IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in materia di produzione e commercio di presidi medico chirurgici; Visto il regolamento di esecuzione delle norme di cui al citato art. 189, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 13 marzo 1986; Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1996 recante modalita' per la vigilanza sulle officine di produzione, centri di saggio e di sperimentazione (area dei farmaci); Visti gli atti d'ufficio relativi alle officine di produzione dei presidi medico-chirurgici; Ravvisata la necessita' di effettuare con urgenza un programma di accertamenti tecnici mediante sopralluoghi da affidare al comando NAS il quale potra' avvalersi anche della collaborazione delle aziende socio-sanitarie locali competenti per territorio ai sensi dell'art. 4, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 2 febbraio 1996, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 518 del 1 agosto 1996; Ravvisata altresi' la conseguente necessita' di adeguare al procedimento amministrativo previsto dalle vigenti disposizioni gli atti autorizzativi, in passato rilasciati a favore delle societa' titolari di officine di produzione di presidi medicochirurgici; Decreta: Art. 1. 1. Sono concessi sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto a favore delle societa' elencate in allegato 1, le quali risultano non aver ottemperato alle disposizioni del decreto ministeriale 18 marzo 1996 recante modalita' per la vigilanza sulle officine di produzione, centri di saggio e di sperimentazione (area dei farmaci), affinche' regolarizzino gli atti relativi alle proprie officine di produzione trasmettendo al Ministero della sanita', Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio produzione, importazione, esportazione, la relazione tecnica prevista dal citato decreto. 2. In caso di ulteriore mancato adempimento il Ministero della sanita' provvedera' alla revoca d'ufficio degli atti autorizzativi in precedenza rilasciati.