IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  concernente  misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1, comma 14, che prevede che, con
decreto del Ministro della sanita' da emanare entro  il  28  febbraio
1997,  sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8, 11 e 12
dello stesso art. 1 della legge n. 662/1996  concernenti  l'attivita'
libero-professionale  del  personale  della  dirigenza  sanitaria del
Servizio sanitario nazionale e le  modalita'  per  il  controllo  del
rispetto   delle   disposizioni  sulla  incompatibilita'  nonche'  la
disciplina dei consulti e delle consulenze;
  Sentite le organizzazioni sindacali del personale  della  dirigenza
sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Attivita' libero-professionale
  1.  Ai  fini  e  per gli effetti del presente decreto per attivita'
libero-professionale   del   personale   medico   e    delle    altre
professionalita'  della  dirigenza  del  ruolo  sanitario  si intende
l'attivita'  che  detto  personale,  individualmente  o  in   equipe,
esercita  fuori  dell'orario  di  lavoro, in regime ambulatoriale sia
nelle strutture ospedaliere che territoriali, di day  hospital  o  di
ricovero,  in  favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a
carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi.