IL DIRETTORE
                 DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
               E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BRINDISI
  Visto l'art. 2544 del codice civile, comma  primo,  come  integrato
dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  6 marzo 1996 della Direzione
generale  della  cooperazione,  che   ha   decentrato   agli   uffici
provinciali  del  lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento
senza nomina di  liquidatore  ai  sensi  dell'art.  2544  del  codice
civile, comma primo;
  Visti  i  verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attivita'
della societa' cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta
che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai  citati  articoli
2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1982;
                              Decreta:
  La  societa'  cooperativa  edilizia,  di  seguito  indicata,  viene
sciolta in base al cambiamento disposto  dell'art.  2544  del  codice
civile delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992,
n. 59, art. 18:
   societa'  cooperativa edilizia "Iapigia Coop." a r.l., con sede in
Ceglie Messapico, costituita per rogito Barone dott. Gennaro in  data
27 marzo 1983, rep. n. 5827, reg. soc. n. 2934, tribunale di Brindisi
- BUSC n. 1402/198074.
    Brindisi, 18 febbraio 1997
                                                  Il direttore: MARZO