Alla Presidenza del Consiglio  dei
                                  Ministri - Segretariato generale
                                  Alle amministrazioni centrali dello
                                  Stato  ed  amministrazioni autonome
                                  dello Stato
                                  Alle universita' degli studi ed  ai
                                  dipartimenti  presso le universita'
                                  degli studi
                                  Agli enti ed ai  soggetti  titolari
                                  di   conti  nelle  tesorerie  dello
                                  Stato
                                  Alle ragionerie centrali ed  uffici
                                  centrali  di  ragioneria  presso le
                                  amministrazioni   autonome    dello
                                  Stato
                                  Alle   ragionerie  regionali  dello
                                  Stato
                                  Alle ragionerie provinciali dello
                                    Stato
                                   All'Amministrazione centrale della
                                  Banca d'Italia - Servizio  rapporti
                                  col tesoro
                                     e, per conoscenza:
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
  1. Con  le  circolari  del  16  gennaio  e  del  29  gennaio  u.s.,
pubblicate,  rispettivamente,  nella  Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24
gennaio e n.  25  del  31  gennaio  u.s.,  sono  state  impartite  le
istruzioni   per  l'applicazione  della  norma  in  oggetto  indicata
segnatamente alla concessione delle deroghe per  i  prelevamenti  dai
conti di tesoreria eccedenti il plafond fissato dalla norma stessa.
  Dopo  un  primo periodo di attuazione si rende necessario impartire
ulteriori  istruzioni  allo  scopo  di  fornire  chiarimenti   e   di
migliorare  la  metodologia della materia tenendo conto delle diverse
fattispecie e delle tipologie di comportamenti che si sono presentati
medio tempore.
  2. Anzitutto si precisa che gli importi da indicare ai punti  1)  e
2)  dell'attestazione  sono costituiti dallo sbilancio negativo delle
operazioni compiute dall'istituto di credito tesoriere o cassiere del
soggetto  interessato,  cioe'   dai   prelevamenti   complessivamente
disposti  sui  conti  di tesoreria, compresi quelli per operazioni di
girofondi.
  Nelle  ipotesi  in  cui  i  soggetti  interessati  nel  corso   del
precedente   esercizio   si   siano   trovati  in  costante  utilizzo
dell'anticipazione del tesoriere  o  cassiere,  i  prelevamenti  sono
costituiti,   in   assenza   di   altre   operazioni,   dai   rientri
dell'anticipazione. Se nel corso del mese per il quale si  chiede  la
deroga  si  prevede la riscossione del contributo pubblico occorrente
per estinguere l'anticipazione, puo' essere indicata tale circostanza
nella   attestazione   e   la   deroga   anche    per    l'estinzione
dell'anticipazione puo' essere concessa condizionata alla riscossione
medesima.
  3.  L'istanza  per  la richiesta della deroga munita della apposita
attestazione,  conformi  ai  nuovi  schemi  allegati  alla   presente
circolare  (mod.  A  e  B), deve pervenire entro e non oltre il 10 di
ogni mese  alla  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio  II  -
Divisione  V  e  deve  essere  trasmessa esclusivamente via fax senza
necessita' di trasmettere il documento originale.
  Le istanze di  deroga  dovranno  essere  spedite  solo  al  fax  n.
06/4826063, gia' indicato nella circolare del 29 gennaio scorso.
  Si raccomanda, per una buona ricezione del fax, di non affollare la
data  di scadenza e di indicare in buona evidenza il numero del conto
di tesoreria, nonche' il proprio fax e  un  recapito  telefonico  per
eventuali chiarimenti.
  Nel  caso  in cui si debba eseguire un pagamento indilazionabile in
scadenza prima del termine di richiesta della  deroga  (e  del  tempo
ulteriore  strettamente  tecnico  occorrente per la concessione della
stessa), l'istanza per l'autorizzazione  ministeriale  dovra'  essere
inoltrata  prima del termine del giorno 10 di ogni mese e comunque in
tempo utile per consentire la concessione della deroga tenendo  conto
dei  tempi  tecnici  occorrenti, evidenziando l'urgenza nelle istanze
medesime utilizzando il modello A1.
