IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art. 111, comma 11, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230;
  Vista la legge 31 gennaio 1983, n. 25;
  Visto il proprio decreto 26 settembre 1994, n. 746;
  Consultato  il  Comitato  di  coordinamento  degli  interventi   di
radioprotezione  di  cui all'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;
  Sentita la conferenza Stato-regioni nella seduta  del  13  febbraio
1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1.  Il  presente decreto individua gli impianti complessi nei quali
il medico specialista deve avvalersi della collaborazione del  fisico
specialista ai fini della radioprotezione del paziente.
  2. Vengono altresi' stabilite le modalita' di collaborazione fra il
fisico specialista ed il medico specialista.