Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Alle amministrazioni centrali dello Stato ed amministrazioni autonome dello Stato Alle universita' degli studi ed ai dipartimenti presso le universita' degli studi Agli enti ed ai soggetti titolari di conti nelle tesorerie dello Stato Alle ragionerie centrali ed uffici centrali di ragioneria presso le amministrazioni autonome dello Stato Alle ragionerie regionali dello Stato Alle ragionerie provinciali dello Stato All'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio rapporti col tesoro e, per conoscenza: Al Consiglio di Stato - Segretariato generale Alla Corte dei conti - Segretariato generale 1. Con le circolari del 16 gennaio e del 29 gennaio u.s., pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio e n. 25 del 31 gennaio u.s., sono state impartite le istruzioni per l'applicazione della norma in oggetto indicata segnatamente alla concessione delle deroghe per i prelevamenti dai conti di tesoreria eccedenti il plafond fissato dalla norma stessa. Dopo un primo periodo di attuazione si rende necessario impartire ulteriori istruzioni allo scopo di fornire chiarimenti e di migliorare la metodologia della materia tenendo conto delle diverse fattispecie e delle tipologie di comportamenti che si sono presentati medio tempore. 2. Anzitutto si precisa che gli importi da indicare ai punti 1) e 2) dell'attestazione sono costituiti dallo sbilancio negativo delle operazioni compiute dall'istituto di credito tesoriere o cassiere del soggetto interessato, cioe' dai prelevamenti complessivamente disposti sui conti di tesoreria, compresi quelli per operazioni di girofondi. Nelle ipotesi in cui i soggetti interessati nel corso del precedente esercizio si siano trovati in costante utilizzo dell'anticipazione del tesoriere o cassiere, i prelevamenti sono costituiti, in assenza di altre operazioni, dai rientri dell'anticipazione. Se nel corso del mese per il quale si chiede la deroga si prevede la riscossione del contributo pubblico occorrente per estinguere l'anticipazione, puo' essere indicata tale circostanza nella attestazione e la deroga anche per l'estinzione dell'anticipazione puo' essere concessa condizionata alla riscossione medesima. 3. L'istanza per la richiesta della deroga munita della apposita attestazione, conformi ai nuovi schemi allegati alla presente circolare (mod. A e B), deve pervenire entro e non oltre il 10 di ogni mese alla Direzione generale del Tesoro - Servizio II - Divisione V e deve essere trasmessa esclusivamente via fax senza necessita' di trasmettere il documento originale. Le istanze di deroga dovranno essere spedite solo al fax n. 06/4826063, gia' indicato nella circolare del 29 gennaio scorso. Si raccomanda, per una buona ricezione del fax, di non affollare la data di scadenza e di indicare in buona evidenza il numero del conto di tesoreria, nonche' il proprio fax e un recapito telefonico per eventuali chiarimenti. Nel caso in cui si debba eseguire un pagamento indilazionabile in scadenza prima del termine di richiesta della deroga (e del tempo ulteriore strettamente tecnico occorrente per la concessione della stessa), l'istanza per l'autorizzazione ministeriale dovra' essere inoltrata prima del termine del giorno 10 di ogni mese e comunque in tempo utile per consentire la concessione della deroga tenendo conto dei tempi tecnici occorrenti, evidenziando l'urgenza nelle istanze medesime utilizzando il modello A1. In via del tutto eccezionale e' altresi' consentito produrre le istanze dopo il termine ordinario e comunque in tempo utile per consentire la emissione del decreto, nel caso sopravvenga l'urgenza di eseguire pagamenti in precedenza non noti all'uopo utilizzando il modello A2. 4. L'attestazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante degli enti aventi un organo di controllo interno (collegio sindacale o dei revisori dei conti), in luogo della apposizione della certificazione coeva, viene trasmessa all'organo stesso per le valutazioni e le eventuali osservazioni da formulare nell'ambito delle proprie competenze nella prima seduta collegiale successiva. 5. Per semplificare l'attivita' istruttoria dei competenti uffici ministeriali, si raccomanda una puntuale compilazione dell'attestazione tenendo conto che: a) al punto 1) deve essere indicata la somma dei prelevamenti del 1996 per i mesi fino a quello corrispondente del 1997 per il quale si chiede la deroga. Ad esempio: per la richiesta di deroga relativa al mese di giugno 1997 occorre evidenziare la somma dei prelevamenti dei mesi da gennaio a giugno 1996; b) al punto 2) devono essere indicati i prelevamenti effettivamente disposti per i mesi antecedenti a quello delle richieste di deroga. Ad esempio: per la richiesta di deroga relativa al mese di giugno 1997 occorre evidenziare i prelevamenti cumulati da gennaio a maggio 1997; c) al punto 3) deve essere indicato il limite di prelevamento per il mese di richiesta della deroga, ottenuto come mera differenza tra i precedenti punti 1) e 2). Nel caso in cui il punto 2) fosse maggiore del punto 1) dovra' essere indicato il numero negativo che per motivi tecnici deve essere sommato alla richiesta del mese di cui al punto 4; d) al punto 4) tra le spese per le retribuzioni al personale sono da comprendere anche i compensi agli organi istituzionali, mentre tra le obbligazioni giuridicamente perfezionate possono ricomprendersi i trasferimenti in favore di organismi minori (ad esempio da universita' a dipartimenti) purche' essenziali per il funzionamento di tali enti; e) al punto 5) e' opportuno precisare che: le entrate proprie da indicare sono esclusivamente quelle gia' disponibili al di fuori del sistema di tesoreria unica (c/c postale, denaro liquido, ecc.); ove il plafond di cui al punto 3 e' di segno negativo deve essere cosi' indicato; le eccedenze da coprire sono costituite dalla sommatoria dei punti 3 (anche se negativo) e 4 al netto delle entrate proprie. 6. Per qualsiasi richiesta o comunicazione di notizie e/o informazioni relative all'art. 8, comma 3 del decreto-legge in oggetto sara' attivato apposito servizio funzionante a decorrere dal 15 aprile 1997 ai seguenti numeri di telefono: 06/47613262 e 06/47613238. 7. Le presenti istruzioni integrano quelle contenute nelle circolari evidenziate al punto 1) e decorrono dal 1 marzo 1997. Si confida nella consueta fattiva collaborazione da parte delle amministrazioni in indirizzo per il perseguimento delle finalita' prefigurate dalla norma in oggetto indicata. Il Ministro: CIAMPI