IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e' determinata ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 marzo 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 16.480 miliardi; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni; Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale; Attesa l'opportunita' di avviare il programma di raccolta sui mercati internazionali, per il 1997, mediante l'emissione di un prestito obbligazionario denominato in yen per l'ammontare di 100 miliardi di yen, della durata di venti anni, a tasso fisso; Vista la proposta della Direzione generale del tesoro del 20 febbraio 1997, n. 900062; Considerato che l'offerta della Nikko Europe Plc. in qualita' di banca coordinatrice del consorzio di collocamento, e' risultata la piu' conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, concernente "Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980" ed in particolare l'art. 5 che da' facolta' al Ministro del tesoro di far ricorso anche ad emissioni di prestiti esteri, con le modalita' di cui all'art. 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, ed, in particolare, l'art. 17, comma 7, ove si prevede l'ulteriore ricorso all'emissione di prestiti esteri per consentire, fra l'altro: completamento degli interventi connessi al bradisismo dell'area flegrea; il completamento degli interventi nelle zone terremotate dell'Italia centro-meridionale, di cui, fra l'altro, alla legge n. 115/1980 ed al decreto-legge n. 129/1982 convertito nella legge n. 303/1982; il completamento degli interventi connessi a dissesto idrogeologico di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 8/1987, convertito nella legge n. 120/1987; Considerato che occorre ancora reperire ed erogare, per il completamento degli interventi di cui alla citata legge n. 67/1988, i seguenti importi: L. 50.000.000.000 per il completamento degli interventi connessi al bradisismo dell'area flegrea; L. 42.410.206.000 per gli interventi di cui alla citata legge n. 115/1980; L. 70.000.000.000 per gli interventi di cui al citato decreto-legge n. 129/1982, convertito nella legge n. 303/1982; L. 150.000.000.000 per gli interventi di cui al citato decreto-legge n. 81/1987, convertito nella legge n. 120/1987, per un totale, quindi, di L. 312.410.206.000; Visti i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il cordinamento della protezione civile n. 1160 del 14 novembre 1988 e n. 972 del 2 ottobre 1991 con cui sono stati ripartiti i fondi di cui alla citata legge n. 67/1988; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro per un ammontare nominale pari a 100 miliardi di yen, alle seguenti condizioni: importo nominale: 100 miliardi di yen; durata: 20 anni; prezzo di emissione: 99,80%; tasso di interesse annuo: 3,45%, pagabile posticipatamente, a partire dal 24 marzo 1998; rimborso: 24 marzo 2017, in unica soluzione; commissione di collocamento, sottoscrizione e vendita: 0,50%; netto ricavo: 99.300.000.000 di yen.