Alle camere di commercio All'Unioncamere e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del coordinamento amministrativo Al Ministero dell'ambiente Agli UU.PP.I.C.A. All'ANPA Alle regioni Alle associazioni di categoria A Infocamere All'Ist. Guglielmo Tagliacarne Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1997, n. 33, modificato e integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 1997, n. 261, detta la nuova normativa in materia di rifiuti, prevedendo la denuncia annuale dei rifiuti prodotti e gestiti ai fini del "Catasto" da effeffuarsi con le modalita' stabilite dalla legge n. 70/1994. La denuncia per il 1997 si dovra' effettuare tra il 1 gennaio e il 30 aprile 1998, utilizzando il modello e le relative istruzioni per la compilazione previsti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1997, n. 80 (di seguito denominati MUD). Per tener conto del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modificazioni e integrazioni, appare quindi opportuno fornire i seguenti chiarimenti e indicazioni, sul cui contenuto e' stato acquisito il parere favorevole della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio coordinamento amministrativo, e del Ministero dell'ambiente. Soggetti tenuti alla presentazione del MUD. I soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono quelli indicati all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, il quale rispetto alla comunicazione dell'anno precedente: prevede la dichiarazione, limitatamente ai rifiuti pericolosi, anche per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo superiore a lire quindici milioni; restano esentati in ogni caso quelli con volume d'affari inferiore a tale soglia; prevede la dichiarazione anche per i commercianti e intermediari, i quali: a) per i rifiuti effettivamente detenuti, nella scheda RIF del MUD indicheranno le quantita' nei campi relativi alle specifiche attivita' di gestione, allegando i necessari moduli compilati; b) per i rifiuti gestiti senza effettiva detenzione, nel campo "Nome codificato del rifiuto" della Scheda RIF del MUD, premetteranno al nome del rifiuto, "Commercio di" (ad es. "Commercio di ghiaia e rocce triturate di scarto"), allegando i necessari moduli compilati; esenta, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile che non hanno piu' di tre dipendenti. Sezione rifiuti. L'art. 11 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni prevede, al comma 1, che i dati debbano essere comunicati utilizzando il Catalogo europeo dei rifiuti (CER) riportato in allegato allo stesso decreto; quindi a tale Catalogo ci si dovra' riferire per attribuire i codici rifiuto di sei cifre da riportare nel MUD. Ai fini della "Classificazione" del rifiuto non sara' piu' necessario barrare le caselle " rifiuto speciale" o "rifiuto tossico e nocivo" in quanto la codifica del suddetto Catalogo europeo dei rifiuti, unitamente all'allegato D del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, individua in maniera univoca il rifiuto medesimo e le sue caratteristiche di pericolosita'. Per quanto riguarda i rifiuti relativi alle attivita' di deposito preliminare e messa in riserva previste dal decreto legislativo n. 22/1997, art. 6, comma 1, lettera l), e successive modificazioni e integrazioni, e quelle di deposito temporaneo, previste alla successiva lettera m) del medesimo comma, andranno dichiarati nel campo "stoccaggio provvisorio" della scheda RIF, indicandone la giacenza al 31 dicembre 1997. Sezione rifiuti solidi urbani (RSU). L'art. 11 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni prevede che la comunicazione dovra' essere effettuata dai comuni, dai loro consorzi o comunita' montane o aziende speciali con finalita' di smaltimento dei rifiuti. Nel caso di comunicazioni effettuate dai consorzi, o dalle comunita' montane o dalle aziende speciali, al fine di mantenere il riferimento all'unita' territoriale, il soggetto comunicante presentera' per ciascun comune servito la sezione anagrafica e la scheda RSU -comune relative, nonche' l'elenco riepilogativo di cui all'allegato 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997, anche nel caso che la compilazione non sia effettuata su supporto informatico. A partire dal prossimo anno saranno richiesti, come previsto dal decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, anche i costi di gestione e per ammortamenti tecnici e finanziari degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti. Si allega alla presente una scheda, non obbligatoria in proposito, che verra' compilata da parte dei soggetti interessati. L'iniziativa ha carattere puramente sperimentale e consentira', attraverso i dati forniti, di mettere a punto su base piu' concreta la versione definitiva della scheda per la prossima annualita'. I costi in parola andranno indicati in milioni di lire utilizzando le regole di approssimazione indicate nelle istruzioni del MUD (ad es. 22.516.000 lire verranno dichiarati riportando nelle apposite caselle "22" e 22.556.000 lire riportando "23"). Nella scheda RSU-Impianto l'indicazione "Stoccaggio ex art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982" deve intendersi, ai fini della dichiarazione, applicabile secondo le modifiche introdotte con l'art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni. Software di compilazione. L'Unioncamere modifichera' il software di compilazione su supporto informatico per la presentazione del MUD, al fine di renderlo compatibile con le indicazioni e i chiarimenti di cui alla presente circolare. Diffusione. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai fini della necessaria informazione a tutti i soggetti interessati. Il Ministro: Bersani