IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente  il  procedimento
amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352,  riguardante il regolamento per la disciplina delle modalita' di
esercizio e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  115  del  25  gennaio  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 1996, n. 59, che ha
adottato  il  "Regolamento  concernente  le  categorie  di  documenti
formati  o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e
dagli organi periferici sottratti al diritto di accesso";
  Riconosciuta  l'opportunita'  di  dettare  le   misure   idonee   a
permettere l'esercizio del diritto di accesso ai predetti documenti;
                        Dispone quanto segue:
1) Competenza a decidere sull'istanza di accesso.
  La   competenza  a  decidere  sull'istanza  di  accesso  spetta  al
responsabile dell'apposito procedimento che, ai  sensi  dell'art.  4,
comma  7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, e'
il  dirigente,  o  altro  dipendente  da  questo  delegato,   addetto
all'unita'  organizzativa  competente  a formare l'atto o a detenerlo
stabilmente. Tale principio e' applicabile anche  nel  caso  di  atti
infraprocedimentali.
  Sulla  base  di  questo  criterio  non  e' per il momento opportuno
procedere ad una rigida individuazione delle  competenze,  stante  la
grande  varieta'  della  casistica.  Laddove  sorgessero  difficolta'
interpretative    le    direzioni    generali,    il     Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria  e gli altri uffici equiparati ai
fini  della  presente  circolare  (ispettorato,   ufficio   giustizia
minorile,   archivi   notarili)   potranno   emanare   le   opportune
disposizioni per dirimere le eventuali questioni di competenza.
  Nel caso di uffici appartenenti a diverse direzioni generali  o  ad
altri uffici equiparati si provvedera' con circolare ministeriale.
2) Presentazione della domanda di accesso.
  All'atto   della   presentazione   della  richiesta  d'accesso,  il
richiedente deve esibire  un  valido  documento  di  identificazione.
Coloro  i  quali  inoltrano la richiesta in rappresentanza di persone
giuridiche o di enti, nonche' i tutori e  i  curatori  delle  persone
fisiche,  devono  produrre,  oltre  al  documento  di identificazione
personale, idoneo titolo che attesti tale qualita'.
  Nel caso di rappresentanza di persone fisiche (a parte  i  casi  di
rappresentanza  legale  dianzi  indicati),  il  titolo  di  cui sopra
consistera' in un atto di delega dell'interessato con  sottoscrizione
autenticata  a  norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Per l'accesso a documenti che concernano la sfera di riservatezza del
delegante, la delega deve essere specifica.
  Le amministrazioni, le  associazioni  e  i  comitati  portatori  di
interessi  pubblici  o diffusi devono specificare con la richiesta di
accesso l'interesse concreto alla visione del documento.
  La procura alle  liti  non  abilita  di  per  se'  il  difensore  a
richiedere   per  conto  dell'assistito  l'accesso  ai  documenti  di
carattere amministrativo.
  Le  richieste  non  possono  essere  generiche ma devono consentire
l'individuazione del documento cui si vuole accedere.  Esse  possono,
peraltro,  riferirsi  a  piu'  documenti, ovvero a documenti giacenti
presso organi del Ministero aventi sede  diversa,  purche'  gli  atti
riguardino il medesimo procedimento.
  Le  richieste di accesso possono essere informali o formali secondo
il disposto degli articoli 3 e 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  352/1992.  Le  richieste  non  formali possono essere
verbali o scritte. Quelle formali possono essere solo scritte.
  Le richieste di accesso scritte, sia formali  che  informali,  sono
compilate secondo il formulario di cui all'allegato 1 o altro analogo
e  vanno  presentate  presso gli uffici di cui all'art. 6 del decreto
ministeriale n. 115/1996. Esse vanno protocollate e  su  di  esse  va
apposto il timbro attestante la data di ricezione.
  Sulla  richiesta di accesso scritta sono annotati gli estremi della
persona che eventualmente accompagna l'interessato per la visione dei
documenti.
  Le richieste di  accesso  verbali  sono  annotate  su  un  apposito
registro.
  L'invito  alla presentazione di richiesta formale di accesso di cui
all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
352/1992, e' redatto in calce al modulo della richiesta informale con
indicazione  della  data  e  con  la  sottoscrizione del responsabile
dell'ufficio. L'interessato vi appone  la  propria  firma  per  presa
visione.  Se  la  richiesta  e'  presentata verbalmente l'invito alla
presentazione di richiesta  formale,  redatto  dal  responsabile  del
procedimento,  deve essere contestualmente consegnato all'interessato
o comunicato allo stesso.
  L'ufficio  e'  tenuto  a   rilasciare   ricevuta   della   avvenuta
presentazione della richiesta formale.
  Le   richieste   formali   di   accesso   di  competenza  di  altre
amministrazioni sono trasmesse a queste ultime dandone  comunicazione
al richiedente.
  Le richieste di accesso formale a mezzo del servizio postale devono
essere effettuate con raccomandata con avviso di ricevimento. La data
di  presentazione  e'  quella  in  cui l'istanza perviene all'ufficio
competente e la ricevuta di ritorno equivale  a  comunicazione  della
ricezione dell'istanza.
