IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Considerato  che  la  materia   della   procreazione   medicalmente
assistita e' attualmente priva di una specifica disciplina;
  Considerato  che sono all'esame del Parlamento numerose proposte di
legge per la regolamentazione  della  materia,  i  cui  procedimenti,
peraltro, non risultano di prossima conclusione;
  Rilevata  la  necessita'  di  individuare,  ai  fini  di una esatta
conoscenza del fenomeno, i  centri  pubblici  e  privati  in  cui  si
praticano tecniche di procreazione medicalmente assistita;
  Considerato  che  notizie  di  stampa  segnalano  il diffondersi di
comportamenti anomali consistenti nell'incitamento  a  cedere  gameti
umani con corresponsione di lauti compensi;
  Considerato   che   ogni   messaggio   pubblicitario,   in   quanto
potenzialmente in grado di estendere in modo  incontrollato,  se  non
ingannevole,  i  casi  di  cessione  di  gameti  o di altro materiale
genetico,  puo'  determinare,  seri  rischi  per  l'integrita'  delle
persone e, piu' in generale, per la salute pubblica;
  Rilevata  la necessita' di adottare un provvedimento contingibile e
urgente,  restando  salva  e  impregiudicata  la  disciplina  che  il
Parlamento dettera' sull'intera materia;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  E'  vietata  ogni  forma  di  remunerazione  diretta  o  indiretta,
immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per  la
cessione  di  gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico. E'
altresi'  vietata   ogni   forma   di   intermediazione   commerciale
finalizzata a tale cessione.