Il MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione stipulata in data 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali; Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1996 relativo alla determinazione dei contributi e dei canoni per l'affitto di circuiti numerici e analogici nazionali, pubblicato nel supplemento ordinario n. 161 alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1996; Ravvisata la necessita' di aggiornare i contributi e i canoni per la cessione in uso di collegamenti diretti analogici e numerici nazionali; Considerata l'esigenza di definire, sulla base dei dati relativi alla consistenza dell'utenza al 31 dicembre 1995, un apposito provvedimento tariffario in linea con il "piano di ristrutturazione delle tariffe dei servizi di telecomunicazione" approvato dal CIP con provvedimento n. 20/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992; decreta: Art. 1 1. I contributi ed i canoni per l'affitto di collegamenti diretti numerici nazionali sono stabiliti nelle allegate tabelle 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. I contributi ed i canoni per l'affitto di collegamenti diretti analogici nazionali sono stabiliti nella allegata tabella 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Per l'affitto di collegamenti diretti analogici e numerici nazionali alle amministrazioni dello Stato, i contributi ed i canoni sono ridotti del 10%. 4. Nel caso in cui i collegamenti diretti analogici attivi vengano sostituiti, su richiesta dell'utente, con collegamenti diretti numerici in occasione della attivazione della prestazione di accesso flessibile, non si applicano i contributi di cui ai punti A.1) e B.1) della tabella 1 ed ai punti C.1) e D.1) della tabella 2.