  Per quanto concerne le richieste irregolari o incomplete si applica
il comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
352/1992  in  base al quale l'amministrazione deve darne, entro dieci
giorni, tempestiva comunicazione al richiedente tramite  raccomandata
o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione.
  Il  termine finale del procedimento e' quello di cui al comma 5 del
citato  art.  4  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
352/1992, pari a trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione
o  ricezione  della  richiesta  a  norma dell'art. 25, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241; tale termine  resta,  peraltro,  sospeso
nel caso di richiesta irregolare o incompleta per il periodo compreso
tra la comunicazione al richiedente e la regolarizzazione.
 3) Accoglimento o rigetto dell'istanza.
  La  decisione  sulla  richiesta  dell'accesso formale e' comunicata
dall'ufficio competente. Si ricorda a tale proposito  che,  ai  sensi
dell'art.  5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.
352/1992, l'atto deve contenere l'indicazione  dell'ufficio,  nonche'
della  sede  presso cui rivolgersi, e di un congruo periodo di tempo,
comunque non inferiore a quindici giorni, per  prendere  visione  dei
documenti o per ottenerne copia.
  Trascorso  il predetto periodo senza che il richiedente abbia preso
visione del documento, la pratica e' archiviata e l'interessato  deve
presentare una nuova richiesta di accesso.
  Come  stabilito  dall'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.   352/1992,   l'atto   di   rifiuto,   limitazione   o
differimento, a norma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dell'accesso  richiesto  in  via  formale  deve  essere adeguatamente
motivato.
  In particolare deve contenere l'indicazione:
    a) dell'ufficio che ha trattato la pratica di accesso;
    b) del documento oggetto della richiesta;
    c) dei motivi del rifiuto, della limitazione o del differimento;
    d) dei termini per la  presentazione  del  ricorso  al  tribunale
amministrativo regionale.
4) Modalita' di esercizio dell'accesso.
  Come  e'  noto,  l'art.  6  del  decreto  ministeriale  n. 115/1996
stabilisce che, fino alla costituzione degli uffici per le  relazioni
con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n.  29,  le  funzioni  relative all'accesso di cui all'art. 6,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 sono
svolte, presso la sede centrale del Ministero di grazia e  giustizia,
dalle   segreterie   delle   direzioni   generali,  del  Dipartimento
dell'amministrazione   penitenziaria,   dell'ispettorato    generale,
dell'ufficio  centrale  per  la  giustizia  minorile  e  dell'ufficio
centrale degli archivi notarili. Le  medesime  funzioni  sono  svolte
presso  gli  uffici  periferici dell'amministrazione dalle rispettive
segreterie e presso gli uffici giudiziari dalle cancellerie  o  dalle
segreterie giudiziarie.
  Rientra  nelle  funzioni  degli  uffici  di cui sopra: indicare gli
uffici  dove  gli  interessati  possono  accedere   ai   fini   della
presentazione   della  domanda  di  accesso,  della  consultazione  e
dell'estrazione di copia dei documenti  ovvero  dell'acquisizione  di
informazioni,   nonche'   indicare   agli  interessati  i  luoghi  di
consultazione.
  Presso  gli  uffici  in  questione,  ed  a  loro   cura,   andranno
predisposti,   o   comunque   individuati,  appositi  locali  per  la
pubblicazione e la  consultazione,  salve  le  norme  sull'esclusione
dall'accesso,   delle   seguenti  categorie  di  documenti:  bandi  e
graduatorie  di  concorso,  nomina  delle  commissioni  di  concorso,
criteri  di valutazione degli organi collegiali, istituzione di corsi
di formazione professionale e di aggiornamento, indizione di seminari
di  studio,  bandi  di  gara,   pubblicazioni   di   posti   vacanti,
pubblicazioni  di  trasferimenti,  ordini  del  giorno  e verbali del
consiglio di amministrazione, raccolte dei regolamenti ministeriali e
di circolari, graduatorie per il diritto allo  studio,  provvedimenti
di  ammissione  agli  albi  professionali,  nonche'  tutti gli atti a
carattere generale o rivolti a destinatari indeterminati.
  I documenti in questione saranno  immediatamente  resi  disponibili
presso  i  locali per la consultazione e ciascun ufficio predisporra'
l'indice  dei  documenti  di  propria   competenza   e   ne   curera'
l'aggiornamento.
  La  visione  del  documento  oggetto  della  richiesta  di accesso,
diverso da quelli posti nei locali di consultazione di cui sopra,  ha
luogo  presso  l'ufficio  che lo ha formato o che lo detiene in forma
stabile. Potranno anche destinarsi locali idonei per un agevole esame
dei documenti, curando tuttavia che  vengano  adottate  le  opportune
misure  di  vigilanza.  Ove  non sia possibile mettere il documento a
disposizione dell'interessato contestualmente all'accoglimento  della
domanda  di  accesso,  lo stesso e' reso, comunque, disponibile in un
giorno che sia il piu' vicino possibile  alla  data  di  accoglimento
della  domanda,  tenendo  conto  del  tipo  di  documento e del tempo
occorrente, nonche' della difficolta'  per  il  suo  reperimento,  e,
comunque,  non  oltre  il  termine  di  trenta  giorni  dalla data di
presentazione della domanda.
