IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991, ed in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 9, comma 6, lettera b); Visti gli atti d'ufficio relativi alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per le officine di produzione di medicinali; Considerato che in taluni casi l'autorizzazione alla produzione di una determinata forma farmaceutica o tipologia di prodotti pur non risultando specificatamente indicata nel decreto di autorizzazione dell'officina, e' tuttavia desumibile dai decreti di autorizzazione all'immissione in commercio di determinati medicinali; Ravvisata la necessita' di adeguare i relativi provvedimenti amministrativi, previa effettuazione di accertamenti tecnici mediante sopralluoghi presso le officine di produzione interessate; Ravvisata altresi' la necessita' di assicurare nel fratempo la continuita' dell'azione amministrativa facendo salvi a tutti gli effetti i provvedimenti autorizzativi in precedenza rilasciati; Decreta: Art. 1. 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le societa' titolari di officine di produzione di medicinali devono trasmettere al Ministero della sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio produzione, esportazione, importazione, l'elenco completo delle forme farmaceutiche autorizzate allegando copia dei decreti di autorizzazione, nonche' una proposta di riclassificazione delle stesse in base al presente decreto. 2. Nell'elenco di cui al comma 1 devono essere opportunamente segnalati i casi in cui l'autorizzazione ministeriale non risulta specificamente contenuta nel decreto di autorizzazione all'officina di produzione, ma e' desumibile dai decreti di autorizzazione all'immissione in commercio di singoli medicinali prodotti nella medesima officina.