IL DIRETTORE GENERALE
                    DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1978, n. 281,  istitutivo  del
Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 158/90, con il quale, viene
stabilito  che,  a  decorrere dell'anno 1991, il sopracitato Fondo e'
costituito  da  una  quota  fissa,  pari  a  quella   assegnata   per
l'esercizio  1990,  e  da  una  quota variabile determinata con legge
finanziaria comprendente  gli  stanziamenti  annuali  previsti  dalle
leggi di settore;
  Vista  la  legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di
parcheggi in particolare gli articoli 3  e  6  che  disciplinano  gli
interventi,  rispettivamente,  per la generalita' dei comuni e quelli
ad alta tensione di traffico;
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge 537/1993 - recante interventi
correttivi di finanza pubblica - il quale stabilisce,  fra,  l'altro,
che gli interventi in materia di parcheggi, ex lege 24 marzo 1989, n.
122,  s'intendono di competenza regionale ed i relativi finanziamenti
confluiscono, dal 1 gennaio 1994, previa riduzione del 15 per  cento,
nella  richiamata  quota  variabile, di cui all'art. 3, comma 1 della
legge n. 158/1990;
  Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, con il
quale viene  stabilito  che  la  Conferenza  Stato-regione  indica  i
criteri  di  riparto degli stanziamenti confluiti nel Fondo regionale
di sviluppo;
  Vista la legge di bilancio n. 664 del  23  dicembre  1996,  per  il
1997;
  Visti  i  criteri  direttivi  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano  emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare le
allegate tabelle 1) e 3), rispettivamente,  relative  alle  quote  da
devolvere per le finalita' di cui agli articoli 3 e 6 dell'ex lege n.
122/1989;
  Visto,   in  particolare,  il  punto  5)  dei  sopracitati  criteri
direttivi il quale stabilisce che le  delibere  di  approvazione  dei
programmi   regionali   costituiscono   titolo   necessario   per  il
trasferimento delle somme da ammettere a contributo entro il  residuo
limite di stanziamento di competenza;
  Visto  l'art.  3, comma 1, della legge n. 549/1995 - recante misure
di razionalizzazione della finanza pubblica -  il  quale  stabilisce,
tra  l'altro,  che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti
in  favore  delle  regioni  a  statuto  ordinario,   previsti   dalle
disposizioni  di  cui alla tabella B allegata alla legge, fra i quali
quelli previsti dall'art. 12, legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e
successive modificazioni (confluenze);
  Vista  la  nota  n.  200/556/1.9.30  del  16  febbraio  1995, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale  si  comunica  il
venir  meno  del  congelamento  delle  quote spettanti alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;
  Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'intero stanziamento a
favore  delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano, ed autorizzare il trasferimento delle quote ammesse
a contributo indicate nelle sopracitate tabelle 1) e 3)  dei  criteri
direttivi,  con  eccezione della regione Friuli-Venezia Giulia per la
quale si e' tenuto conto della delibera' regionale  di  rimodulazione
del  programma  di cui alla nota 1550 C.5.1.1 del 7 luglio 1995 della
Conferenza Stato-regioni;
  Visti l'art. 5, comma 3, della legge n. 386/1989 e l'art. 12, comma
1, del decreto legislativo n. 263/1992, i quali stabiliscono che  per
l'erogazione  dei  finanziamenti  a favore delle province autonome di
Trento e Bolzano a valere  su  leggi  di  settore  "si  prescinde  da
qualunque  adempimento  previsto"  dalle  leggi  stesse,  anche se le
disposizioni non sono espressamente richiamate, pertanto si autorizza
il trasferimento delle intere quote spettanti;
  Visto l'art. 8, comma 2, del decreto  legislativo  n.  669  del  31
dicembre  1996, il quale consente di impegnare le annualita' relative
ai limiti d'impegno;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  somma  complessiva  di   L.   52.490.815.000,   relativa   allo
stanziamento  1997,  e'  impegnata  a  favore delle regioni a statuto
speciale e delle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  per  le
finalita'  esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna
di seguito indicate:
                                       (Importi in lire)
                            Spettanze     Spettanze
    Regioni                   art. 3        art. 6          Totale
      __                          __         __               __
Valle d'Aosta             804.610.000         -           804.610.000
Provincia autonoma
 di Trento              1.490.900.000         -         1.490.900.000
Friuli-Venezia Giulia   3.184.610.000   2.975.000.000   6.159.610.000
Sicilia                 8.545.305.000  24.480.000.000  33.025.305.000
Sardegna                3.570.000.000   5.780.000.000   9.350.000.000
Provincia autonoma
 di Bolzano             1.660.390.000         -         1.660.390.000
                       ______________  ______________  ______________
            Totale . . 19.255.815.000  33.235.000.000  52.490.815.000