IL MINISTRO
                DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
            IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA
                      PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 Visto  il  regolamento  di  esecuzione  al  codice  postale  e delle
telecomunicazioni approvato con regio  decreto  19  luglio  1941,  n.
1198;
 Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
 Vista  la  convenzione  stipulata  il 1 agosto 1984 tra il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP  -  Societa'  italiana
per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente
della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
 Visti  il  decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del  15  novembre  1988,  concernente
l'approvazione   del   regolamento   di  servizio  per  l'abbonamento
telefonico e il  decreto  ministeriale  13  febbraio  1995,  n.  191,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  121  del  26  maggio 1995
concernente   modificazioni   al   regolamento   di   servizio    per
l'abbonamento telefonico;
 Visto   il  decreto  ministeriale  6  aprile  1990,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  90  del  18  aprile
1990, concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle
telecomunicazioni;
 Vista  la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per
la riforma del settore delle telecomunicazioni;
 Visto  il  decreto  ministeriale  13  marzo  1992   concernente   la
determinazione  delle tariffe per i collegamenti ad elevata intesita'
di traffico della  rete  telefonica  pubblica  commutata,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
 Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, concernente il
regolamento  recante  disposizioni di attuazione della legge 28 marzo
1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi  degli  impianti
telefonici interni;
 Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1992, n. 427, concernente
il regolamento sulle aree di telecomunicazione avanzate;
 Visto   il   decreto   ministeriale   16   maggio  1996  concernente
l'approvazione delle tariffe telefoniche ridotte per  elevati  volumi
di traffico pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1996;
 Visto  il  decreto  ministeriale  20  settembre 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre
1996, concernente le tariffe telefoniche nazionali;
 Vista la delibera del Comitato interministeriale prezzi 30  dicembre
1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992
con la quale e' stato approvato il pano per la ristrutturazione delle
tariffe dei servizi di telecomunicazioni (provvedimento n. 20/1992);
 Vista   la   delibera   CIPE   del   16  dicembre  1994  concernente
"determinazioni  inerenti   al   settore   delle   telecomunicazioni"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1994;
 Considerata  l'esigenza  di  definire, sulla base dell'andamento dei
consumi di traffico rilevati a fine 1995, un  apposito  provvedimento
tariffario  in  linea  con il citato "piano di ristrutturazione delle
tariffe dei servizi di telecomunicazione";
                              decreta:
                               Art. 1
1. L'abbonamento al servizio telefonico su rete  telefonica  pubblica
commutata  e' ammesso di norma per un periodo di durata non inferiore
ad un anno.
2. Tuttavia, compatibilmente con le  disponibilita'  degli  impianti,
l'abbonamento di cui al comma 1 puo' essere consentito per periodi di
durata  inferiore  a  novanta  giorni  in occasione di fiere, mostre,
esposizioni, congressi, manifestazioni sportive,  per  le  necessita'
degli  organi  di  informazione  e  per le altre esigenze di pubblica
utilita'.