IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23
dicembre  1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e'
autorizzato  ad  effettuare  operazioni   di   indebitamento,   anche
attraverso l'emissione di prestiti internazionali;
  Visto   l'art.   9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  237,
con  il  quale  si  e'  stabilito,  fra  l'altro, che con decreti del
Ministro del tesoro e' determinata ogni caratteristica, condizione  e
modalita'  di  emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in
altre valute, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle
controversie derivanti dall'indebitamento;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario  1997,  ed
in  particolare  il comma 4 dell'art. 3, con il quale si e' stabilito
il limite massimo di emissione dei  titoli  pubblici  per  l'anno  in
corso;
  Tenuto  conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6
marzo 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 16.480 miliardi;
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,  convertito,  con
modificazioni,   nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,  recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul  reddito  degli
interessi ed altri proventi di obbligazioni;
  Visto  il  decreto-legge  9 settembre 1992, n. 372, convertito, con
modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente,  fra
l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di
capitale;
  Attesa  l'opportunita'  di  avviare  il  programma  di raccolta sui
mercati internazionali, per  il  1997,  mediante  l'emissione  di  un
prestito  obbligazionario  denominato  in  yen per l'ammontare di 100
miliardi di yen, della durata di venti anni, a tasso fisso;
  Vista la proposta  della  Direzione  generale  del  tesoro  del  20
febbraio 1997, n. 900062;
  Considerato  che  l'offerta  della Nikko Europe Plc. in qualita' di
banca coordinatrice del consorzio di collocamento,  e'  risultata  la
piu'  conveniente  per  il  Tesoro  in termini di riduzione dei costi
derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito;
 Visto il decreto-legge 7 novembre  1983,  n.  623,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  23  dicembre  1983, n. 748, concernente
"Interventi urgenti per le  zone  colpite  dal  bradisismo  dell'area
flegrea  e dal terremoto del 1980" ed in particolare l'art. 5 che da'
facolta' al Ministro del tesoro di far ricorso anche ad emissioni  di
prestiti  esteri,  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  15-bis  del
decreto-legge   26   novembre   1980,   n.   776,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;
  Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, ed, in particolare, l'art. 17,
comma 7, ove si prevede l'ulteriore ricorso all'emissione di prestiti
esteri per consentire, fra l'altro:
   completamento  degli  interventi  connessi al bradisismo dell'area
flegrea;
   il  completamento  degli   interventi   nelle   zone   terremotate
dell'Italia  centro-meridionale,  di  cui, fra l'altro, alla legge n.
115/1980 ed al decreto-legge n. 129/1982 convertito  nella  legge  n.
303/1982;
   il    completamento   degli   interventi   connessi   a   dissesto
idrogeologico  di  cui  all'art.  1  del  decreto-legge  n.   8/1987,
convertito nella legge n. 120/1987;
  Considerato   che  occorre  ancora  reperire  ed  erogare,  per  il
completamento degli interventi di cui alla citata legge n. 67/1988, i
seguenti importi:
   L. 50.000.000.000 per il completamento degli  interventi  connessi
al bradisismo dell'area flegrea;
   L.  42.410.206.000  per gli interventi di cui alla citata legge n.
115/1980;
   L.  70.000.000.000  per  gli   interventi   di   cui   al   citato
decreto-legge n. 129/1982, convertito nella legge n. 303/1982;
   L.   150.000.000.000   per   gli   interventi  di  cui  al  citato
decreto-legge n. 81/1987, convertito nella legge n. 120/1987, per  un
totale, quindi, di L. 312.410.206.000;
  Visti  i  decreti  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri -
Ufficio del Ministro per il cordinamento della protezione  civile  n.
1160  del  14  novembre 1988 e n. 972 del 2 ottobre 1991 con cui sono
stati ripartiti i fondi di cui alla citata legge n. 67/1988;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive  modificazioni,  e' disposta un'emissione sui
mercati internazionali di titoli del Tesoro per un ammontare nominale
pari a 100 miliardi di yen, alle seguenti condizioni:
   importo nominale: 100 miliardi di yen;
   durata: 20 anni;
   prezzo di emissione: 99,80%;
   tasso di interesse  annuo:  3,45%,  pagabile  posticipatamente,  a
partire dal 24 marzo 1998;
   rimborso: 24 marzo 2017, in unica soluzione;
   commissione di collocamento, sottoscrizione e vendita: 0,50%;
   netto ricavo: 99.300.000.000 di yen.