IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482; Visto l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 634; Ritenuta l'opportunita' di delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta dalla legge 2 aprile 1968, n. 482; Decreta: Art. 1. Decentramento 1. Gli esoneri parziali dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 634, sono autorizzati con provvedimento del direttore della direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, limitatamente alle aziende che hanno sedi esclusivamente nel territorio della regione. 2. Per le aziende che hanno sedi in piu' regioni, gli esoneri parziali continuano ad essere autorizzati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. AVVERTENZA: Si veda, alla pag. 25 di questa Gazzetta Ufficiale, la circolare n. 24/97 riguardante la stessa materia del presente decreto.