IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119   (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel   quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di credito del  Tesoro,  con  l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6
marzo 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 16.480 miliardi;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  un'emissione  di  certificati  di  credito del Tesoro "zero
coupon" della durata di ventiquattro mesi;
  Visto il proprio decreto del 24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il
secondo comma dell'art. 4, ove si prevede  che  gli  "specialisti  in
titoli  di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro  del
tesoro,  ad  appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
prima tranche di certificati di  credito  del  Tesoro  "zero  coupon"
della  durata  di ventiquattro mesi (CTZ-24) fino all'importo massimo
di nominali lire 2.500 miliardi.
  Il prestito ha inizio il 14 marzo 1997 e scadenza il 15 marzo 1999.
  I certificati sono emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento  e  vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  In  base  all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio
1994,  citato  nelle  premesse,  al  termine   della   procedura   di
assegnazione  e'  prevista  automaticamente l'emissione della seconda
tranche dei certificati, per un importo  massimo  del  10  per  cento
dell'ammontare  nominale  indicato  al  precedente  primo  comma,  da
assegnare agli operatori "specialisti in  titoli  di  Stato"  con  le
modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13.
  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.