IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 5 dicembre 1996, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1997;
  Visti i propri decreti del 20 febbraio 1997 che hanno disposto  per
il  28  febbraio  1997  l'emissione  dei  buoni ordinari del Tesoro a
novantuno,  centottantadue  e  trecentosessantaquattro  giorni  senza
l'indicazione del prezzo base di collocamento;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Ritenuto che in applicazione dell'art.  2  del  menzionato  decreto
ministeriale  5  dicembre 1996 occorre indicare con apposito decreto,
per  ogni  scadenza,   i   prezzi   risultanti   dall'asta   relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 1997;
  Considerato  che  nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni
ordinari del  Tesoro  per  l'emissione  del  28  febbraio  1997  sono
indicati,  tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre
tranches dei titoli emessi;
                              Decreta:
  Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio  1997
il prezzo medio ponderato e' risultato pari a L. 98,35 per i B.O.T. a
novantuno giorni, a L. 96,70 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a
L. 93,70 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.
  La  spesa  per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del   tesoro   per   l'anno
finanziario  1997,  ammonta  a  lire  173.519.470.500  per  i buoni a
novantuno giorni con scadenza 30 maggio 1997,  a  L.  396.055.134.000
per  i  titoli  a  centottandadue giorni con scadenza 29 agosto 1997;
quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per il 1998 ammonta a  lire  882.262.250.000
per  i titoli a trecentossentaquattro giorni con scadenza 27 febbraio
1998.
  A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
  Il prezzo minimo accoglibile e' risultato pari a  L.  98,01  per  i
B.O.T.  a  novantuno giorni, a L. 96,02 per i B.O.T. a centottantadue
giorni e a L. 92,45 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.
  Il presente decreto verra' inviato  per  il  controllo  all'Ufficio
centrale  di  ragioneria  per  i  servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 6 marzo 1997
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO