IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993,  n.  9,  di  recepimento
della   direttiva  90/220/CEE  del  Consiglio  del  23  aprile  1990,
concernente  l'emissione  deliberata   nell'ambiente   di   organismi
geneticamente modificati;
  Visto  il  parere  espresso  in  data  2  aprile  1996  dall'Italia
concernente la immissione in  commercio  di  granturco  geneticamente
modificato (Zea mais L.) sottoposto a una modificazione combinata che
garantisce   proprieta   insetticide   conferite   dal   gene   della
Bt-endotossina    e    una    maggiore    tolleranza     all'erbicida
glufosinato-ammonio   ai   sensi   della   direttiva  90/220/CEE  del
Consiglio;
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee del 27
gennaio 1997 sul medesimo problema;
  Visto il dettato dell'art. 16, comma 1, della direttiva  90/220/CEE
del Consiglio del 23 aprile 1990;
  Rilevato  che  l'inserimento  del gene della Bt-endotossina, se non
opportunamente  controllato,  potrebbe  ingenerare  resistenze  negli
insetti   bersaglio   e   non  bersaglio  con  possibili  alterazioni
nell'ecosistema;
  Rilevato che non  e'  stato  messo  in  atto  nessun  programma  di
monitoraggio in relazione allo sviluppo di tale resistenza;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  E'  vietata,  a  titolo  provvisorio, l'utilizzazione ai fini della
coltivazione del prodotto identificato nelle premesse fino  a  quando
non  sara'  adottata  dalla  Commissione  CEE  una decisione ai sensi
dell'art.  16,  comma  2,  della  direttiva  90/220/CEE  relativa  al
rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.