IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  189  del testo unico delle leggi sanitarie approvato
con  regio  decreto  27  luglio   1934,   n.   1265,   e   successive
modificazioni, in materia di produzione e commercio di presidi medico
chirurgici;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione delle norme di cui al citato
art. 189, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 128
del 13 marzo 1986;
  Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1996 recante  modalita'  per
la  vigilanza  sulle  officine  di  produzione, centri di saggio e di
sperimentazione (area dei farmaci);
  Visti gli atti d'ufficio relativi alle officine di  produzione  dei
presidi medico-chirurgici;
  Ravvisata  la  necessita' di effettuare con urgenza un programma di
accertamenti tecnici mediante sopralluoghi da affidare al comando NAS
il quale potra' avvalersi anche della  collaborazione  delle  aziende
socio-sanitarie  locali  competenti per territorio ai sensi dell'art.
4, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 196  del  2
febbraio  1996,  come  modificato  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 518 del 1 agosto 1996;
  Ravvisata  altresi'  la  conseguente  necessita'  di  adeguare   al
procedimento  amministrativo  previsto dalle vigenti disposizioni gli
atti autorizzativi, in passato rilasciati  a  favore  delle  societa'
titolari di officine di produzione di presidi medicochirurgici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono  concessi  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto a favore delle societa' elencate in allegato  1,  le
quali  risultano  non  aver ottemperato alle disposizioni del decreto
ministeriale 18 marzo 1996 recante modalita' per la  vigilanza  sulle
officine  di  produzione, centri di saggio e di sperimentazione (area
dei farmaci), affinche' regolarizzino gli atti relativi alle  proprie
officine  di  produzione  trasmettendo  al  Ministero  della sanita',
Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la  farmacovigilanza
-   Ufficio  produzione,  importazione,  esportazione,  la  relazione
tecnica prevista dal citato decreto.
  2. In caso di ulteriore  mancato  adempimento  il  Ministero  della
sanita' provvedera' alla revoca d'ufficio degli atti autorizzativi in
precedenza rilasciati.