IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  legislativo  25  gennaio  1992, n. 105, recante
disposizioni per l'attuazione  della  direttiva  80/777/CEE  relativa
alla  utilizzazione  e  alla commercializzazione delle acque minerali
naturali;
  Visto in particolare l'art. 21 del sopracitato decreto che  prevede
la  revisione  dei  riconoscimenti  delle  acque minerali naturali in
vendita alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542,  recante  i
criteri  di  valutazione  delle  caratteristiche delle acque minerali
naturali;
  Vista la circolare ministeriale n. 406/AG.2.6/146 del  17  febbraio
1993  che differisce il termine per la presentazione delle domande di
revisione di tre mesi a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  del
menzionato  decreto  ministeriale  n. 542/92 nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica avvenuta il 12 gennaio 1993;
  Visto il proprio decreto 20 agosto 1996, n. 585, recante i  criteri
di  valutazione  per  la  revisione  dei  riconoscimenti  delle acque
minerali in commercio;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 649, che differisce il  termine
per  la  revisione  dei riconoscimenti delle acque minerali alla data
del 31 dicembre 1997;
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto l'art. 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le ditte produttrici delle acque minerali naturali in vendita  alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
105,  che hanno presentato domanda di revisione nei termini previsti,
devono far pervenire al Ministero della sanita' - Dipartimento  della
prevenzione, entro quarantacinque giorni dalla data di emanazione del
presente  decreto  i  risultati  degli  studi  di  cui all'art. 1 del
decreto ministeriale 20 agosto 1996, n.  585,  ove  essi  siano  gia'
disponibili  oppure una dichiarazione dalla quale risulti l'impegno a
presentare i suddetti studi entro cinque mesi dalla stessa data.