IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324,  modificata  dalla  legge  15
febbraio 1985, n. 25, nonche' dalla legge 2 ottobre 1991, n. 316;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 27
aprile 1993, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  -  serie generale - n. 233 del 4 ottobre 1993, con cui sono
stati determinati gli importi dei diritti aeroportuali, di  cui  alla
predetta  legge  5  maggio  1976,  n. 324 e successive modificazioni,
applicati nell'anno 1994;
  Visto l'art. 10, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
per lo stesso anno 1994 ha elevato del 10 per  cento  la  misura  dei
diritti  aeroportuali per l'imbarco passeggeri in voli internazionali
e nazionali;
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n.  251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, che
ha  aumentato  del  5  per  cento, rispetto all'importo applicato per
l'anno 1994, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio  1976,
n. 324, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  2,  comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che dispone l'aumento annuale dei predetti diritti aeroportuali nella
misura pari  al  tasso  di  inflazione  programmata  determinato  dal
Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria;
  Considerato   che   il   predetto   documento   di   programmazione
economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza  pubblica  per
gli  anni  1997-1999  determina nel 2,5 per cento il valore obiettivo
del tasso di inflazione per l'anno 1997;
  Considerato che, in attesa dell'emanazione del decreto  di  cui  al
comma  10  dell'art.  10  della  citata  legge  n. 537 del 1993, come
sostituito dal comma 189 dell'art. 2 della citata legge  n.  662  del
1996,  il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  con atto
ricognitivo, determina l'importo dei diritti aeroportuali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per l'anno 1997  l'importo  base  dei  diritti  aeroportuali,  come
determinato  dall'art.  1, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1995,
n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3  agosto  1995,  n.
351,  e'  aumentato del 2,5%, pari al tasso di inflazione programmata
per il corrente anno.