IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
  Visto   l'art.  3,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, nel testo modificato  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 634;
  Ritenuta   l'opportunita'   di   delegare  agli  uffici  periferici
l'emanazione dei provvedimenti di esonero  parziale  dall'obbligo  di
assumere  l'intera  percentuale  di invalidi prescritta dalla legge 2
aprile 1968, n. 482;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            Decentramento
  1.  Gli  esoneri  parziali  dall'obbligo   di   assumere   l'intera
percentuale di invalidi, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  18  aprile  1994, n. 345, nel testo modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 634, sono
autorizzati con provvedimento del direttore della direzione regionale
del lavoro - settore politiche del lavoro, limitatamente alle aziende
che hanno sedi esclusivamente nel territorio della regione.
  2. Per le aziende che hanno  sedi  in  piu'  regioni,  gli  esoneri
parziali  continuano  ad  essere autorizzati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
          AVVERTENZA:
             Si veda, alla pag. 25 di questa Gazzetta  Ufficiale,  la
          circolare  n.  24/97  riguardante  la  stessa  materia  del
          presente decreto.