LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1,  lettera  h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare
riferimento all'art. 7;
  Visto il proprio provvedimento 30  dicembre  1993,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei  medicinali,
ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  proprio provvedimento del 10 maggio 1996 registrato alla
Corte dei conti il 28 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 240,  con
cui   le   specialita'  medicinali  CEFAMAR,  CEFOTRIZIN,  DERMOBETA,
ESARONDIL, FENPIC, REUPROFEN e ROTILEN  sono  state  classificate  in
classe  a),  la  specialita'  medicinale  VAGIFEM  in  classe b) e la
specialita' medicinale OTOIAL e' stata classificata in classe H;
  Considerato che tale provvedimento non e' stato pubblicato  perche'
registrato  alla  Corte  dei  conti in data successiva all'entrata in
vigore del decreto-legge  21  giugno  1996,  n.  323,  in  quanto  il
provvedimento  stesso  classificava  in  classe  a)  e  b) i predetti
farmaci con prezzi non allineati secondo i criteri previsti  da  tale
norma;
 Preso  atto  che  le  procedure  di allineamento ai sensi del citato
decreto-legge n. 323/1996, convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425,
sono state applicate solo  ai  predetti  farmaci  classificati  nelle
classi a) e b) e non all'OTOIAL in quanto classificato in classe H;
  Visto  il  proprio  provvedimento  9  luglio 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  118  del  15  luglio   1996   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni   con  cui  si  e'  proceduto  alla
riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma  1  e  5
del  decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425
dell'8 agosto 1996;
  Viste le proprie deliberazioni assunte nella seduta del 13 dicembre
1996 in cui e' stata confermata la classe H e il prezzo di L. 102.000
per la specialita'  medicinale  OTOIAL,  come  nel  provvedimento  10
maggio 1996 gia' registrato alla Corte dei conti;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  specialita'  medicinale  indicata  nell'allegato  1 al presente
provvedimento, di cui  e'  parte  integrante,  e'  classificata  come
indicato nell'allegato stesso.