Con  decreto  ministeriale  n.  22209  del  21  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 27 maggio 1996 al 26 maggio 1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,  n.
608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pareschi, con
sede  in  Laveno  Mombello  (Varese)  e  unita'  di  Laveno  Mombello
(Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori  pari  a  tredici  unita',  su  un
organico complessivo di diciotto unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Pareschi  - a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma  stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22185  del  19  febbraio  1997  e'
autorizzata,  per  il periodo dal 1 settembre 1996 al 31 agosto 1997,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre  1996,  n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Kontron
instruments,  con  sede  in Milano e unita' di Milano, per i quali e'
stato stipulato un contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per
ventiquattro  mesi,  la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40
ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  ottanta  unita',  su  un   organico
complessivo di centonovantatre unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Kontron  instruments  -  a
corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art.  6,
del   decreto-legge   1   ottobre   1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 28  novembre  1996,  n.  608,  nei  limiti
finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996,
registrato  alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22186  del  19  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1 settembre 1997,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isma, con  sede
in  Sinalunga, frazione Bettolle, localita' Bisciano (Siena) e unita'
di Sinalunga, frazione Bettolle, localita' Bisciano  (Siena),  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da
40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali  nei  confronti  di  un
numero  massimo  di lavoratori pari a ventotto unita', su un organico
complessivo di ventotto unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Isma  -  a  corrispondere   il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22187  del  19  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1 settembre 1997,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre  1996,  n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  maglificio
A.G.T.,  con  sede  in  Moncalieri  (Torino)  e  unita' di Moncalieri
(Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  settimanali  a  25,20  ore medie settimanali nei
confronti di un numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  sessantadue
unita', su un organico complessivo di novanta unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   maglificio   A.G.T.   -  a
corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art.  6,
del   decreto-legge   1   ottobre   1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 28  novembre  1996,  n.  608,  nei  limiti
finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996,
registrato  alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22188  del  19  febbraio  1997  e'
autorizzata,  per  il periodo dal 1 agosto 1996 al 31 luglio 1997, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre  1996,  n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. gruppo S.M.I. -
Servizi manutenzione immobili, con  sede  in  Bari  e  unita'  di  Il
Policlinico  di  Napoli  (Napoli),  per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventitre  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 32
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a novantasei unita', su un  organico  complessivo  di
centoquarantotto unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   gruppo  S.M.I.  -  Servizi
manutenzione immobili -  a  corrispondere  il  particolare  beneficio
previsto  dal  comma  4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,  n.
608,  nei  limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei
criteri di priorita'  individuati  nel  decreto  ministeriale  dell'8
febbraio  1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22189  del  19  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Umbria '90, con sede in  Cossato  (Biella)  e
unita'  di  Buttigliera  Alta  (Torino), Torino, Grugliasco (Torino),
Carmagnola (Torino), per i quali e' stato stipulato un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  ventiquattro  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23,79 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
cinquantanove  unita',  di  cui  8  part-time da 24 a 14,28 ore medie
settimanali e 9 part-time da 20 a 11,9 ore medie settimanali,  su  un
organico complessivo di novantatre unita'.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 19485 del 1 dicembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Umbria '90  -  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n.  1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22190  del  19  febbraio  1997  e'
autorizzata,  per  il periodo dal 1 ottobre 1995 al 31 dicembre 1995,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.c.a.r.l.  Romana ediltecnica, con sede in Roma e
unita' di Roma, per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che stabilisce, per quindici mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
cinque unita', di cui 1 part-time da 20 a 10 ore  medie  settimanali,
su un organico complessivo di venti unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.c.a.r.l.  Romana  ediltecnica  -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1,  foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22191  del  19  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 22 settembre 1994 al 22  marzo  1995,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Fama, con sede in Trivio di Castel S. Giorgio
(Salerno) e unita' di Trivio di Castel S. Giorgio  (Salerno),  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  diciotto  mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40
ore settimanali a 21 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  ventidue  unita',  su  un  organico
complessivo di ventidue unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.r.l.  Fama  -  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22192  del  19  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 gennaio 1996,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Cazzaniga, con sede in  Biassono  (Milano)  e
unita'  di  Biassono  (Milano),  per  i  quali  e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori pari a sessantasette unita', su un organico complessivo di
duecentouno unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Cazzaniga  - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22193  del  19  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31  dicembre  1995,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.n.c. confezioni CA.NA.LE., con sede in  Salgareda,
frazione di Campo di Pietra (Treviso) e unita' di Salgareda, frazione
di  Campo  di  Pietra  (Treviso),  per  i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per ventiquattro  mesi,  la
riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a  cinque  unita',  su  un  organico complessivo di
ventuno unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.  confezioni   CA.NA.LE.   -   a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
alla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22194  del  19  febbraio  1997  e'
autorizzata,  per  il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. F.lli Meazza, con sede in Milano e unita' di
Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto  di  solidarieta'
che   stabilisce,   per   ventiquattro  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario di lavoro  da  40  ore  settimanali  a  33,50  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
ventisette unita', su un  organico  complessivo  di  cinquantaquattro
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. F.lli Meazza - a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale n. 22195 del 19 febbraio 1997 e' disposta
la  proroga  della  corresponsione  del  trattamento  di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
Corbin, con sede in S. Giovanni Persiceto (Bologna) e  unita'  di  S.
