IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 18 dicembre 1996, n. 679; Vista la nota della prefettura di Messina in data 11 gennaio 1997, n. 96/1312/GAB; Vista la nota della regione siciliana in data 4 febbraio 1997, n. 34; Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragoni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. E' vietato l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso secondo il seguente calendario: dal 15 marzo al 30 ottobre 1997: divieto per le isole Alicudi, Stromboli e Panarea. dal 1 luglio al 30 settembre 1997: divieto per le isole Lipari, Vulcano e Filicudi.