IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, nonche' dalla legge 2 ottobre 1991, n. 316; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 233 del 4 ottobre 1993, con cui sono stati determinati gli importi dei diritti aeroportuali, di cui alla predetta legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni, applicati nell'anno 1994; Visto l'art. 10, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che per lo stesso anno 1994 ha elevato del 10 per cento la misura dei diritti aeroportuali per l'imbarco passeggeri in voli internazionali e nazionali; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, che ha aumentato del 5 per cento, rispetto all'importo applicato per l'anno 1994, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni; Visto l'art. 2, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che dispone l'aumento annuale dei predetti diritti aeroportuali nella misura pari al tasso di inflazione programmata determinato dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria; Considerato che il predetto documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1997-1999 determina nel 2,5 per cento il valore obiettivo del tasso di inflazione per l'anno 1997; Considerato che, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 10 dell'art. 10 della citata legge n. 537 del 1993, come sostituito dal comma 189 dell'art. 2 della citata legge n. 662 del 1996, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con atto ricognitivo, determina l'importo dei diritti aeroportuali; Decreta: Art. 1. Per l'anno 1997 l'importo base dei diritti aeroportuali, come determinato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, e' aumentato del 2,5%, pari al tasso di inflazione programmata per il corrente anno.