Giovanni  Persiceto  (Bologna),  per  i  quali  e' stato stipulato un
contratto  collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una   riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a  20 ore medie settimanali nei
confronti  di  ventotto  unita'  su  centotredici in organico, per il
periodo dall'8 febbraio 1996 al 7 febbraio 1997.
   Con decreto ministeriale n. 22196 del 19 febbraio 1997 e' disposta
la proroga  della  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla
S.p.a.  Socrefarma,  con  sede  in Cremona e unita' di Cremona, per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a 30 ore
medie settimanali per trentasei lavoratori su un organico complessivo
di cinquantatre' unita', per il periodo dal 18  gennaio  1994  al  17
gennaio 1995.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22197  del  19  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1996 al 30 aprile  1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, in favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.c.a.r.l.  coop.
Toscana  Lazio,  con sede in Piombino (Livorno) e unita' di Terracina
(Latina), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario  di
lavoro,  nei  confronti  di  un  numero  massimo di lavoratori pari a
quarantuno unita', di cui diciotto a tempo pieno da 37 a 27 ore m.s.,
20 a tempo parziale da 24 a 17,5 ore m.s., 1 a tempo parziale da 16 a
11,5 ore m.s., 1 a tempo parziale (p.t. annuo a tre mesi) da 37 a  27
ore  m.s.,  1 a tempo parziale (p.t.  annuo a sei mesi), da 24 a 17,5
ore m.s., su un organico complessivo di quarantadue unita';
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti  dalla  S.c.a.r.l.  coop.  Toscana  Lazio  -  a
corrispondere  il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6,
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, nei limiti finanziari posti
dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di  priorita'  individuati
nel  decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte
dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n.  24.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22198  del  19  febbraio  1997  e'
autorizzata,  per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 10 aprile 1994, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Centro  servizi  B 3, con sede in Torino e
unita' di Torino, per i quali e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
quarantadue unita', su un organico complessivo di novantatre' unita'.
   Il presente decreto annulla e' sostituisce il decreto ministeriale
17470 dell'8 maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito  di  quanto  sopra disposto in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Centro  servizi  B   3   -   a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1,  foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22199  del  19  febbraio  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 31  maggio  1994,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Fluorsid, con sede in Cagliari  e  unita'  di
Assemini  (Cagliari),  per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per dodici mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
ottantadue unita', su un organico complessivo di novanta unita'.
   Il presente decreto annulla e' sostituisce il decreto ministeriale
17667 del 16 maggio 1995.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Fluorsid  -  a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti  in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  n.  22200  del  19  febbraio  1997  in
ottemperanza alla decisione n. 1386/96 del TAR Campania - Sezione  di
Salerno,  e'  autorizzata,  per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20
febbraio 1995, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Fonderie  Pisano,  con sede in
Salerno e unita' di Salerno,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  il periodo dal 21
febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, la riduzione  massima  dell'orario
di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  25 ore medie settimanali nei
confronti   di   un   numero   massimo   di   lavoratori    pari    a
centosessantasette unita', costituenti l'intero organico aziendale.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Pisano - a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   La concessione del trattamento di integrazione salariale, disposta
con  il  presente  decreto,  sara'  revocata qualora la decisione nel
merito della controversia, in qualunque grado,  dovesse  avere  esito
favorevole per l'Amministrazione resistente.