  Nei casi di segretezza o di riservatezza  di  alcune  informazioni,
sono   selezionate   le  parti  di  cui  deve  essere  assicurata  la
disponibilita'. Della presa visione e' redatta apposita dichiarazione
sottoscritta dall'interessato.
  In caso di accesso a documenti mediante estrazione di copie  ovvero
a  documenti  raccolti  o  conservati mediante strumenti informatici,
l'accesso sara' consentito esclusivamente con l'ausilio di  personale
dell'Amministrazione.  Ove  tecnicamente  possibile,  copia  dei dati
informatizzati  potra'  essere  rilasciata  sugli  appositi  supporti
forniti  dal  richiedente.  In  tal  caso  la  copia  non puo' essere
rilasciata quale copia autentica.
  Se  il   rilascio   delle   copie   non   avviene   contestualmente
all'accoglimento   della  domanda  di  accesso,  le  medesime  copie,
predisposte dall'Amministrazione nel termine di cui all'art. 4, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, rimangono
depositate  presso  l'ufficio  competente  per  sessanta  giorni  dal
momento  in cui l'accesso e' consentito. Qualora non vengano ritirate
entro tale termine la pratica e' archiviata ed  il  richiedente  deve
presentare una nuova richiesta di accesso.
  In ogni caso la consegna di copia del documento al richiedente deve
essere  attestata  da  dichiarazione  per  ricevuta  sottoscritta  da
quest'ultimo.
  Se l'interessato chiede di ricevere  tramite  servizio  postale  le
fotocopie dei documenti richiesti, queste sono trasmesse, con tassa a
carico  del  destinatario, all'indirizzo indicato nella richiesta, in
calce alla  quale  la  sottoscrizione  dell'interessato  deve  essere
autenticata  secondo  le  disposizioni  recate  dalla legge 4 gennaio
1968, n. 15.
  Nel caso di documenti contenenti, in parte, informazioni segrete  o
non  accessibili  all'interessato,  possono  essere  rilasciate copie
parziali dei documenti stessi.  Tali  copie,  ove  possibile,  devono
comprendere  la  prima  e  l'ultima  pagina del documento e le pagine
omesse devono essere indicate.
5) Rimborso delle spese ed imposta di bollo per il rilascio delle
    copie.
  Il rilascio di copia dei documenti e' subordinato al pagamento  del
costo  di  riproduzione  pari, secondo quanto disposto dalle delibere
del consiglio di amministrazione di questo Ministero  del  24  giugno
1994 e del consiglio di amministrazione degli archivi notarili dell'8
novembre  1994  e  in  conformita'  alla  nota  della  Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  del  19 marzo 1993, prot. UCA/27720/928/46,
all'importo fisso di lire cinquecento per il rilascio da  una  a  due
copie,  di  lire  mille da tre a quattro copie e cosi' di seguito. Le
somme dovute vengono corrisposte mediante applicazione di  marche  da
bollo   su  ogni  facciata  da  annullarsi  con  il  datario  a  cura
dell'ufficio ricevente.
  La tariffa puo' essere annualmente modificata dai suddetti consigli
di amministrazione in base al costo del servizio.
  Nel  caso  in  cui  il  rilascio  di  copia   comporti   l'uso   di
apparecchiature  speciali  o  una procedura di ricerca di particolare
difficolta' ovvero richieda formati specifici su carta  speciale,  la
determinazione  del  corrispettivo e' effettuata dal Ministero, ferme
restando le disposizioni vigenti in  materia  di  bollo,  diritti  di
ricerca e di visura.
  Qualora,  infine,  le  fotocopie debbano essere rilasciate in forma
autentica, l'interessato e' tenuto ad assolvere  l'imposta  di  bollo
mediante  la  presentazione  delle  relative  marche al momento della
consegna dei documenti: l'ufficio ne cura l'annullo con bollo e data.
6) Archivi delle istanze di accesso.
  Gli archivi di cui all'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 352/1992, dovranno essere  istituiti  presso  gli
uffici di cui al punto 4.
  Le richieste di accesso sono catalogate sia cronologicamente che in
riferimento   ai  soggetti  richiedenti  e  al  procedimento  cui  si
riferiscono e sono aggiornate con le informazioni successive relative
al caso.
  I dati in questione verranno trasmessi ad un archivio centralizzato
da istituirsi presso la sede  centrale  del  Ministero  di  grazia  e
giustizia.
  Finche'  non  si  provvedera'  alla informatizzazione degli archivi
dinanzi indicati gli stessi opereranno su supporti cartacei.
  Gli uffici gia'  dotati  di  strumenti  informatici  provvedono  ad
adottare   mezzi  idonei  per  salvaguardare  le  informazioni  dalla
distruzione e dalla divulgazione non autorizzata.
  Con successiva circolare si provvedera' a disciplinare gli  archivi
di  cui  all'art.  11,  comma  4,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 352/1992.
                                                   Il Ministro: FLICK