IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali; Visto in particolare l'art. 21 del sopracitato decreto che prevede la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del decreto stesso; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali; Vista la circolare ministeriale n. 406/AG.2.6/146 del 17 febbraio 1993 che differisce il termine per la presentazione delle domande di revisione di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del menzionato decreto ministeriale n. 542/92 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica avvenuta il 12 gennaio 1993; Visto il proprio decreto 20 agosto 1996, n. 585, recante i criteri di valutazione per la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali in commercio; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 649, che differisce il termine per la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali alla data del 31 dicembre 1997; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto l'art. 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Decreta: Art. 1. Le ditte produttrici delle acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, che hanno presentato domanda di revisione nei termini previsti, devono far pervenire al Ministero della sanita' - Dipartimento della prevenzione, entro quarantacinque giorni dalla data di emanazione del presente decreto i risultati degli studi di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585, ove essi siano gia' disponibili oppure una dichiarazione dalla quale risulti l'impegno a presentare i suddetti studi entro cinque mesi dalla stessa data.