Alle camere  di   commercio
                                  All'Unioncamere
                                     e,  per   conoscenza:
                                  Alla Presidenza  del Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  -   Ufficio      del  coordinamento
                                  amministrativo
                                  Al Ministero  dell'ambiente
                                  Agli UU.PP.I.C.A.
                                  All'ANPA
                                  Alle  regioni
                                  Alle  associazioni di categoria
                                  A Infocamere
                                  All'Ist. Guglielmo Tagliacarne
  Il decreto  legislativo 5  febbraio 1997,  n. 22,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  15  febbraio  1997,  n.  33,  modificato  e
integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 1997, n. 261, detta la nuova
normativa in materia  di rifiuti, prevedendo la  denuncia annuale dei
rifiuti prodotti e  gestiti ai fini del "Catasto"  da effeffuarsi con
le modalita' stabilite dalla legge n. 70/1994.
  La denuncia per il 1997 si dovra'  effettuare tra il 1 gennaio e il
30 aprile 1998,  utilizzando il modello e le  relative istruzioni per
la compilazione previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21  marzo 1997,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  del 7
aprile 1997, n.  80 (di seguito denominati MUD). Per  tener conto del
decreto  legislativo   n.  22/1997,  e  successive   modificazioni  e
integrazioni, appare quindi opportuno  fornire i seguenti chiarimenti
e  indicazioni,  sul  cui  contenuto e'  stato  acquisito  il  parere
favorevole  della Presidenza  del  Consiglio dei  Ministri -  Ufficio
coordinamento amministrativo, e del Ministero dell'ambiente.
 Soggetti tenuti alla presentazione del MUD.
  I soggetti tenuti  alla presentazione del MUD  sono quelli indicati
all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997 e successive
modificazioni e  integrazioni, il  quale rispetto  alla comunicazione
dell'anno precedente:
  prevede  la  dichiarazione,  limitatamente ai  rifiuti  pericolosi,
anche per gli  imprenditori agricoli di cui all'art.  2135 del codice
civile  con un  volume  di  affari annuo  superiore  a lire  quindici
milioni; restano  esentati in  ogni caso  quelli con  volume d'affari
inferiore a tale soglia;
  prevede la dichiarazione anche per i commercianti e intermediari, i
quali:
  a) per i rifiuti effettivamente  detenuti, nella scheda RIF del MUD
indicheranno  le   quantita'  nei  campi  relativi   alle  specifiche
attivita' di gestione, allegando i necessari moduli compilati;
  b)  per i  rifiuti gestiti  senza effettiva  detenzione, nel  campo
"Nome codificato del rifiuto" della Scheda RIF del MUD, premetteranno
al nome  del rifiuto, "Commercio di"  (ad es. "Commercio di  ghiaia e
rocce triturate di scarto"), allegando i necessari moduli compilati;
  esenta, limitatamente alla produzione  di rifiuti non pericolosi, i
piccoli imprenditori  artigiani di  cui all'articolo 2083  del codice
civile che non hanno piu' di tre dipendenti.
 Sezione rifiuti.
  L'art.  11   del  decreto  legislativo  n.   22/1997  e  successive
modificazioni e integrazioni prevede, al  comma 1, che i dati debbano
essere comunicati  utilizzando il Catalogo europeo  dei rifiuti (CER)
riportato in allegato allo stesso  decreto; quindi a tale Catalogo ci
si dovra'  riferire per attribuire i  codici rifiuto di sei  cifre da
riportare nel MUD.
  Ai  fini  della  "Classificazione"   del  rifiuto  non  sara'  piu'
necessario barrare le caselle "  rifiuto speciale" o "rifiuto tossico
e nocivo"  in quanto  la codifica del  suddetto Catalogo  europeo dei
rifiuti, unitamente all'allegato D del decreto legislativo n. 22/1997
e  successive  modificazioni  e integrazioni,  individua  in  maniera
univoca   il   rifiuto  medesimo   e   le   sue  caratteristiche   di
pericolosita'.
  Per quanto riguarda  i rifiuti relativi alle  attivita' di deposito
preliminare e  messa in riserva  previste dal decreto  legislativo n.
22/1997, art.  6, comma 1,  lettera l), e successive  modificazioni e
integrazioni,  e   quelle  di  deposito  temporaneo,   previste  alla
successiva  lettera m)  del medesimo  comma, andranno  dichiarati nel
campo  "stoccaggio  provvisorio"  della scheda  RIF,  indicandone  la
giacenza al 31 dicembre 1997.
 Sezione rifiuti solidi urbani (RSU).
  L'art.  11   del  decreto  legislativo  n.   22/1997  e  successive
modificazioni  e integrazioni  prevede  che  la comunicazione  dovra'
essere effettuata dai comuni, dai loro consorzi o comunita' montane o
aziende speciali con  finalita' di smaltimento dei  rifiuti. Nel caso
di comunicazioni effettuate dai consorzi, o dalle comunita' montane o
dalle  aziende   speciali,  al  fine  di   mantenere  il  riferimento
all'unita'  territoriale,  il  soggetto comunicante  presentera'  per
ciascun comune servito la sezione  anagrafica e la scheda RSU -comune
relative, nonche'  l'elenco riepilogativo  di cui all'allegato  7 del
decreto  del Presidente  del Consiglio  dei Ministri  21 marzo  1997,
anche nel  caso che  la compilazione non  sia effettuata  su supporto
informatico.  A partire  dal  prossimo anno  saranno richiesti,  come
previsto   dal   decreto   legislativo  n.   22/1997   e   successive
modificazioni  e  integrazioni,  anche  i costi  di  gestione  e  per
ammortamenti tecnici e finanziari degli investimenti per le attivita'
di  gestione dei  rifiuti. Si  allega alla  presente una  scheda, non
obbligatoria in proposito, che verra' compilata da parte dei soggetti
interessati.  L'iniziativa  ha  carattere  puramente  sperimentale  e
consentira', attraverso  i dati forniti,  di mettere a punto  su base
piu' concreta  la versione  definitiva della  scheda per  la prossima
annualita'. I  costi in parola  andranno indicati in milioni  di lire
utilizzando le  regole di  approssimazione indicate  nelle istruzioni
del MUD (ad es. 22.516.000  lire verranno dichiarati riportando nelle
apposite caselle "22" e 22.556.000 lire riportando "23").
  Nella scheda RSU-Impianto l'indicazione  "Stoccaggio ex art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982" deve intendersi,
ai  fini  della  dichiarazione,   applicabile  secondo  le  modifiche
introdotte  con  l'art.  13  del decreto  legislativo  n.  22/1997  e
successive modificazioni e integrazioni.
 Software di compilazione.
  L'Unioncamere modifichera' il software  di compilazione su supporto
informatico  per  la  presentazione  del MUD,  al  fine  di  renderlo
compatibile con le  indicazioni e i chiarimenti di  cui alla presente
circolare.
 Diffusione.
  La presente circolare sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai
fini della necessaria informazione a tutti i soggetti interessati.
                                                 Il Ministro: Bersani