IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 88 alla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1995, n. 167, con il quale e' stato modificato l'ordinamento didattico universitario, che ha approvato la tabella didattica XLV/2, relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico; Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1996 recante modificazioni all'art. 2 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale dell'11 maggio 1995; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 13 settembre 1996, in merito alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia toracica; Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1996 con il quale l'Universita' di Bari e' stata autorizzata alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia toracica; Visto il decreto rettorale n. 8000 del 30 ottobre 1996 in corso di pubblicazione; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Nel titolo XX - Facolta' di medicina e chirurgia - Scuole di specializzazione, nell'art. 210, contenente l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' inserita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica.