IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1988, con il quale e' stata riconosciuta l'indicazione geografica "Pinerolese"; Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute altre indicazioni geografiche per i vini da tavola prodotti nel territorio della zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Pinerolese"; Visto il decreto dirigenziale 12 settembre 1996 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Pinerolese" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati con la quale si chiede che venga consentita la possibilita' per i vini da tavola ottenuti da uve prodotte nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3 del citato decreto dirigenziale 12 settembre 1996, aventi l'indicazione geografica "Pinerolese" o dichiarati con una delle indicazioni geografiche riconosciute in via definitiva o autorizzate in via transitoria, ai sensi dei decreti cui sopra si fa riferimento, provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 tuttora in fase di invecchiamento in legno e di affinamento in bottiglia, di rivendicare la denominazione di origine controllata "Pinerolese"; Ritenute fondate le predette richieste in quanto rispondenti a reali esigenze produttive e commerciali delle ditte interessate a condizione che i prodotti di cui trattasi provengano da una zona ricadente nell'ambito del territorio di produzione attualmente delimitato dall'art. 3 del suddetto disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Pinerolese" ed abbiano i requisiti previsti dal detto disciplinare di produzione; Ritenuto pertanto necessario provvedere all'integrazione del predetto decreto dirigenziale 12 settembre 1996 relativamente alla possibilita' di rivendicare la denominazione di origine controllata "Pinerolese" per i vini da tavola ad indicazione geografica sopra individuati provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 tuttora in fase di invecchiamento e di affinamento; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari di cui trattasi si provveda con il decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico In deroga alle misure previste dal comma 2 dell'art. 1 e dall'art. 2 del decreto dirigenziale 12 settembre 1996 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Pinerolese", le ditte interessate, che non intendono avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 4 del citato decreto dirigenziale 12 settembre 1996, possono rivendicare la denominazione di origine controllata "Pinerolese" per i vini in fase di invecchiamento in legno e di affinamento in bottiglia provenienti dalle vendemmie 1992, 1993 e 1994 alle seguenti condizioni: a) le uve utilizzate devono essere state denunciate come uve con l'indicazione geografica "Pinerolese" o con altre indicazioni geografiche riconosciute in via definitiva o autorizzate in via transitoria per i prodotti ottenuti nell'ambito del territorio della zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Pinerolese"; b) le uve di cui trattasi devono risultare essere state prodotte nell'ambito del territorio delimitato dall'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Pinerolese" riconosciuta con decreto dirigenziale 12 settembre 1996; c) i quantitativi di vino di cui trattasi possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata "Pinerolese" a decorrere dalla data in cui potranno utilizzare la denominazione di origine controllata "Pinerolese" i prodotti della vendemmia 1996, purche' i suddetti quantitativi siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione approvato con decreto dirigenziale 12 settembre 1996 di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Pinerolese"; d) i relativi quantitativi di vino devono essere denunciati all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi competente per territorio, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per gli opportuni controlli in merito alle quantita' detenute ed ai requisiti posseduti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 febbraio 1997 Il dirigente: ADINOLFI