La mancata conversione del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 511, riporta in vigore la disciplina prevista dalla legge n. 236 del 19 luglio 1993, art. 9, commi 14 e 18, in materia di tirocini di orientamento e formazione. L'efficacia delle convenzioni gia' stipulate ai sensi del predetto decreto legge per l'attuazione dei tirocini e' salvaguardata dal disposto dell'art. 1, comma 4, della legge n. 608 del 28 novembre 1996. Con la presente circolare si definiscono i criteri per la stipula delle nuove convenzioni, in attesa dell'aggiornamento della citata normativa, gia' in fase di predisposizione. Ferme restando le altre tipologie di esperienze di orientamento e di formazione in azienda e di tirocinio pratico, previsto dalla normativa vigente (quali i tirocini degli organismi di formazione professionali regionali o convenzionati, svolti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 845/1978; i tirocini realizzati nell'ambito dei corsi finanziati dal Fondo sociale europeo; i tirocini universitari previsti: a) dai corsi di diploma universitario, b) dai curricula dei corsi di laurea, c) dai corsi post laurea, d) per la preparazione di tesi di laurea), le esperienze in azienda finalizzate ad agevolare le "scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro", di cui alla legge n. 236/1993, art. 9, commi 14 e 18, si realizzano secondo le disposizioni di seguito riportate. Il tirocinante e' tenuto: a partecipare nei tempi e con le modalita' previste dal programma di tirocinio, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendale; a garantire la riservatezza riguardo alle conoscenze e applicazioni relative a programmi e organizzazioni dell'impresa; a produrre, se minore, l'autorizzazione del genitore esercente la patria potesta'. L'impresa, presso la quale si svolge il tirocinio, e' tenuta: a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonche', la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro; a designare il "responsabile aziendale" incaricato di seguire il tirocinante e di relazionare sui risultati del tirocinio; a provvedere alla copertura assicurativa INAIL e responsabilita' civile per i tirocinanti; a rilasciare una dichiarazione in relazione alle conoscenze e/o competenze acquisite dal tirocinante. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralita' di aziende, le Convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura di provenienza dei tirocinanti e l'associazione territoriale di rappresentanza dei datori di lavoro interessati. E' ammessa la stipula di convenzioni "quadro" a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti e le associazioni datoriali interessate. L'esperienza puo' svolgersi in piu' settori operativi della medesima organizzazione lavorativa. La struttura di provenienza dei tirocinanti provvede: ad acquisire la dichiarazione del datore di lavoro che sono state sentite le rappresentanze sindacali di cui al comma 14; a trasmettere copia della convenzione all'Ispettorato del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero in mancanza, alle organizzazioni sindacali di categoria territoriali; a designare un responsabile didattico e organizzativo (tutor) delle attivita' di tirocinio incaricato di seguirne lo svolgimento. Nel caso la struttura di avviamento del tirocinante sia l'Ufficio del lavoro, il responsabile puo' essere individuato nell'ambito dell'Agenzia per l'impiego territorialmente competente. La durata massima per le varie tipologie di tirocinio e' determinata dal comma 16, come segue: lettera A) non superiore ai due mesi. Tale limite non si applica ai soggetti appartenenti alle categorie protette, portatori di handicap; lettera B) non superiore ai tre mesi; lettera B)-bis la legge non prevede una durata massima, pertanto essa va definita in sede di convenzione con l'azienda. In conformita' alle suindicate disposizioni sono stati predisposti: modello di convenzione, con allegata la dichiarazione di impegni fra le parti, che e' parte integrante della convenzione medesima; modello di dichiarazione dell'impresa sui risultati del tirocinio; quadro sintetico degli elementi caratterizzanti le singole tipologie di tirocinio disciplinate dalla legge n. 236/1993, art. 9, comma 16. Ogni ulteriore chiaramento potra' essere acquisito presso l'Ufficio centrale OFPL - Div. II, tel. 06/46834247, 43588288. Fax 06/43588277. Il Ministro: TREU