l'autorizzazione  ministeriale  non  risulta
specificamente  contenuta  nel decreto di autorizzazione all'officina
di  produzione,  ma  e'  desumibile  dai  decreti  di  autorizzazione
all'immissione  in  commercio  di  singoli  medicinali prodotti nella
medesima officina.