IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 9, di recepimento della direttiva 90/220/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati; Visto il parere espresso in data 2 aprile 1996 dall'Italia concernente la immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mais L.) sottoposto a una modificazione combinata che garantisce proprieta insetticide conferite dal gene della Bt-endotossina e una maggiore tolleranza all'erbicida glufosinato-ammonio ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee del 27 gennaio 1997 sul medesimo problema; Visto il dettato dell'art. 16, comma 1, della direttiva 90/220/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990; Rilevato che l'inserimento del gene della Bt-endotossina, se non opportunamente controllato, potrebbe ingenerare resistenze negli insetti bersaglio e non bersaglio con possibili alterazioni nell'ecosistema; Rilevato che non e' stato messo in atto nessun programma di monitoraggio in relazione allo sviluppo di tale resistenza; Ordina: Art. 1. E' vietata, a titolo provvisorio, l'utilizzazione ai fini della coltivazione del prodotto identificato nelle premesse fino a quando non sara' adottata dalla Commissione CEE una decisione ai sensi dell'art. 16, comma 2, della direttiva 90/220/CEE relativa al rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.