LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il proprio provvedimento del 10 maggio 1996 registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 240, con cui le specialita' medicinali CEFAMAR, CEFOTRIZIN, DERMOBETA, ESARONDIL, FENPIC, REUPROFEN e ROTILEN sono state classificate in classe a), la specialita' medicinale VAGIFEM in classe b) e la specialita' medicinale OTOIAL e' stata classificata in classe H; Considerato che tale provvedimento non e' stato pubblicato perche' registrato alla Corte dei conti in data successiva all'entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 1996, n. 323, in quanto il provvedimento stesso classificava in classe a) e b) i predetti farmaci con prezzi non allineati secondo i criteri previsti da tale norma; Preso atto che le procedure di allineamento ai sensi del citato decreto-legge n. 323/1996, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425, sono state applicate solo ai predetti farmaci classificati nelle classi a) e b) e non all'OTOIAL in quanto classificato in classe H; Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 15 luglio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996; Viste le proprie deliberazioni assunte nella seduta del 13 dicembre 1996 in cui e' stata confermata la classe H e il prezzo di L. 102.000 per la specialita' medicinale OTOIAL, come nel provvedimento 10 maggio 1996 gia' registrato alla Corte dei conti; Dispone: Art. 1. La specialita' medicinale indicata nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui e' parte integrante, e' classificata come indicato nell'allegato stesso.