IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
dei  lavori  pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la
facolta' di vietare nei mesi di  piu'  intenso  movimento  turistico,
l'afflusso  e  la  circolazione di veicoli appartenenti a persone non
facenti parte della popolazione stabile;
  Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data
18 dicembre 1996, n. 679;
  Vista la nota della prefettura di Messina in data 11 gennaio  1997,
n. 96/1312/GAB;
  Vista  la  nota della regione siciliana in data 4 febbraio 1997, n.
34;
  Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare  i  richiesti
provvedimenti  restrittivi  della circolazione stradale per le ragoni
espresse nei succitati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' vietato l'afflusso e la circolazione sulle isole del  comune  di
Lipari  di  veicoli  a  motore appartenenti a persone non stabilmente
residenti  nelle  isole  del  comune  stesso  secondo   il   seguente
calendario:
   dal  15  marzo  al  30 ottobre 1997: divieto per le isole Alicudi,
Stromboli e Panarea.
   dal 1 luglio al 30 settembre 1997: divieto per  le  isole  Lipari,
Vulcano e Filicudi.