IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, con il quale e' stato stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui al citato art. 9 della legge n. 281/1970, e' costituito da una quota fissa e da una quota variabile; Considerato che la medesima disposizione precisa che la quota fissa e' pari a quella assegnata nell'anno 1990; Considerato che le disposizioni recate dal richiamato art. 3 della legge n. 158/1990 consentono di procedere, a decorrere dall'anno 1991, all'assegnazione delle somme relative alla quota fissa del Fondo regionale mediante impegno dei medesimi importi stabiliti nel 1990; Vista la delibera CIPE 28 giugno 1990 di assegnazione nell'anno 1990 delle somme relative al Fondo ex art. 9 della legge n. 281/1970; Visto l'art. 3, comma 1 della legge n. 549/1995, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti a favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella B allegata alla legge, fra i quali quelli previsti dall'art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281, e art. 3, comma 1, lettere a) e b), legge 14 giugno 1990, n. 158; Vista la legge di bilancio n. 664 del 23 dicembre 1996, per il 1997, che tra l'altro, comprende lo stanziamento della somma di lire 4.651.000.000 relativa alla quota fissa, autorizzata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della sopracitata legge n. 158/1990 a titolo di limiti d'impegno destinati a contributi per interessi su mutui per gli ospedali civili e psichiatrici; Visto l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 669 del 31 dicembre 1996, il quale consente di impegnare le annualita' relative ai limiti d'impegno; Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di lire 4.651.000.000 a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; Decreta: Art. 1. La somma di lire 4.651.000.000, a valere sul Fondo 1997, ex art. 9 della legge n. 281/1970, a titolo di limite d'impegno, annualita' 1997, destinate a contributi per interessi sui mutui contratti per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/1965, e' impegnata a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, come segue: Regioni e province autonome Importi (in lire) __ __ Provincia autonoma di Trento . . . . . . . . . . . . 424.000.000 Provincia autonoma di Bolzano . . . . . . . . . . . . 411.000.000 Valle d'Aosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134.000.000 Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . . . . . . . . . 562.000.000 Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.797.000.000 Sardegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323.000.000 ______________ Totale. . . 4.651.000.000