IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 14, che prevede che, con decreto del Ministro della sanita' da emanare entro il 28 febbraio 1997, sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8, 11 e 12 dello stesso art. 1 della legge n. 662/1996 concernenti l'attivita' libero-professionale del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e le modalita' per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilita' nonche' la disciplina dei consulti e delle consulenze; Sentite le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale; Decreta: Art. 1. Attivita' libero-professionale 1. Ai fini e per gli effetti del presente decreto per attivita' libero-professionale del personale medico e delle altre professionalita' della dirigenza del ruolo sanitario si intende l'attivita' che detto personale, individualmente o in equipe, esercita fuori dell'orario di lavoro, in regime ambulatoriale sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, di day hospital o di ricovero, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi.