IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Considerato che la materia della procreazione medicalmente assistita e' attualmente priva di una specifica disciplina; Considerato che sono all'esame del Parlamento numerose proposte di legge per la regolamentazione della materia, i cui procedimenti, peraltro, non risultano di prossima conclusione; Rilevata la necessita' di individuare, ai fini di una esatta conoscenza del fenomeno, i centri pubblici e privati in cui si praticano tecniche di procreazione medicalmente assistita; Considerato che notizie di stampa segnalano il diffondersi di comportamenti anomali consistenti nell'incitamento a cedere gameti umani con corresponsione di lauti compensi; Considerato che ogni messaggio pubblicitario, in quanto potenzialmente in grado di estendere in modo incontrollato, se non ingannevole, i casi di cessione di gameti o di altro materiale genetico, puo' determinare, seri rischi per l'integrita' delle persone e, piu' in generale, per la salute pubblica; Rilevata la necessita' di adottare un provvedimento contingibile e urgente, restando salva e impregiudicata la disciplina che il Parlamento dettera' sull'intera materia; Ordina: Art. 1. E' vietata ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico. E' altresi' vietata ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione.