La mancata conversione del decreto legge 1 ottobre  1996,  n.  511,
riporta  in  vigore  la disciplina prevista dalla legge n. 236 del 19
luglio 1993, art. 9, commi  14  e  18,  in  materia  di  tirocini  di
orientamento e formazione.
  L'efficacia  delle convenzioni gia' stipulate ai sensi del predetto
decreto legge per l'attuazione  dei  tirocini  e'  salvaguardata  dal
disposto  dell'art.  1,  comma  4, della legge n. 608 del 28 novembre
1996.
  Con la presente circolare si definiscono i criteri per  la  stipula
delle  nuove  convenzioni,  in attesa dell'aggiornamento della citata
normativa, gia' in fase di predisposizione.
  Ferme restando le altre tipologie di esperienze di  orientamento  e
di  formazione  in  azienda  e  di  tirocinio pratico, previsto dalla
normativa vigente (quali i tirocini  degli  organismi  di  formazione
professionali regionali o convenzionati, svolti ai sensi dell'art. 15
della  legge n. 845/1978; i tirocini realizzati nell'ambito dei corsi
finanziati  dal  Fondo  sociale  europeo;  i  tirocini   universitari
previsti:
    a) dai corsi di diploma universitario, b) dai curricula dei corsi
di  laurea,  c) dai corsi post laurea, d) per la preparazione di tesi
di laurea), le esperienze in  azienda  finalizzate  ad  agevolare  le
"scelte  professionali  mediante  la conoscenza diretta del mondo del
lavoro", di cui alla legge n.  236/1993, art. 9, commi 14  e  18,  si
realizzano secondo le disposizioni di seguito riportate.
  Il tirocinante e' tenuto:
   a  partecipare nei tempi e con le modalita' previste dal programma
di tirocinio, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole
e i modelli di comportamento aziendale;
   a  garantire  la   riservatezza   riguardo   alle   conoscenze   e
applicazioni relative a programmi e organizzazioni dell'impresa;
   a  produrre, se minore, l'autorizzazione del genitore esercente la
patria potesta'.
  L'impresa, presso la quale si svolge il tirocinio, e' tenuta:
   a favorire l'esperienza del tirocinante  nell'ambiente  di  lavoro
mediante  le conoscenze dirette delle tecnologie, dell'organizzazione
aziendale nonche', la visualizzazione dei processi produttivi e delle
fasi di lavoro;
   a designare il "responsabile aziendale" incaricato di  seguire  il
tirocinante e di relazionare sui risultati del tirocinio;
   a  provvedere  alla copertura assicurativa INAIL e responsabilita'
civile per i tirocinanti;
   a rilasciare una dichiarazione in relazione  alle  conoscenze  e/o
competenze acquisite dal tirocinante.
  Qualora  le  esperienze  si  realizzino  presso  una  pluralita' di
aziende, le Convenzioni possono  essere  stipulate  tra  il  titolare
della  struttura  di  provenienza  dei  tirocinanti  e l'associazione
territoriale di rappresentanza dei datori di lavoro interessati.
  E'  ammessa  la  stipula  di   convenzioni   "quadro"   a   livello
territoriale   fra   i   soggetti   istituzionali   competenti  e  le
associazioni datoriali interessate.
  L'esperienza  puo'  svolgersi  in  piu'  settori  operativi   della
medesima organizzazione lavorativa.
  La struttura di provenienza dei tirocinanti provvede:
   ad  acquisire la dichiarazione del datore di lavoro che sono state
sentite le rappresentanze sindacali di cui al comma 14;
   a trasmettere copia della convenzione all'Ispettorato del Lavoro e
alle rappresentanze sindacali aziendali,  ovvero  in  mancanza,  alle
organizzazioni sindacali di categoria territoriali;
   a  designare  un  responsabile  didattico  e organizzativo (tutor)
delle attivita' di tirocinio incaricato di seguirne lo svolgimento.
  Nel caso la struttura di avviamento del tirocinante  sia  l'Ufficio
del  lavoro,  il  responsabile  puo'  essere  individuato nell'ambito
dell'Agenzia per l'impiego territorialmente competente.
  La  durata  massima  per  le  varie  tipologie  di   tirocinio   e'
determinata dal comma 16, come segue:
   lettera  A)  non superiore ai due mesi. Tale limite non si applica
ai  soggetti  appartenenti  alle  categorie  protette,  portatori  di
handicap;
   lettera B) non superiore ai tre mesi;
   lettera  B)-bis  la legge non prevede una durata massima, pertanto
essa va definita in sede di convenzione con l'azienda.
  In conformita' alle suindicate disposizioni sono stati predisposti:
   modello di convenzione, con allegata la dichiarazione  di  impegni
fra le parti, che e' parte integrante della convenzione medesima;
   modello di dichiarazione dell'impresa sui risultati del tirocinio;
   quadro   sintetico   degli  elementi  caratterizzanti  le  singole
tipologie di tirocinio disciplinate dalla legge n. 236/1993, art.  9,
comma 16.
  Ogni ulteriore chiaramento potra' essere acquisito presso l'Ufficio
centrale OFPL - Div. II, tel. 06/46834247, 43588288. Fax 06/43588277.
                                                    Il Ministro: TREU