  In via del tutto eccezionale e'  altresi'  consentito  produrre  le
istanze  dopo  il  termine  ordinario  e  comunque in tempo utile per
consentire la emissione del decreto, nel caso  sopravvenga  l'urgenza
di  eseguire pagamenti in precedenza non noti all'uopo utilizzando il
modello A2.
  4.   L'attestazione    debitamente    sottoscritta    dal    legale
rappresentante  degli  enti  aventi  un  organo  di controllo interno
(collegio sindacale  o  dei  revisori  dei  conti),  in  luogo  della
apposizione  della  certificazione  coeva, viene trasmessa all'organo
stesso per le valutazioni e le eventuali  osservazioni  da  formulare
nell'ambito  delle  proprie  competenze nella prima seduta collegiale
successiva.
  5. Per semplificare l'attivita' istruttoria dei  competenti  uffici
ministeriali,     si    raccomanda    una    puntuale    compilazione
dell'attestazione tenendo conto che:
    a) al punto 1) deve essere indicata la somma dei prelevamenti del
1996 per i mesi fino a quello corrispondente del 1997 per il quale si
chiede la deroga. Ad esempio: per la richiesta di deroga relativa  al
mese di giugno 1997 occorre evidenziare la somma dei prelevamenti dei
mesi da gennaio a giugno 1996;
    b)   al   punto   2)   devono   essere  indicati  i  prelevamenti
effettivamente  disposti  per  i  mesi  antecedenti  a  quello  delle
richieste  di deroga. Ad esempio: per la richiesta di deroga relativa
al mese di giugno 1997 occorre evidenziare i prelevamenti cumulati da
gennaio a maggio 1997;
    c) al punto 3) deve essere indicato il limite di prelevamento per
il mese di richiesta della deroga, ottenuto come mera differenza  tra
i  precedenti  punti  1)  e  2).  Nel  caso  in cui il punto 2) fosse
maggiore del punto 1) dovra' essere indicato il numero  negativo  che
per motivi tecnici deve essere sommato alla richiesta del mese di cui
al punto 4;
    d) al punto 4) tra le spese per le retribuzioni al personale sono
da comprendere anche i compensi agli organi istituzionali, mentre tra
le  obbligazioni giuridicamente perfezionate possono ricomprendersi i
trasferimenti  in  favore  di  organismi  minori   (ad   esempio   da
universita'  a  dipartimenti) purche' essenziali per il funzionamento
di tali enti;
    e) al punto 5) e' opportuno precisare che:
    le entrate proprie da indicare sono  esclusivamente  quelle  gia'
disponibili  al di fuori del sistema di tesoreria unica (c/c postale,
denaro liquido, ecc.);
    ove il plafond di cui al punto 3 e' di segno negativo deve essere
cosi' indicato;
    le eccedenze da coprire  sono  costituite  dalla  sommatoria  dei
punti 3 (anche se negativo) e 4 al netto delle entrate proprie.
  6.   Per   qualsiasi  richiesta  o  comunicazione  di  notizie  e/o
informazioni relative  all'art.  8,  comma  3  del  decreto-legge  in
oggetto  sara' attivato apposito servizio funzionante a decorrere dal
15  aprile  1997  ai  seguenti  numeri  di  telefono:  06/47613262  e
06/47613238.
  7.   Le   presenti  istruzioni  integrano  quelle  contenute  nelle
circolari evidenziate al punto 1) e decorrono dal 1 marzo 1997.
  Si confida nella consueta fattiva  collaborazione  da  parte  delle
amministrazioni  in  indirizzo  per  il perseguimento delle finalita'
prefigurate dalla norma in oggetto indicata.
                                                  Il Ministro: CIAMPI